Cassazione Civile, Ordinanza n. 17544/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia originava da rapporti intercorsi tra una società e due avvocate: la società sosteneva che vi fosse un accordo complessivo per cui essa metteva a disposizione autovetture nuove, sostituite periodicamente, sostenendone i costi di utilizzo, mentre le professioniste prestavano assistenza legale in numerosi giudizi. Dopo la crisi dei rapporti tra le parti, connessa anche al divorzio di uno dei soci della società nei confronti di una delle avvocate, erano stati promossi diversi giudizi monitori per compensi professionali. In primo grado la domanda della società veniva rigettata e venivano accolte in parte le domande delle avvocate. In appello la decisione veniva confermata. In cassazione, con ordinanza n. 26321/2021, la Corte accoglieva solo alcuni motivi e, secondo la società, ometteva di esaminare il quarto motivo dell'originario ricorso, che censurava la sentenza d'appello per violazione degli artt. 1803, 1806 e 1808 c.c. in tema di comodato, sostenendo che l'uso gratuito delle vetture non equivaleva a un esonero totale dai costi di utilizzo, manutenzione e riparazione, che sarebbero dovuti gravare sul comodatario. La società proponeva quindi revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. e lamentando che la Corte avesse del tutto trascurato quel motivo di ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente l'errore di fatto revocatorio, perché l'ordinanza impugnata aveva effettivamente omesso di scrutinare il quarto motivo dell'originario ricorso, scambiandolo e confondendolo con il quinto. Ha quindi accolto la revocazione nella fase rescindente e revocato in parte qua l'ordinanza n. 26321/2021. Nella fase rescissoria, però, ha esaminato il motivo pretermesso e lo ha rigettato perché infondato: la questione dei costi di manutenzione e gestione delle autovetture era già stata valutata dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto il comodato gratuito anche alla luce del contesto familiare e dei rapporti tra le parti; la censura di legittimità mirava in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione. Le spese del giudizio di revocazione sono state integralmente compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
rende esperibile la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi consentiti dall'art. 395 c.p.c.
l'errore revocatorio è configurabile solo come errore di fatto, cioè svista percettiva immediatamente rilevabile, non come errore di giudizio o di interpretazione
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sull'errore di percezione, ma non decisivo nella ratio della decisione
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sull'errore di percezione, ma non decisivo nella ratio della decisione
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sull'errore di percezione, ma non decisivo nella ratio della decisione
norma sul comodato richiamata nel motivo di ricorso non esaminato, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto infondata la censura
norma sul comodato richiamata nel motivo di ricorso non esaminato, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto infondata la censura
norma sul comodato richiamata nel motivo di ricorso non esaminato, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto infondata la censura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti
Massime di principio
- L'errore revocatorio della sentenza di cassazione è configurabile quando il giudice di legittimità ometta effettivamente di decidere su uno o più motivi di ricorso, per una svista percettiva risultante dal confronto tra la decisione e gli atti processuali.
- Non sussiste errore revocatorio quando la Corte abbia comunque pronunciato sul motivo, anche se non abbia esaminato puntualmente tutte le argomentazioni sviluppate a suo sostegno: in tal caso l'eventuale vizio è di giudizio e non di fatto.
- La revocazione è ammissibile anche contro una pronuncia di cassazione con rinvio se l'errore di fatto denunciato riguarda un motivo non coincidente con i punti rimessi al giudice di rinvio e quindi non suscettibile di autonoma valutazione in quella sede.
- In sede di legittimità non può ottenersi una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge, quando la censura si risolva nella contestazione dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito su una questione già esaminata e motivata.
- Nel comodato, la qualificazione del rapporto e l'individuazione della reale portata della gratuità devono essere lette nel contesto concreto del rapporto tra le parti; la doglianza è infondata se mira soltanto a sovrapporre una diversa lettura fattuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17412/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17415/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17420/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17423/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17426/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17431/2024 del 25/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →