Cassazione Civile, Ordinanza n. 5166/2020 del 26/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta della società di ottenere il rimborso di Euro 12.217,50, corrispondenti alla parte delle sanzioni versate in misura agevolata che, secondo la contribuente, eccedeva quanto dovuto dopo la riduzione delle imposte ottenuta con l’accertamento con adesione. A seguito di un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2005, la società aveva pagato tempestivamente le sanzioni nella misura di un quarto di quelle irrogate, avvalendosi della definizione agevolata prevista dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Aveva poi definito con adesione la pretesa tributaria, ottenendo una riduzione delle imposte, e chiesto la restituzione della parte delle sanzioni che riteneva non più dovuta. Contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la società aveva proposto ricorso, respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 4 luglio 2013, aveva invece accolto l’appello e riconosciuto il diritto al rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con tre motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere riconosciuto la ripetibilità delle sanzioni già definite in via agevolata; violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per carente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo, per non avere adeguatamente spiegato il riconoscimento del rimborso. La società non si è costituita in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che il pagamento effettuato per la definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 chiuda irrevocabilmente la questione sanzionatoria, autonomamente rispetto al procedimento di accertamento del tributo. Ne consegue che le somme pagate non sono ripetibili per effetto della successiva definizione con adesione delle imposte, anche se questa riduce la pretesa tributaria. Gli altri due motivi sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro il silenzio-rifiuto. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
Pertanto, qualora il contribuente abbia optato, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 2, per la definizione agevolata di queste ultime, deve escludersi la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall’esito del processo avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo alle imposte, anche qualora favorevole al contribuente, dovendosi ritenere definitivamente chiuso a quel momento il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate.
La definizione agevolata delle sanzioni ha autonomia rispetto all’accertamento del tributo e, una volta perfezionata con il pagamento, preclude al contribuente di ripetere quanto versato anche se l’imposta viene successivamente ridotta in sede di accertamento con adesione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La sentenza va pertanto cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere deciso anche nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, cassata la decisione impugnata, può decidere la causa nel merito.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
La Commissione regionale campana invece non ha tenuto conto dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, senza peraltro offrire una motivazione adeguata a spiegare le diverse conclusioni cui è pervenuta.
La Corte rileva l’inadeguatezza della motivazione della sentenza regionale, ma non decide autonomamente il motivo formulato ai sensi dell’art. 36, poiché esso resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il primo motivo del ricorso, con cui l’Agenzia sostiene l’error iuris in cui è incorso il giudice d’appello nel riconoscere il diritto al rimborso di parte delle somme versate a titolo di definizione agevolata delle sanzioni a seguito del perfezionamento dell’accertamento con adesione, è fondato e trova accoglimento.
La violazione di legge denunciata è fondata perché il giudice d’appello ha riconosciuto la ripetibilità di somme versate per una definizione agevolata delle sanzioni che, secondo la disciplina applicata dalla Corte, chiude irrevocabilmente il rapporto sanzionatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Commissione regionale campana invece non ha tenuto conto dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, senza peraltro offrire una motivazione adeguata a spiegare le diverse conclusioni cui è pervenuta.
La Corte osserva che la decisione regionale non spiega adeguatamente le conclusioni raggiunte; tuttavia il motivo di ricorso relativo al vizio motivazionale è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- L’atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono.
- Il pagamento effettuato per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 chiude irrevocabilmente la questione sanzionatoria: il contribuente non può ripetere quanto pagato in ragione dell’esito favorevole, totale o parziale, del successivo procedimento relativo all’accertamento delle imposte.
- La definizione agevolata delle sanzioni preclude anche all’Amministrazione finanziaria di irrogare ulteriori sanzioni per le violazioni già definite.
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