Cassazione Civile, Ordinanza n. 39087/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (artista)
La controversia
Un artista aveva consegnato a un intermediario 36 quadri in conto vendita, con obbligo di restituzione o di versamento del ricavato. Ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione dei quadri e restituite spontaneamente 26 opere, l'artista agiva per ottenere la restituzione dei 10 quadri residui o, in alternativa, il loro controvalore. In primo grado il convenuto produceva contratti di acquisto in proprio dei 10 quadri, anteriori al decreto, ottenendo il rigetto della domanda di restituzione e l'accoglimento della riconvenzionale relativa a provvigioni; in appello, invece, la decisione veniva riformata sul rilievo che il mancato esperimento di opposizione al decreto ingiuntivo aveva formato giudicato sul diritto alla restituzione, precludendo la produzione di documenti anteriori e quindi il superamento di quel giudicato. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) nullità della notifica della sentenza di primo grado ex art. 170 c.p.c., sostenendo che non fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione e che ciò rendesse nullo l'intero procedimento; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., contestando la nozione di giudicato applicata dalla Corte d'appello e sostenendo che il decreto ingiuntivo non impedisse la produzione di prove diverse in un successivo giudizio; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte avrebbe pronunciato su una domanda risarcitoria non proposta, senza accertare la responsabilità del convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che una notificazione non idonea a far decorrere il termine breve non è per ciò sola nulla né determina la nullità dell'intero giudizio, ma comporta soltanto l'applicazione del termine lungo per impugnare. Ha respinto il secondo motivo, affermando che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo riguardava il diritto alla restituzione dei quadri e precludeva la successiva prova, mediante documenti anteriori, dell'inesistenza o estinzione di quel diritto; ha inoltre chiarito che la successiva domanda non era una domanda di risoluzione contrapposta all'adempimento, ma una domanda ancora di adempimento o di pagamento del valore delle opere qualora la restituzione in natura non fosse possibile. Ha infine respinto il terzo motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse semplicemente qualificato come risarcitoria una domanda sostanzialmente già proposta di pagamento del controvalore dei quadri, liquidato equitativamente, senza necessità di un autonomo accertamento di dolo o colpa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione della sentenza, anche se non conforme nelle modalità indicate dal ricorrente, non determina nullità del giudizio quando sia solo inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione; in tal caso opera il termine lungo.
Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo preclude di rimettere in discussione, con documenti anteriori al decreto, l'esistenza del diritto definitivamente accertato.
Il giudice può qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se decide su una pretesa effettivamente proposta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La reiezione del ricorso comporta i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza che non sia idonea a far decorrere il termine breve per impugnare non comporta, di per sé, la nullità della sentenza o dell'intero processo; incide solo sul regime dei termini di impugnazione.
- Il giudicato sostanziale formatosi su un decreto ingiuntivo opposto o non opposto impedisce di contestare in un giudizio successivo l'esistenza del diritto accertato, anche mediante documenti o prove anteriori che avrebbero potuto essere spesi nel giudizio monitorio.
- La preclusione da giudicato opera quando la successiva domanda mira, in sostanza, a rimettere in discussione l'adempimento già accertato, non quando la domanda successiva abbia un autonomo titolo e un diverso contenuto sostanziale.
- Ai fini dell'art. 112 c.p.c., il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se attribuisce alla domanda la corretta qualificazione giuridica in base al suo contenuto effettivo, anche quando la parte non abbia utilizzato la terminologia tecnica esatta.
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