Cassazione Civile, Ordinanza n. 5617/2020 del 28/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca aveva chiesto l'ammissione al passivo di una società fallita per crediti derivanti da un mutuo fondiario e da un finanziamento chirografario originariamente concessi da un'altra banca. La domanda era proposta per conto della società che assumeva di avere acquistato i crediti, tramite una mandataria incaricata del recupero. Il giudice delegato aveva respinto l'istanza per carenza di prova della legittimazione attiva, rilevando inizialmente la mancata produzione dell'atto di fusione dell'originario mutuante; il curatore aveva inoltre contestato la mancata documentazione della cessione dei crediti e del mandato. In opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Cagliari, con decreto del 15 aprile 2015, pur prendendo atto della produzione dell'atto di fusione, ha respinto l'opposizione perché non era stato prodotto il contratto di cessione e la sola copia dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non provava la titolarità dei crediti. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, deducendo violazione degli artt. 111 e 24 Cost., degli artt. 101 e 183 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., ha lamentato che il Tribunale avesse deciso sulla base di una questione rilevata d'ufficio, senza un adeguato contraddittorio, poiché il giudice delegato aveva indicato come ragione del rigetto soltanto la mancata produzione dell'atto di fusione. Con il secondo, deducendo violazione dell'art. 58 TUB, ha sostenuto che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente a dimostrare la legittimazione del cessionario, anche senza produrre il contratto. Il fallimento non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato: chi chiede l'ammissione al passivo deve provare il proprio diritto in tutti i suoi elementi, e il giudice deve verificarne d'ufficio il fondamento giuridico in ogni stato e grado; inoltre, la questione della carenza documentale era stata già sollevata dal curatore. Il secondo è infondato: l'art. 58, comma 4, TUB attribuisce alla pubblicazione una funzione sostitutiva circoscritta alla disciplina dell'art. 1264, comma 2, c.c., impedendo che il pagamento effettuato al cedente dopo la pubblicazione liberi il debitore; non prova, invece, che la cessione sia effettivamente avvenuta né che il credito controverso sia incluso nell'operazione. L'avviso può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di una cessione, ma la sua sufficienza a provare la titolarità del singolo credito dipende dal contenuto concreto, che deve identificare in modo non equivoco i crediti inclusi ed esclusi e consentire la verifica della legittimazione. Nel caso specifico, la ricorrente non aveva riportato né illustrato il contenuto dell'avviso rilevante e non aveva prodotto il contratto di cessione. La Corte ha quindi confermato il decreto del Tribunale di Cagliari, condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l’iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell’atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa.
La pubblicazione e l'iscrizione previste dal comma 2 hanno funzione di notizia e non perfezionano la cessione né provano, da sole, che il credito controverso sia stato trasferito.
In definitiva, la norma dell’art. 58, comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto.
La pubblicazione sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 1264, comma 2, c.c. soltanto quanto all'effetto liberatorio del pagamento al cedente. Non attesta l'effettiva esistenza della cessione né la titolarità del credito in capo al cessionario.
Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene – in via di sostituzione – solo in relazione al disposto dell’art. 1264 c.c., comma 2: vale, cioè, unicamente a impedire l’eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente.
Nel regime considerato, la pubblicazione dell'avviso rende non liberatorio il pagamento al cedente, ma non ha un effetto probatorio generale sulla titolarità del credito.
La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, nè sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all’art. 1265 c.c.; nè su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente.
La disciplina pubblicitaria speciale dell'art. 58 TUB non modifica la regola civilistica sui conflitti tra più cessionari.
La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, nè sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all’art. 1265 c.c.; nè su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente; e nemmeno incide sulla regola dell’art. 1264 c.c., comma 1, come intesa a regolare l’"efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto".
La pubblicazione prevista dal TUB non altera la disciplina ordinaria dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto stabilita dal primo comma dell'art. 1264 c.c.
In questa prospettiva (dell’enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
La pubblicazione può indicare che si è verificata un'operazione di cessione in blocco, ma, se il suo contenuto è generico, non identifica i singoli crediti trasferiti.
Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito.
L'avviso pubblicato può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito solo se individua senza incertezze i crediti compresi o esclusi dalla cessione, in modo da rispettare la determinatezza dell'oggetto contrattuale; la valutazione spetta al giudice di merito.
E’ per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” ai sensi dell’art. 58 TUB, ha l’onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione”, con documenti idonei a “dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco”.
Chi afferma di essere successore della parte originaria deve documentare la propria legittimazione e dimostrare che il credito azionato è compreso nella cessione in blocco; la sola notizia della cessione non assolve necessariamente tale onere.
E’ infatti onere specifico del soggetto, che chiede di essere ammesso al passivo di un fallimento, dare la prova del proprio diritto sotto tutti i profili in cui lo stesso viene ad articolarsi: la verifica della piena sussistenza di tutte le condizioni richieste per poter partecipare al riparto dell’attivo costituisce, anzi, l’oggetto proprio e diretto di questo processo.
Il soggetto che domanda l'ammissione al passivo deve provare integralmente il diritto fatto valere, inclusi i presupposti della propria titolarità e legittimazione.
E’ principio ricevuto di questa Corte che il “giudice è tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente dall’attività processuale della parte convenuta, il fondamento giuridico della domanda… in ogni stato e grado del processo”.
Il giudice può e deve verificare d'ufficio il fondamento giuridico della domanda in ogni stato e grado; nel caso deciso, la questione non era comunque nuova, essendo stata sollevata dal curatore.
La s.p.a. Unicredit Credit Management Bank, “nella sua qualità di procuratrice mandataria della Impresa One s.r.l”, ha allora presentato ricorso in opposizione L. Fall., ex art. 98, avanti al Tribunale di Cagliari.
La norma è richiamata quale base processuale dell'opposizione allo stato passivo; la decisione non ne sviluppa una distinta interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Chi domanda l'ammissione al passivo deve provare il proprio diritto in tutti i suoi elementi, compresa la titolarità del credito e la legittimazione a farlo valere.
- Nel giudizio di accertamento del passivo il giudice deve verificare d'ufficio il fondamento giuridico della domanda in ogni stato e grado; la decisione su una questione rilevata d'ufficio non viola il contraddittorio quando la questione era già stata specificamente sollevata nel procedimento.
- La pubblicazione della cessione prevista dall'art. 58, comma 4, TUB sostituisce la notificazione o l'accettazione rilevante ai sensi dell'art. 1264, comma 2, c.c. al solo fine di escludere l'effetto liberatorio del pagamento al cedente; non dimostra di per sé che la cessione esista né che il credito azionato sia stato trasferito.
- L'avviso pubblicato ai sensi dell'art. 58 TUB può concorrere alla prova della legittimazione del cessionario soltanto se il suo contenuto, valutato dal giudice di merito, individua senza incertezze i crediti inclusi o esclusi e consente di ricondurre il credito controverso all'operazione di cessione.
- Chi si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria deve fornire documenti idonei a dimostrare la propria legittimazione e l'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 feb 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 5166/2020 del 26/02/2020
- ordinanza_civile · 26 feb 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 5144/2020 del 26/02/2020
- ordinanza_civile · 2 mar 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 5709/2020 del 02/03/2020
- ordinanza_civile · 6 mar 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 6386/2020 del 06/03/2020
- ordinanza_civile · 6 mar 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 6471/2020 del 06/03/2020
- ordinanza_civile · 12 mar 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 7044/2020 del 12/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →