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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30558/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una banca a una propria dipendente dopo la pubblicazione, su un profilo Facebook pubblico, di un post contenente espressioni gravemente offensive e diffamatorie nei confronti di un ex coniuge di un dipendente della banca; tale condotta era stata anche sanzionata in sede penale come diffamazione pluriaggravata. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso, osservando che il fatto extra-lavorativo non presentava un collegamento rilevante con il rapporto di lavoro, né incideva sulla funzionalità del medesimo, e avevano quindi applicato la tutela reintegratoria. In cassazione la banca ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme su procedimento disciplinare e buona fede/correttezza, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato il tempo trascorso prima della sanzione e non avesse considerato l'art. 41 del CCNL ABI, che consentirebbe al datore di attendere l'esito, anche non definitivo, del procedimento penale previa comunicazione scritta al lavoratore; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2104 e 2119 c.c. e di altre disposizioni collettive e di settore, assumendo che la condotta della dipendente fosse incompatibile con i doveri di disciplina, dignità e moralità richiesti al personale bancario e idonea a integrare giusta causa di licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non pertinenti alla ratio decidendi, perché la sentenza impugnata non si era fondata sul solo ritardo nella contestazione o nell'irrogazione della sanzione, ma soprattutto sulla mancanza di un nesso rilevante tra la condotta extralavorativa e il rapporto di lavoro, nonché sull'assenza di elementi probatori idonei a far dubitare del corretto futuro adempimento delle mansioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La banca è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la deduzione formale di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione dei fatti o del merito, altrimenti il motivo è inammissibile

  • art. 7 L. 300/1970

    richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento disciplinare e alla contestazione dell'addebito

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 2104 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a fondamento dei doveri di diligenza e osservanza del prestatore di lavoro

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di giusta causa di licenziamento

  • art. 38 CCNL ABI

    richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni collettive che disciplinano i doveri del personale bancario

  • art. 41 CCNL ABI

    richiamato dalla ricorrente quale norma che consentirebbe di attendere le risultanze, anche non definitive, del procedimento penale previa comunicazione scritta al lavoratore

  • art. 53 CCNL ABI

    richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni collettive poste a base della contestazione

  • Protocollo di intesa del 16.6.2004

    richiamato dalla ricorrente come fonte di principi di disciplina, dignità e moralità del personale bancario

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    richiamato nei gradi di merito quale base della tutela reintegratoria applicata

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della ricaduta concreta della condotta sul rapporto di lavoro.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su una specifica autonomia logica, la censura che attacchi soltanto un profilo secondario è inammissibile.
  • Ai fini della giusta causa di licenziamento, non basta allegare in astratto la gravità di una condotta extra-lavorativa o la sua punibilità penale: occorre dimostrare in concreto il collegamento con il rapporto di lavoro e l'idoneità del fatto a compromettere la funzionalità del vincolo fiduciario.
  • La valutazione della ricaduta negativa del comportamento del lavoratore sull'assetto fiduciario e sull'adempimento delle mansioni appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la censura richiede soltanto una diversa lettura degli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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