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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34626/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per oltre 200 mila euro nei confronti di una società correntista e di alcuni garanti personali. In primo grado il decreto veniva revocato, ma veniva comunque accertato un residuo debito di poco più di 21 mila euro a carico di due garanti, dopo il parziale soddisfacimento del credito mediante vendita di titoli intestati a costoro e un pagamento transattivo di un terzo coobbligato. I garanti impugnavano la decisione sostenendo, in sostanza: 1) che il CTU avesse illegittimamente acquisito documentazione nel corso delle operazioni peritali e avesse utilizzato un "documento di sintesi" non sottoscritto e prodotto tardivamente, con errata applicazione degli interessi e della capitalizzazione trimestrale; 2) che il rapporto dovesse essere qualificato come finanziamento assistito da garanzia reale, perché i titoli sarebbero stati costituiti in pegno a presidio dell’esposizione, con conseguente applicazione del tasso soglia previsto per tali operazioni; 3) che la banca avesse illegittimamente venduto i titoli e incamerato il ricavato, confondendo diritto di ritenzione e diritto di incameramento. La Cassazione, però, non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato l’improcedibilità del ricorso: i ricorrenti avevano allegato che la sentenza d’appello era stata notificata, ma non avevano depositato la prova della notificazione telematica nei modi richiesti, mancando il messaggio PEC; inoltre la notifica del ricorso era comunque avvenuta oltre il termine breve. La Corte ha anche osservato incidentalmente che i motivi apparivano comunque inammissibili perché nuovi o non autosufficienti, e perché non colpivano specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha ritenuto che, avendo i ricorrenti dedotto la notificazione della sentenza impugnata, fosse loro onere depositare la prova completa della notifica telematica; tale prova non risultava in atti, mancando il messaggio PEC. Ha inoltre rilevato che la notifica del ricorso era comunque intervenuta oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro della denunciata violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito della censura per improcedibilità

  • art. 1815 c.c.

    richiamato per contestare il computo degli interessi e della capitalizzazione; nessuna pronuncia di merito per improcedibilità

  • art. 1851 c.c.

    richiamato per sostenere la tesi del finanziamento assistito da garanzia reale; la Corte non decide sul punto per improcedibilità

  • art. 1838 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla gestione del deposito titoli e alla pretesa illegittimità dell’incameramento del controvalore

  • art. 2756 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla distinzione tra ritenzione e incameramento

  • art. 1266 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza esame nel merito

  • art. 1945 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza esame nel merito

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d’appello e valorizzato dalla Cassazione in chiave di inammissibilità/irrilevanza della censura sulla documentazione acquisita dal CTU

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso, ma non idonea a superare l’improcedibilità rilevata

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza; poiché i ricorrenti avevano allegato la notifica della decisione, il ricorso proposto oltre tale termine è stato considerato tardivo ai fini dell’improcedibilità

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per evidenziare la carenza di autosufficienza e la mancata indicazione degli atti processuali in cui le questioni sarebbero state dedotte

  • art. 369 c.p.c.

    la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della prova di notifica comporta improcedibilità

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato come modalità di produzione successiva della prova della notifica della sentenza impugnata

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    dà luogo all’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso, se dovuto

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

  • Circolare della Banca d'Italia n. 47429 del 01/09/1996

    richiamata dai ricorrenti per sostenere la qualificazione del rapporto come finanziamento con garanzia reale

Massime di principio

  • Quando il ricorrente afferma o lascia intendere che la sentenza impugnata gli è stata notificata, opera il termine breve di impugnazione e grava sul ricorrente l’onere di depositare la prova completa della notificazione della sentenza, unitamente al ricorso o nei modi consentiti.
  • Nel caso di notificazione a mezzo PEC, la prova della notifica della sentenza impugnata richiede il deposito del messaggio di posta elettronica certificata; la sola presenza della copia della sentenza, anche se nel fascicolo telematico, non basta.
  • La mancata produzione della prova della notificazione della sentenza impugnata, quando rilevante ai fini del termine breve, determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
  • È inammissibile il motivo che non colpisca specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata o che ometta di indicare, nel rispetto dell’autosufficienza, dove la questione sarebbe stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente gli atti processuali in cui tali questioni furono sollevate.
  • La denuncia di violazione di legge non può risolversi in una mera rilettura del fatto o in una diversa ricostruzione del rapporto, se manca la puntuale individuazione dell’errore di sussunzione compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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