Cassazione Civile, Ordinanza n. 30558/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una banca a una propria dipendente dopo la pubblicazione, su un profilo Facebook pubblico, di un post contenente espressioni gravemente offensive e diffamatorie nei confronti di un ex coniuge di un dipendente della banca; tale condotta era stata anche sanzionata in sede penale come diffamazione pluriaggravata. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso, osservando che il fatto extra-lavorativo non presentava un collegamento rilevante con il rapporto di lavoro, né incideva sulla funzionalità del medesimo, e avevano quindi applicato la tutela reintegratoria. In cassazione la banca ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme su procedimento disciplinare e buona fede/correttezza, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato il tempo trascorso prima della sanzione e non avesse considerato l'art. 41 del CCNL ABI, che consentirebbe al datore di attendere l'esito, anche non definitivo, del procedimento penale previa comunicazione scritta al lavoratore; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2104 e 2119 c.c. e di altre disposizioni collettive e di settore, assumendo che la condotta della dipendente fosse incompatibile con i doveri di disciplina, dignità e moralità richiesti al personale bancario e idonea a integrare giusta causa di licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non pertinenti alla ratio decidendi, perché la sentenza impugnata non si era fondata sul solo ritardo nella contestazione o nell'irrogazione della sanzione, ma soprattutto sulla mancanza di un nesso rilevante tra la condotta extralavorativa e il rapporto di lavoro, nonché sull'assenza di elementi probatori idonei a far dubitare del corretto futuro adempimento delle mansioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La banca è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la Corte ribadisce che la deduzione formale di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione dei fatti o del merito, altrimenti il motivo è inammissibile
richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento disciplinare e alla contestazione dell'addebito
richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto
richiamato dalla ricorrente come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto
richiamato dalla ricorrente a fondamento dei doveri di diligenza e osservanza del prestatore di lavoro
richiamato dalla ricorrente in tema di giusta causa di licenziamento
art. 38 CCNL ABI
richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni collettive che disciplinano i doveri del personale bancario
art. 41 CCNL ABI
richiamato dalla ricorrente quale norma che consentirebbe di attendere le risultanze, anche non definitive, del procedimento penale previa comunicazione scritta al lavoratore
art. 53 CCNL ABI
richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni collettive poste a base della contestazione
Protocollo di intesa del 16.6.2004
richiamato dalla ricorrente come fonte di principi di disciplina, dignità e moralità del personale bancario
richiamato nei gradi di merito quale base della tutela reintegratoria applicata
richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della ricaduta concreta della condotta sul rapporto di lavoro.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su una specifica autonomia logica, la censura che attacchi soltanto un profilo secondario è inammissibile.
- Ai fini della giusta causa di licenziamento, non basta allegare in astratto la gravità di una condotta extra-lavorativa o la sua punibilità penale: occorre dimostrare in concreto il collegamento con il rapporto di lavoro e l'idoneità del fatto a compromettere la funzionalità del vincolo fiduciario.
- La valutazione della ricaduta negativa del comportamento del lavoratore sull'assetto fiduciario e sull'adempimento delle mansioni appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la censura richiede soltanto una diversa lettura degli elementi istruttori.
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