Cassazione Civile, Ordinanza n. 6471/2020 del 06/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (genitore)
La controversia
Dopo l’accertamento giudiziale della paternità naturale, il Tribunale di Chieti aveva regolamentato tempi e modalità degli incontri tra il padre non collocatario e il figlio minore e, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., aveva previsto il pagamento di 100 euro alla madre per ogni futuro inadempimento dell’obbligo di visita. La Corte d’appello dell’Aquila, con decreto depositato il 9 ottobre 2018, aveva respinto il reclamo del padre. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c., sostenendo che il dovere di visita non è coercibile perché rimesso alla libera determinazione del genitore e non costituisce un obbligo assoggettabile né alla coercizione indiretta né alle misure previste dall’art. 709-ter c.p.c. La madre ha resistito sostenendo la funzione anche pedagogica della misura, volta a favorire il corretto adempimento delle disposizioni sui rapporti personali e sulla frequentazione dei figli.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario non può essere coercito, neppure indirettamente mediante la misura prevista dall’art. 614-bis c.p.c., poiché la frequentazione è espressione di una funzione genitoriale il cui esercizio deve restare libero e autodeterminato, anche in considerazione dell’interesse superiore del minore. L’art. 709-ter c.p.c. consente interventi e sanzioni per condotte pregiudizievoli già realizzate e nell’ambito della rivalutazione delle condizioni di affidamento, ma non una coercizione preventiva del dovere di visita. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda della madre. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 614-bis c.p.c.
Il provvedimento di cui all’art. 614-bis c.p.c. presuppone l’inosservanza di un provvedimento di condanna, ma il diritto (e il dovere) di visita costituisce una esplicazione della relazione fra il genitore e il figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma che non può mai costituire l’oggetto di una condanna ad un facere sia pure infungibile.
La misura coercitiva indiretta presuppone un obbligo di condanna suscettibile di esecuzione; il diritto-dovere di visita, pur regolamentabile quanto a tempi e modalità, non può essere oggetto di una condanna a un facere e non è quindi assoggettabile all’art. 614-bis c.p.c.
art. 709-ter c.p.c.
La norma ha infatti il diverso significato di prevedere delle ipotesi di risarcimento a fronte di un danno già integrato dalla condotta di uno dei genitori, e di questa la sanzionabilità diretta, e non una coercizione preventiva e indiretta di un dovere nel caso della sua inosservanza futura.
L’art. 709-ter c.p.c. disciplina rimedi per condotte genitoriali già realizzate, tra cui il risarcimento del danno e le sanzioni previste dalla norma; non legittima una misura preventiva e indiretta volta a costringere il genitore a esercitare in futuro il diritto-dovere di visita.
art. 337-ter c.c.
Secondo un consolidato indirizzo questa Corte di legittimità si esprime nel senso che nell’interesse superiore del minore vada assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio che sia idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione del secondo.
La bigenitorialità tutela l’interesse del minore a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori e comporta il dovere di cooperare nella sua cura ed educazione; tale finalità, tuttavia, non trasforma il dovere di visita del genitore non collocatario in una prestazione coercibile.
art. 147 c.c.
L’esclusione, sin qui motivata, della coercibilità, a favore del figlio, del diritto di visita e del corrispettivo dovere del genitore non affidatario o non collocatario di garantire una sua frequentazione regolare, dovere che costituisce una delle esplicazioni dei doveri genitoriali menzionati dall’art. 147 c.c., comporta la impossibilità di applicare l’art. 614-bis c.p.c., inteso quale fonte di un provvedimento di coercizione indiretta, assimilabile alle astreintes, nei confronti del genitore che rifiuta di frequentare il proprio figlio, anche se per un periodo temporaneo e a causa di uno stato di ansia derivante dalla difficile relazione genitoriale.
Il dovere di frequentazione rientra tra i doveri genitoriali, ma la sua natura non ne consente la coercizione indiretta ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., anche quando il rifiuto di frequentare il figlio sia temporaneo.
art. 30 Cost.
Si tratta di un aspetto essenziale in cui si esprime la relazione genitoriale che fa capo a un diritto-dovere di rilevanza costituzionale e che trova la sua fonte primaria nell’art. 30 Cost..
La relazione genitoriale e il relativo diritto-dovere hanno rilevanza costituzionale; la frequentazione non può essere ridotta a una prestazione monetariamente coercibile, in contrasto con la natura essenziale del rapporto e con l’interesse del minore.
art. 316 c.c.
All’inerzia del genitore non collocatario può derivare l’eccezionale applicazione dell’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore (art. 316 c.c., comma 1), la decadenza della responsabilità genitoriale e l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 c.c.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
La non coercibilità della visita non esclude conseguenze giuridiche per l’inerzia del genitore: nei presupposti indicati, essa può condurre a misure sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale.
artt. 330 e 333 c.c.
All’inerzia del genitore non collocatario può derivare l’eccezionale applicazione dell’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore (art. 316 c.c., comma 1), la decadenza della responsabilità genitoriale e l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 c.c.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
La mancata frequentazione può rilevare ai fini della decadenza o di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale quando la condotta sia pregiudizievole per il figlio; tali rimedi non equivalgono alla coercizione indiretta della visita.
art. 384, comma 2, c.p.c.
In difetto di ulteriori accertamenti ex art. 384 c.p.c., comma 2, la Corte cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da D.G.I..
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato e decidere direttamente nel merito.
Massime di principio
- Il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario non è coercibile, neppure mediante la misura indiretta dell’art. 614-bis c.p.c.: la disciplina può stabilire tempi e modalità della frequentazione, ma questa non può essere imposta come prestazione di facere.
- L’art. 709-ter c.p.c. consente di intervenire rispetto a gravi inadempienze o condotte pregiudizievoli già verificatesi, con i rimedi previsti dalla norma e nell’ambito della rivalutazione delle condizioni di affidamento; non autorizza la coercizione preventiva del futuro esercizio del dovere di visita.
- La non coercibilità della visita non rende irrilevante l’inerzia del genitore: se la condotta pregiudica il minore o si traduce in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, possono essere adottati provvedimenti sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale, ricorrendone i presupposti.
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