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Cassazione Civile, Ordinanza n. 5709/2020 del 02/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietaria e creditori)

La controversia

La controversia nasceva da una divisione giudiziale, inserita nell’espropriazione immobiliare della quota indivisa del ricorrente, relativa a un immobile in comproprietà per quote uguali con un’altra partecipante. Il Tribunale di Benevento aveva assegnato l’immobile alla comproprietaria ai sensi dell’art. 720 c.c. e aveva respinto le ulteriori pretese del ricorrente; la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza depositata il 18 gennaio 2019, aveva dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348-bis c.p.c., ritenendo manifestamente infondate le censure. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi. I primi due lamentavano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del custode dell’immobile pignorato. Con il terzo denunciava l’omesso esame delle circostanze relative a opere che terzi avrebbero realizzato sui beni, asseritamente incidendo sul loro valore e sui diritti dei proprietari, e la mancata considerazione delle prove richieste a sostegno della domanda risarcitoria. Contestava inoltre che l’immobile fosse stato assegnato alla comproprietaria senza preferire la maggiore offerta, formulata per l’acquisto dei beni da parte di un terzo, che a suo dire sarebbe stata più conveniente per i creditori.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: nella divisione giudiziale inserita nell’esecuzione partecipano i soggetti indicati dagli artt. 784 e 1113 c.p.c., mentre il custode è un ausiliario del giudice e non è parte necessaria nelle controversie sulla proprietà del bene. Ha respinto il primo profilo del terzo motivo perché la censura sulla genericità della domanda investiva un error in procedendo, ma il ricorso non indicava in modo specifico le ragioni per cui la domanda sarebbe stata precisa e non ne riproduceva le parti rilevanti; anche la doglianza sulle prove era priva di specificità, non essendo trascritti i capitoli né illustrata la decisività dei fatti. Ha infine escluso che, anche nella divisione collegata all’espropriazione, l’assegnatario del bene indivisibile debba essere scelto in base alla maggiore offerta di conguaglio: la divisione conserva natura di giudizio ordinario di cognizione e deve rispettare la proporzionalità tra quota e valore dei beni assegnati, senza trasformarsi in una vendita. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente: per ognuno, euro 3.000 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis l’appello proposto da L.M. contro la sentenza del Tribunale di Benevento intervenuta nella causa di divisione giudiziale svoltasi nell’ambito di procedura esecutiva sulla quota indivisa del ricorrente riguardante un immobile in comproprietà per quote uguali con G.R., divisione conclusasi con l’assegnazione dell’immobile alla comproprietaria ai sensi dell’art. 720 c.c.

    La norma è richiamata per individuare la forma con cui la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione; la Cassazione non ne svolge un’ulteriore interpretazione.

  • art. 720 c.c.

    Chiarito che la strumentalità rispetto al procedimento esecutivo non modifica la natura giuridica della causa di divisione inserita nel procedimento di espropriazione, consegue che sono a questa applicabili le regole dettate dall’art. 720 c.c. per la divisione ereditaria in tema di incomoda divisibilità degli immobili, a loro volta applicabili ex art. 1116 c.c. allo scioglimento di ogni tipo di comunione oltre quella ereditaria (Cass. n. 3717/1985; n. 2990/1990; n. 12758/2001).

    Le regole dell’art. 720 c.c. sull’attribuzione degli immobili non comodamente divisibili si applicano anche alla divisione inserita nell’espropriazione di un bene indiviso; l’assegnazione non va determinata in base alla maggiore offerta di conguaglio.

  • art. 1116 c.c.

    Chiarito che la strumentalità rispetto al procedimento esecutivo non modifica la natura giuridica della causa di divisione inserita nel procedimento di espropriazione, consegue che sono a questa applicabili le regole dettate dall’art. 720 c.c. per la divisione ereditaria in tema di incomoda divisibilità degli immobili, a loro volta applicabili ex art. 1116 c.c. allo scioglimento di ogni tipo di comunione oltre quella ereditaria (Cass. n. 3717/1985; n. 2990/1990; n. 12758/2001).

    La disciplina dell’art. 720 c.c. sull’incomoda divisibilità si estende, per il tramite dell’art. 1116 c.c., allo scioglimento delle comunioni diverse da quella ereditaria, compresa la divisione collegata all’espropriazione.

  • art. 784 c.p.c.

    Il giudizio di divisione che si inserisce nel processo esecutivo ha natura ordinaria. I soggetti che debbono parteciparvi sono pur sempre quelli indicati negli artt. 784 e 1113 c.p.c.: comproprietari, creditori e aventi causa del singolo comproprietario.

    Nel giudizio di divisione collegato all’esecuzione partecipano i comproprietari, i creditori e gli aventi causa del singolo comproprietario; il custode non è incluso tra i soggetti necessari.

  • art. 1113 c.p.c.

    Il giudizio di divisione che si inserisce nel processo esecutivo ha natura ordinaria. I soggetti che debbono parteciparvi sono pur sempre quelli indicati negli artt. 784 e 1113 c.p.c.: comproprietari, creditori e aventi causa del singolo comproprietario.

    La disposizione individua, insieme all’art. 784 c.p.c., i soggetti da coinvolgere nel giudizio di divisione collegato all’esecuzione; il custode non è parte necessaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    In primo luogo si osserva che chi denuncia in cassazione l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere generica una domanda non denuncia un vizio di omesso esame di un fatto, nel senso chiarito da questa Corte (Cass., S.U., n. 8053/2014), ma denuncia un error in procedendo, da far valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con il correlativo onere di specificità imposto a chi intende proporre in cassazione una simile censura (Cass. n. 23834/2019; n. 11738/2016).

    La censura contro la valutazione di genericità della domanda configura un error in procedendo e va proposta ai sensi del n. 4, con specifica indicazione del contenuto della critica e dei fatti processuali rilevanti.

  • art. 601, comma 2, c.p.c.

    La tutela dell’interesse del creditore, pure quando la divisione sia funzionale all’espropriazione di quanto attribuito al debitore in corrispondenza della quota (art. 601 c.p.c., comma 2), non si estende oltre tale limite.

    Nella divisione funzionale all’espropriazione, l’interesse del creditore è tutelato entro il limite del valore corrispondente alla quota del debitore e non giustifica una preferenza per chi offre un conguaglio maggiore.

  • art. 181 disp. att. c.p.c.

    A tal fine l’indagine deve partire dalla considerazione che il collegamento strutturale che viene a instaurarsi fra procedimento esecutivo e divisione, reso ancora più evidente dopo la modifica dell’art. 181 disp. att. c.p.c. ad opera della L. n. 80 del 2005 che ha radicato la competenza per la divisione sempre in capo al giudice dell’esecuzione, ha lasciato fermo il principio, ben presente nella elaborazione giurisprudenziale precedente, che il giudizio di cognizione per lo scioglimento della comunione incidentale all’espropriazione dei beni indivisi, è giudizio ordinario di merito, che condiziona bensì lo svolgimento e la conclusione del processo esecutivo, ma ne rimane oggettivamente e soggettivamente distinto.

    La concentrazione della competenza per la divisione presso il giudice dell’esecuzione non muta la natura ordinaria e autonoma del giudizio di cognizione rispetto al processo esecutivo, pur funzionalmente collegato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il custode di un bene pignorato o sequestrato, in quanto ausiliario del giudice e non titolare di diritti sulla cosa, non è parte necessaria nel giudizio di divisione che verte sulla proprietà del bene; la sua possibile iniziativa per la tutela di interessi connessi alla custodia non impone l’integrazione del contraddittorio.
  • La divisione giudiziale che si inserisce nel processo esecutivo conserva natura di giudizio ordinario di cognizione, autonomo sul piano oggettivo e soggettivo, benché funzionalmente collegato all’esecuzione. La disciplina della divisione si applica quindi anche quando lo scioglimento della comunione condiziona lo svolgimento dell’espropriazione.
  • Nella divisione di un immobile indivisibile, anche se inserita nell’espropriazione di un bene indiviso, l’assegnazione richiesta da un condividente non è determinata dalla maggiore offerta di conguaglio. La divisione deve assicurare a ciascun partecipante il valore effettivo della quota, evitando arricchimenti o impoverimenti, e resta distinta dalla vendita.
  • Il creditore del comproprietario esecutato ha diritto alla salvaguardia della garanzia patrimoniale corrispondente al valore della quota del debitore, ma tale interesse non consente di derogare ai criteri ordinari di assegnazione del bene indivisibile in favore di chi offre un conguaglio maggiore.
  • Chi censura in cassazione la valutazione di genericità di una domanda prospetta un error in procedendo e deve indicare specificamente il contenuto della domanda e le ragioni per cui essa sarebbe determinata; il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti presuppone comunque l’ammissibilità della censura.
  • La doglianza per mancata ammissione di prove deve riportare o specificare i capitoli dedotti e illustrare la decisività dei fatti che si intendeva dimostrare; la mera contestazione dell’omessa considerazione delle prove non soddisfa l’onere di specificità.

Come è indicizzato

MaterieComunioneEspropriazione forzataProveImpugnazioni
RamiDiritti realiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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