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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18312/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente deduce vizio di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione (sostiene che i contatti sono sporadici, la presenza presso la "base operativa" non è provata e le intercettazioni documenterebbero al massimo cessioni occasionali), contesta altresì la sussistenza delle esigenze cautelari e l'eccessività della misura, chiedendo l'adozione di misure meno afflittive considerando anche il tempo trascorso dai fatti (giugno 2019 - ottobre 2020).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che sussistono gravi indizi di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, fondati sulle intercettazioni telefoniche e ambientali, sui servizi di osservazione, controllo e pedinamento e sul sequestro di diverse sostanze (hashish, marijuana, crack, cocaina). Sono stati valorizzati elementi quali la stabilità del vincolo tra i membri del sodalizio, la necessità di autorizzazione preventiva da parte dei vertici, il ruolo di intermediario e di cassiere di alcuni indagati, l'utilizzo di utenze riservate e la disponibilità della "base operativa" (uffici della struttura "Big Sport") dove si svolgevano riunioni e operazioni di smercio. In particolare, conversazioni e comportamenti (cedimento a credito, espressioni di fiducia, presenza a riunioni contabili, interlocuzioni per la commercializzazione di partite pregiate) sono stati ritenuti idonei a dimostrare il rapporto stabile e fiduciario di Di Giovanni con il gruppo e la stabile attività di approvvigionamento e rivendita. Sul punto cautelare la Corte ha motivato il pericolo di recidiva sulla base della gravità della condotta, del contributo fattivo all'associazione, dei precedenti specifici e del fatto che il ricorrente è già ristretto per un altro procedimento (art. 416 bis), configurando una prognosi di pericolosità. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato e applicato l'art. 74 ritenendo che dal complesso indiziario emergesse la stabile partecipazione dell'imputato all'associazione (vincolo stabile, ruoli distinti, continuità dell'attività di approvvigionamento e commercializzazione).

  • Codice penale, art. 416-bis

    Aggravante/reato associativo di stampo mafioso; la Corte ha escluso l'applicazione delle aggravanti nel provvedimento di riesame impugnato ma ha richiamato il fatto che il ricorrente risulta comunque ristretto anche per altro procedimento relativo all'art. 416-bis, circostanza rilevante ai fini della prognosi di pericolosità.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80

    Disposizione sulle circostanze aggravanti previste nel testo unico stupefacenti; la Corte ha escluso la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 80 nel provvedimento originario, annullando tale parte dell'ordinanza genetica.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Previsione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni delitti; la Corte ha richiamato tale presunzione e motivato che il ricorrente non ha fornito elementi tali da superarla, valutando complessivamente la gravità, i precedenti e la continuità dell'attività criminosa.

Massime di principio

  • Per misure cautelari in reati associativi di stupefacenti il giudice valuta il quadro indiziario nella sua globalità: intercettazioni, pedinamenti, sequestri e comportamento (crediti, ruolo fiduciario, partecipazione a riunioni operative) sono elementi tipici che possono comprovare la stabile appartenenza all'associazione.
  • Contatti sporadici o acquisti occasionali possono non essere sufficienti a provare la partecipazione stabile: rilevano invece la frequenza, la modalità (es. cessioni a credito, rapporti fiduciari, mediazione tra vertici e piazze di spaccio) e l'inserimento nelle strutture operative (es. presenza alla base operativa).
  • Il tempo trascorso dai fatti è un elemento valutabile ma non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari: la prognosi di pericolosità deve considerare anche la "professionalità" criminale, i precedenti e la possibilità di commissione di reati della stessa natura.
  • Quando opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia (art. 275 c.3 c.p.p.), per superarla servono elementi idonei e chiari: la mera deduzione teorica non è sufficiente; la difesa deve allegare fatti concreti che rendano verosimile l'assenza delle esigenze cautelari.
  • In sede di legittimità il sindacato è limitato al rispetto della logica e delle regole di diritto nella motivazione: il giudice di cassazione non riconsidera l'intrinseca ritrattabilità o la valutazione di merito degli elementi probatori, salvo vizi di contraddittorietà o illogicità nella motivazione.

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