Cassazione Penale, Sentenza n. 40466/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 14/12/2023 che aveva dichiarato non doversi procedere per alcune imputazioni (ex artt. 624 e 625 n.7 c.p. per mancata querela) e aveva confermato la condanna residua per la contravvenzione ex art. 4 legge 18 aprile 1975 n.110 (porto di un coltello a serramanico lunghezza complessiva 15 cm) rideterminando la pena in mesi sei di arresto ed € 2.000 di ammenda. Il ricorso deduceva vizi di motivazione in relazione alla determinazione della pena (eccessività), mancata applicazione dell'attenuante del fatto lieve, mancata valutazione della mancanza del dolo, della non utilizzazione dell'arma e delle particolari condizioni personali dell'imputato (senza fissa dimora, privo di attività lavorativa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione al trattamento sanzionatorio. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata unicamente quanto alla determinazione della pena, ritenendo che la Corte d'appello non avesse applicato la diminuente prevista per il rito abbreviato residuato (art. 442 comma 2 c.p.p.) per le contravvenzioni. Applicando tale diminuente e poteri di cui all'art. 620 lett. l) c.p.p., la Cassazione ha rideterminato la pena nella misura di mesi tre di arresto ed € 1.000 di ammenda. Tutte le altre doglianze (compresa quella riguardante la sussistenza del dolo e la mancata applicazione dell'attenuante del fatto lieve) sono state respinte.
Norme richiamate
Norma richiamata nella contestazione originaria (rapina/tentata rapina); richiamata solo per ricostruire il quadro accusatorio, la Cassazione non ha riformato le valutazioni del merito su questa imputazione specifica (per la quale è intervenuta declaratoria di non doversi procedere in appello per mancanza di querela).
Circostanza aggravante richiamata nella imputazione originaria; citata nel quadro delle contestazioni iniziali ma non oggetto di riforma da parte della Cassazione.
art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110
Norma che punisce il porto di armi od oggetti atti ad offendere; è il capo di imputazione residuo sul quale è stata confermata la condanna per il porto del coltello e rispetto al quale la pena è stata rideterminata.
Richiamato nel capo originario (atti persecutori) e dichiarato in primo grado non doversi procedere; menzionato per ricostruire il percorso processuale, non decisivo nella pronuncia di cassazione.
Originaria qualificazione poi riqualificata; citazione utile per il quadro cronologico delle contestazioni ma non oggetto di rilievo decisorio in cassazione.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Prescrive il vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) come motivo di cassazione; il ricorso ha invocato tale vizio per la determinazione della pena, ma la Cassazione ha ritenuto fondate solo le censure relative al computo della diminuente del rito.
Norma sui criteri per la determinazione della pena (circostanze del fatto e personalità del reo); la Corte d'appello l'ha richiamata nella motivazione sulla congruità della pena e la Cassazione ne ha valutato l'applicazione ritenendo corretta la valutazione del merito quanto alla gravità e alla personalità, pur rilevando l'omissione tecnica della diminuente del rito.
Prevede la diminuzione della pena per il rito abbreviato; la Corte territoriale non ha applicato correttamente tale diminuente dopo che era residuata solo una contravvenzione. La Cassazione ha applicato la diminuente nella misura della metà per rideterminare la pena.
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rideterminare direttamente la pena quando l'operazione richiede l'applicazione di indici già fissati in sede di merito e non nuovi accertamenti di fatto; invocata dalla Cassazione per sostituire la pena senza rinvio al giudice di merito.
Massime di principio
- Se in grado d'appello rimane solo una contravvenzione dopo l'annullamento o l'improcedibilità di reati più gravi, va valutata l'applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.); la mancata applicazione è vizio sanabile dalla Cassazione.
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per riconsiderare i fatti o proporre una diversa valutazione probatoria: le deduzioni che mirano solo a una rivalutazione dei fatti sono inammissibili ai fini del sindacato di legittimità.
- Il possesso di un'arma o oggetto atti ad offendere, in assenza di giustificato motivo, è sanzionato indipendentemente dal fatto che l'arma sia stata effettivamente usata; la disponibilità materiale dell'arma costituisce elemento oggettivo rilevante per la condanna.
- Per ottenere una declaratoria di insussistenza del dolo o l'applicazione dell'attenuante del fatto lieve occorre fornire elementi specifici che incidano sulla valutazione della offensività del fatto: mere ripetizioni argomentative o richiami generici alla situazione personale non sono sufficienti in sede di legittimità.
- Quando la decisione di merito ha fissato parametri di computo della pena, la Corte di Cassazione può rideterminare direttamente la pena (art. 620 lett. l) c.p.p.) senza rinvio, purché l'operazione non richieda nuovi accertamenti di fatto o discrezionalità valutative.
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