Cassazione Civile, Ordinanza n. 39425/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici, dopo la laurea in medicina e l’iscrizione a corsi di specializzazione anteriori al 1991, avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato, tardivo o incompleto recepimento nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, che prevedevano una remunerazione/equa borsa di studio per gli specializzandi. La Corte d’appello aveva però ritenuto prescritto il diritto, individuando il dies a quo della prescrizione decennale nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. Nel ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: 1) violazione della l. n. 370/1999, delle direttive CEE e degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., oltre che dell’art. 10 Cost. e di principi eurounitari, sostenendo che l’inadempimento statale fosse permanente e che il termine non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999; 2) violazione dell’art. 2935 c.c. e delle direttive UE 2005/36 e 93/16, assumendo che la prescrizione sarebbe dovuta decorrere dal 20 ottobre 2007, data di cessazione dell’obbligo di attuazione; 3) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte territoriale dichiarato tardiva la produzione documentale volta a provare atti interruttivi della prescrizione, documentazione che i ricorrenti ritenevano resa necessaria da una asserita riqualificazione della domanda in base alla l. n. 370/1999.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata: per le pretese risarcitorie dei medici specializzandi, il termine decennale di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999 per chi poteva beneficiare del compenso nel periodo 1 gennaio 1983 - fine anno accademico 1990-1991. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha escluso che vi sia stata una riqualificazione della domanda ai sensi della l. n. 370/1999 e ha condiviso l’inammissibilità della produzione documentale in appello, sia perché diretta a provare fatti nuovi dedotti solo in secondo grado, sia perché relativa a documenti già formati e producibili nel giudizio di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo in favore di chi risultava destinatario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; è stata utilizzata come fatto giuridicamente rilevante per individuare la definitiva consapevolezza dell’inadempimento statale e il dies a quo della prescrizione.
direttiva 75/363/CEE
richiamata come fonte comunitaria non tempestivamente trasposta, posta a base della pretesa risarcitoria degli specializzandi.
direttiva 82/76/CEE
richiamata come fonte comunitaria non tempestivamente trasposta, posta a base della pretesa risarcitoria degli specializzandi.
direttiva 93/16/CEE
invocata dai ricorrenti nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavasse un diverso dies a quo della prescrizione.
direttiva 2005/36/CE
invocata dai ricorrenti nel secondo motivo per sostenere una diversa decorrenza della prescrizione, ma senza seguito.
richiamato dai ricorrenti nel censurare la decisione sulla prescrizione del diritto risarcitorio.
richiamato per sostenere che la prescrizione dovesse decorrere da un momento diverso da quello individuato dalla Corte d’appello.
richiamato per affermare la natura decennale della prescrizione del diritto azionato.
art. 10 Cost.
richiamato in relazione ai principi eurounitari e all’obbligo di conformazione dello Stato al diritto dell’Unione.
richiamato quale parametro formale dei motivi per violazione di legge.
è stata la base dell’inammissibilità dei primi due motivi, perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione.
impedisce in appello la produzione di nuovi documenti, salvo prova della non imputabilità della mancata produzione in primo grado; nel caso concreto la produzione è stata correttamente dichiarata inammissibile.
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla tardiva produzione documentale.
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla tardiva produzione documentale.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l’attestazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie fondate sul mancato recepimento delle direttive in materia di remunerazione dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999 per i soggetti che potevano fruire del compenso nel periodo 1 gennaio 1983 - fine anno accademico 1990-1991.
- Ai fini dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sentenza impugnata si sia conformata a un orientamento consolidato della Corte e i motivi non offrano argomenti idonei a mutarlo.
- La parte che intenda evitare la declaratoria di prescrizione deve confrontarsi con gli sviluppi giurisprudenziali rilevanti e allegare tempestivamente gli eventuali atti interruttivi, non potendo confidare su una produzione documentale tardiva in appello se i documenti erano già disponibili in primo grado.
- L’art. 345, comma 3, c.p.c. preclude la produzione di nuovi documenti in appello quando essi siano già esistenti e producibili nel primo grado, e non sia dimostrata una causa non imputabile della mancata produzione.
- La mera invocazione di una diversa qualificazione giuridica della domanda non basta a giustificare la produzione tardiva di documenti: occorre che il contraddittorio e l’assetto difensivo del giudizio rendano effettivamente nuova la necessità probatoria.
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