Cassazione Civile, Ordinanza n. 34197/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia riguarda un fondo rustico di proprietà della società ricorrente. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda della proprietaria, dichiarando risolto per grave inadempimento il dedotto contratto di affitto agrario, ordinando il rilascio del fondo, ma rigettando la domanda di pagamento dei canoni insoluti e la riconvenzionale del conduttore per il rimborso di lavori di bonifica e recinzione. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, negando che fosse stata provata l’esistenza del rapporto di affitto agrario, ritenendo non sufficiente il richiamo al precedente giudizio di usucapione tra le parti. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per violazione del giudicato esterno, sostenendo che le pronunce del precedente giudizio per usucapione avrebbero già accertato l’esistenza di un canone di affitto e quindi di un rapporto agrario; 2) violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte territoriale letto in modo riduttivo e parziale le statuizioni rese nel precedente contenzioso; 3) nullità per omesso esame dell’appello incidentale relativo al quantum dovuto per la morosità; 4) violazione degli artt. 27 e 41 della L. 203/1982, assumendo che la concessione di un fondo a fini agricoli integrerebbe comunque un affitto agrario, irrilevante essendo il mancato accordo sul canone. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che le precedenti pronunce erano state rese nel solo contesto del rigetto della usucapione e non contenevano una statuizione sulla natura del rapporto di godimento del fondo; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, poiché la Corte d’appello aveva esaminato la domanda di pagamento dei canoni e l’aveva respinta per mancanza del titolo; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché generico e diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto, cioè l’accertamento dell’esistenza del rapporto agrario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società proprietaria. Ha escluso che vi fosse un giudicato esterno sull’esistenza del contratto di affitto agrario, ritenendo che le precedenti decisioni avessero solo negato l’usucapione perché i detentori avevano riconosciuto l’altrui proprietà e avviato trattative di acquisto, senza statuire sulla qualificazione del rapporto. Ha inoltre ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato i canoni in difetto del titolo contrattuale e ha dichiarato inammissibile il motivo che mirava a una rivalutazione dei fatti in tema di rapporto agrario. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
richiamato per la fissazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicazione del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
indicazione del vizio di nullità della sentenza o del procedimento dedotto con il ricorso
la Corte esclude che le precedenti sentenze abbiano prodotto un giudicato esterno sulla qualificazione del rapporto di godimento del fondo
art. 27 L. 3 maggio 1982, n. 203
invocato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza dell’affitto agrario in presenza di concessione del fondo per fini agricoli
art. 41 L. 3 maggio 1982, n. 203
invocato dalla ricorrente insieme all’art. 27 della medesima legge
art. 27 L. 3 maggio 1982, n. 203
richiamato come norma che, secondo la ricorrente, renderebbe irrilevante il mancato accordo sul canone ai fini dell’affittanza agraria
art. 41 L. 3 maggio 1982, n. 203
richiamato come norma che, secondo la ricorrente, completerebbe la disciplina del rapporto agrario dedotto
Corte Cost. n. 77/2018
richiamata per giustificare la compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda
Cass., S.U. n. 226/2001
citata dalla ricorrente per affermare la rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno anche in cassazione
Massime di principio
- Il giudicato esterno è invocabile solo quando la precedente decisione abbia effettivamente statuito sul medesimo punto controverso; non basta che in un diverso giudizio siano stati richiamati fatti compatibili con la tesi oggi sostenuta.
- Le pronunce rese in un giudizio avente diverso petitum e diversa causa petendi non possono essere lette come accertamento implicito di questioni che non risultino oggetto della statuizione finale.
- La deduzione della violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o in una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Se la domanda di pagamento di canoni o corrispettivi presuppone un rapporto contrattuale non provato, il rigetto per difetto del titolo è logicamente coerente e non integra di per sé omessa pronuncia.
- La censura che mira ad affermare l’esistenza di un rapporto agrario deve confrontarsi con l’accertamento di fatto del giudice di merito e non può essere veicolata come mera violazione di norme di legge.
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