Cassazione Civile, Ordinanza n. 6386/2020 del 06/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario dell’auto)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto il 1° dicembre 2004, dinanzi al Giudice di pace di Nocera Inferiore, la società proprietaria di un autocarro, chiedendo Euro 996,00 per i danni arrecati alla propria Renault Scenic nella collisione con il Fiat della convenuta. Quest’ultima chiamò in causa la propria assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica e propose domanda riconvenzionale per i danni all’autocarro. Il Giudice di pace, con sentenza n. 2233/2007, rigettò entrambe le domande. Il ricorrente impugnò la decisione, deducendo violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e delle norme sul procedimento, travisamento delle prove testimoniali e responsabilità del conducente dell’autocarro; sostenne inoltre che, anche in presenza di concorso di colpa, la sua domanda non potesse essere rigettata. La società depositò il 1° dicembre 2007 una comparsa contenente appello incidentale, in vista dell’udienza di comparizione fissata per il 20 dicembre 2007. Il ricorrente ne eccepì l’inammissibilità perché non depositata almeno venti giorni prima dell’udienza. Il giudizio autonomo d’appello proposto dalla società contro la stessa sentenza fu riunito a quello principale. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 997/2018, depositata il 25 luglio 2018, ritenne tempestivo l’appello incidentale, confermò il concorso di colpa, dichiarò cessata la materia del contendere sull’appello principale perché il ricorrente era già stato soddisfatto dei danni e accolse la domanda risarcitoria della società. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 343, 166, 167 e 155 c.p.c.: contestò il computo del termine a ritroso effettuato dal Tribunale e sostenne che, escluso il giorno iniziale del computo e incluso quello terminale, l’appello incidentale depositato il 1° dicembre fosse tardivo.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha stabilito che, in assenza di una previsione legislativa che qualifichi il termine come libero, il computo a ritroso segue la regola generale dell’art. 155 c.p.c.: si esclude il dies a quo, ossia il giorno da cui parte il computo a ritroso, e si include il dies ad quem, ossia il giorno terminale del computo. Ha inoltre precisato che il termine interno previsto dall’art. 343 c.p.c. per proporre l’appello incidentale è distinto e complementare rispetto al termine esterno di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.; il rispetto di quest’ultimo non sana l’inosservanza del termine interno, la cui violazione comporta l’inammissibilità dell’appello incidentale. La decisione del Tribunale è stata cassata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha definito nel merito le domande risarcitorie.
Norme richiamate
art. 343 c.p.c.
Infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l’appello incidentale, di cui all’art. 343 c.p.c., l’appello è inammissibile ed a nulla rileverà che per l’appellante non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c..
L’appello incidentale deve essere proposto nella comparsa di risposta entro il termine interno previsto dall’art. 343 c.p.c.; la sua inosservanza ne determina l’inammissibilità anche se è ancora pendente il termine esterno per impugnare.
art. 166 c.p.c.
Quest’ultima norma dispone, a sua volta, che il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell’appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell’udienza differita, e non quella originariamente indicata nell’atto di citazione (Cass. 24/01/2011 n. 1567).
Il termine di costituzione cui si collega la proposizione dell’appello incidentale va riferito all’udienza effettivamente differita dal giudice ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., non all’originaria data indicata nell’atto di citazione.
art. 155 c.p.c.
Aderendo all’indirizzo nettamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte, si osserva che il termine libero costituisce un’eccezione alla regola generale (Cass. 27/03/1969, n. 995) in materia di computo dei termini, dettata all’art. 155 c.p.c., secondo cui nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno o l’ora iniziali. Pertanto, mentre non si computa il dies a quo, deve invece calcolarsi il dies ad quem, il giorno cioè nel quale si deve effettuare l’atto sottoposto a termine.
In mancanza di una disposizione che stabilisca diversamente, i termini a giorni si computano escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale; la regola vale anche per i termini calcolati a ritroso.
art. 325 c.p.c.
Infatti il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell’impugnante incidentale l’onere di rispettare due termini: a) un termine “esterno”, cosiddetto perchè preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l’interesse all’impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell’impugnazione principale (art. 334 c.p.c.); la ratio di questo termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici, in ossequio al tradizionale principio ne lites paene immortales fiant;
L’art. 325 c.p.c. concorre a individuare il termine esterno di decadenza per l’impugnazione; tale termine è distinto da quello interno per l’appello incidentale e svolge la funzione di assicurare certezza ai rapporti giuridici.
art. 327 c.p.c.
Infatti il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell’impugnante incidentale l’onere di rispettare due termini: a) un termine “esterno”, cosiddetto perchè preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l’interesse all’impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell’impugnazione principale (art. 334 c.p.c.); la ratio di questo termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici, in ossequio al tradizionale principio ne lites paene immortales fiant;
L’art. 327 c.p.c. concorre a individuare il termine esterno di decadenza per l’impugnazione; la sua eventuale pendenza non sostituisce né proroga il termine interno per proporre l’appello incidentale.
art. 334 c.p.c.
Infatti il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell’impugnante incidentale l’onere di rispettare due termini: a) un termine “esterno”, cosiddetto perchè preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l’interesse all’impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell’impugnazione principale (art. 334 c.p.c.); la ratio di questo termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici, in ossequio al tradizionale principio ne lites paene immortales fiant;
La deroga al termine esterno è consentita nei casi in cui l’interesse a proporre l’impugnazione incidentale sorga dall’impugnazione principale; ciò non elimina l’autonomo obbligo di rispettare il termine interno previsto dall’art. 343 c.p.c.
art. 153 c.p.c.
b) un termine “interno”, previsto dall’art. 343 c.p.c.; non derogabile in alcun modo (salva ovviamente la rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c.), e la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell’appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l’appello incidentale.
Il termine interno dell’art. 343 c.p.c. non è derogabile, salvo il ricorso alla rimessione in termini disciplinata dall’art. 153 c.p.c.
art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.
Quest’ultima norma dispone, a sua volta, che il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell’appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell’udienza differita, e non quella originariamente indicata nell’atto di citazione (Cass. 24/01/2011 n. 1567).
Quando il giudice differisce l’udienza ai sensi del quinto comma, il termine per la costituzione e per la proposizione dell’appello incidentale si calcola in riferimento alla data dell’udienza differita.
Massime di principio
- Salvo che una disposizione stabilisca espressamente la natura di termine libero, il computo di un termine a giorni esclude il dies a quo e include il dies ad quem; la medesima regola si applica ai termini a ritroso, escludendo il giorno da cui parte il computo e includendo il giorno terminale.
- L’appello incidentale è soggetto sia al termine esterno di impugnazione sia al termine interno previsto dall’art. 343 c.p.c.; i due termini sono complementari e non alternativi. La tempestività rispetto al termine esterno non sana il mancato rispetto del termine interno, la cui inosservanza comporta l’inammissibilità dell’appello incidentale.
- Il termine interno per l’appello incidentale tutela la parità processuale e il diritto di difesa dell’appellante principale; resta salva la rimessione in termini nei presupposti previsti dall’art. 153 c.p.c.
- Se il giudice differisce l’udienza ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., il termine per la costituzione e per l’appello incidentale va computato rispetto alla data dell’udienza differita, non a quella originariamente fissata.
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