Cassazione Penale, Sentenza n. 18312/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente deduce vizio di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione (sostiene che i contatti sono sporadici, la presenza presso la "base operativa" non è provata e le intercettazioni documenterebbero al massimo cessioni occasionali), contesta altresì la sussistenza delle esigenze cautelari e l'eccessività della misura, chiedendo l'adozione di misure meno afflittive considerando anche il tempo trascorso dai fatti (giugno 2019 - ottobre 2020).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che sussistono gravi indizi di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, fondati sulle intercettazioni telefoniche e ambientali, sui servizi di osservazione, controllo e pedinamento e sul sequestro di diverse sostanze (hashish, marijuana, crack, cocaina). Sono stati valorizzati elementi quali la stabilità del vincolo tra i membri del sodalizio, la necessità di autorizzazione preventiva da parte dei vertici, il ruolo di intermediario e di cassiere di alcuni indagati, l'utilizzo di utenze riservate e la disponibilità della "base operativa" (uffici della struttura "Big Sport") dove si svolgevano riunioni e operazioni di smercio. In particolare, conversazioni e comportamenti (cedimento a credito, espressioni di fiducia, presenza a riunioni contabili, interlocuzioni per la commercializzazione di partite pregiate) sono stati ritenuti idonei a dimostrare il rapporto stabile e fiduciario di Di Giovanni con il gruppo e la stabile attività di approvvigionamento e rivendita. Sul punto cautelare la Corte ha motivato il pericolo di recidiva sulla base della gravità della condotta, del contributo fattivo all'associazione, dei precedenti specifici e del fatto che il ricorrente è già ristretto per un altro procedimento (art. 416 bis), configurando una prognosi di pericolosità. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato e applicato l'art. 74 ritenendo che dal complesso indiziario emergesse la stabile partecipazione dell'imputato all'associazione (vincolo stabile, ruoli distinti, continuità dell'attività di approvvigionamento e commercializzazione).
Aggravante/reato associativo di stampo mafioso; la Corte ha escluso l'applicazione delle aggravanti nel provvedimento di riesame impugnato ma ha richiamato il fatto che il ricorrente risulta comunque ristretto anche per altro procedimento relativo all'art. 416-bis, circostanza rilevante ai fini della prognosi di pericolosità.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80
Disposizione sulle circostanze aggravanti previste nel testo unico stupefacenti; la Corte ha escluso la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 80 nel provvedimento originario, annullando tale parte dell'ordinanza genetica.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Previsione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni delitti; la Corte ha richiamato tale presunzione e motivato che il ricorrente non ha fornito elementi tali da superarla, valutando complessivamente la gravità, i precedenti e la continuità dell'attività criminosa.
Massime di principio
- Per misure cautelari in reati associativi di stupefacenti il giudice valuta il quadro indiziario nella sua globalità: intercettazioni, pedinamenti, sequestri e comportamento (crediti, ruolo fiduciario, partecipazione a riunioni operative) sono elementi tipici che possono comprovare la stabile appartenenza all'associazione.
- Contatti sporadici o acquisti occasionali possono non essere sufficienti a provare la partecipazione stabile: rilevano invece la frequenza, la modalità (es. cessioni a credito, rapporti fiduciari, mediazione tra vertici e piazze di spaccio) e l'inserimento nelle strutture operative (es. presenza alla base operativa).
- Il tempo trascorso dai fatti è un elemento valutabile ma non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari: la prognosi di pericolosità deve considerare anche la "professionalità" criminale, i precedenti e la possibilità di commissione di reati della stessa natura.
- Quando opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia (art. 275 c.3 c.p.p.), per superarla servono elementi idonei e chiari: la mera deduzione teorica non è sufficiente; la difesa deve allegare fatti concreti che rendano verosimile l'assenza delle esigenze cautelari.
- In sede di legittimità il sindacato è limitato al rispetto della logica e delle regole di diritto nella motivazione: il giudice di cassazione non riconsidera l'intrinseca ritrattabilità o la valutazione di merito degli elementi probatori, salvo vizi di contraddittorietà o illogicità nella motivazione.
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