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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5985 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento impugnata da C.A. per omessa notificazione, difetto di sottoscrizione, carenza di motivazione e irregolarità dell’iscrizione a ruolo. La CTR del Veneto aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittima la cartella per la mancanza della sottoscrizione del funzionario incaricato, anche richiamando l’ordinanza della Corte costituzionale n. 377/2007 sull’indicazione del responsabile del procedimento. Equitalia ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse deciso sulla mancata indicazione del responsabile non dedotta dalla contribuente; erronea applicazione delle norme sull’indicazione del responsabile del procedimento, tenuto conto della disciplina temporale introdotta nel 2007-2008; e violazione delle norme sulla sottoscrizione, sostenendo che la cartella conforme al modello ministeriale non richiedesse la firma.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo: non vi è stata ultrapetizione, perché la contribuente aveva contestato anche il difetto di sottoscrizione e la CTR aveva deciso su tale censura. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non coglieva la ragione effettiva della decisione impugnata, fondata sulla mancanza di sottoscrizione e non sull’omessa indicazione del responsabile del procedimento. Ha accolto il terzo motivo: la cartella non è invalida per la sola mancanza della firma del funzionario, se è comunque inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo competente. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato ad altra sezione della CTR del Veneto, cui spetta accertare gli ulteriori fatti, uniformarsi al principio di diritto e regolare le spese di ogni fase e grado.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Invero, come si è avuto cura di trascrivere in narrativa del presente, la CTR ha preventivamente accertato che la contribuente aveva impugnato la cartella anche sotto il profilo del "difetto di sottoscrizione" del funzionario incaricato e in accoglimento di quest'ultima eccezione ha appunto dichiarato l'illegittimità dell'atto e quindi senza violazione dell'art. 112 c.p.c..

    La decisione non viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando accoglie una censura effettivamente proposta dalla parte, anche se richiama argomenti ulteriori nella motivazione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Invero questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo" (Cass. sez. trib. n. 10805 del 2010; Cass. sez trib. n. 4757 del 2009).

    Nel caso deciso, l’art. 7 non impone che la cartella rechi necessariamente la sottoscrizione del funzionario: rileva che l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emissione.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 4, 5 e 6

    Invero questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo" (Cass. sez. trib. n. 10805 del 2010; Cass. sez trib. n. 4757 del 2009).

    Le disposizioni sul responsabile del procedimento non rendono invalida la cartella per la sola assenza di una firma, quando l’atto è comunque riconducibile con certezza all’organo competente.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento non è invalida per la sola mancanza della firma del funzionario, se dal suo contenuto e dagli elementi formali complessivi è inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo competente.
  • Il giudice non incorre in ultrapetizione quando decide su un vizio che risulta effettivamente dedotto nel ricorso, anche se la motivazione richiama ulteriori profili giuridici.
  • In cassazione, il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se attacca una ragione diversa da quella posta a fondamento della decisione, è inammissibile.
  • La cassazione con rinvio non definisce necessariamente tutte le contestazioni sulla cartella: il giudice del rinvio deve esaminare i fatti e i motivi rimasti da decidere, applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte.

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