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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21901/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Le ricorrenti, qualificatesi eredi di un soggetto deceduto, avevano chiesto l’accertamento del loro diritto sulle somme risultanti da un libretto di risparmio nominativo acceso presso l’istituto bancario, sostenendo che il titolo fosse stato smarrito e che la banca avesse rilasciato un duplicato, oltre ad aver inviato estratti conto e avviato una procedura di ammortamento. In primo grado la domanda era stata respinta perché non risultava provata la qualità di eredi delle attrici e, soprattutto, il libretto risultava intestato a persona diversa da quella indicata come dante causa. In appello le attrici avevano dedotto errori della banca nell’intestazione del libretto e carenze motivazionali sulla prova della loro qualità ereditaria. In cassazione hanno denunciato violazione degli artt. 533 c.c. e 1777 c.c., sostenendo che la denuncia di successione valesse come prova della qualità di erede e che la banca fosse incorsa in errore nell’intestazione del libretto; con il secondo motivo hanno invocato l’art. 1992 c.c. e seguenti, assumendo di essere possessori del libretto nominativo originale/duplicato e quindi legittimati alla prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la denuncia di successione ha natura prevalentemente fiscale, non integra accettazione tacita dell’eredità e non prova di per sé la qualità di erede; inoltre le ricorrenti non avevano prodotto ulteriori documenti idonei a dimostrare il rapporto di parentela né avevano mai allegato di essere eredi del soggetto che, secondo la prova documentale, risultava intestatario del libretto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché presupponeva l’accoglimento del primo; comunque la Corte ha precisato che il libretto di deposito nominativo non è un titolo di credito ai sensi dell’art. 1992 c.c., ma un documento di legittimazione ex art. 2002 c.c., sicché il solo possesso del duplicato non basta senza la prova della qualità di erede dell’intestatario. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 533 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti come base dell’azione di petizione ereditaria, ma la Corte ha ritenuto che la qualità di erede non risultasse provata dagli atti allegati.

  • art. 1777 c.c.

    Invocato dalle ricorrenti in relazione alla restituzione della cosa depositata, ma ritenuto non decisivo in mancanza della prova della legittimazione ereditaria.

  • art. 483 c.p.

    Richiamato solo per sostenere che nella denuncia di successione vi sarebbe obbligo di verità; la Corte non ha attribuito a tale profilo valore probatorio dirimente.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la natura di atto pubblico della denuncia di successione, ma la Corte ha escluso che ciò basti a provare la qualità di erede.

  • art. 460 c.c.

    La denuncia di successione è stata ricondotta agli atti conservativi e di amministrazione temporanea compiuti dal chiamato all’eredità, non a un’accettazione tacita.

  • art. 1992 c.c.

    La Corte ha escluso l’applicabilità della disciplina del titolo di credito ai libretti di deposito nominativi.

  • art. 2002 c.c.

    Il libretto di deposito nominativo è stato qualificato come documento di legittimazione, non come titolo di credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • La denuncia di successione ha natura prevalentemente fiscale e non costituisce, di per sé, prova della qualità di erede né accettazione tacita dell’eredità.
  • Chi agisce come erede deve provare in modo adeguato sia la propria qualità ereditaria sia il rapporto con il de cuius; la sola allegazione fiscale o documentazione non univoca non è sufficiente.
  • Se il bene o rapporto risulta intestato documentalmente a persona diversa da quella indicata come dante causa, la pretesa ereditaria resta priva di legittimazione attiva ove non sia provata l’erroneità dell’intestazione e la riferibilità del rapporto al soggetto effettivamente succeduto.
  • I libretti di deposito nominativi non sono titoli di credito: il possesso del libretto o del duplicato non attribuisce, da solo, la legittimazione cartolare ex art. 1992 c.c., dovendo trovare applicazione la disciplina dei documenti di legittimazione.
  • Quando il primo motivo di ricorso è infondato perché manca la prova della qualità di erede, restano assorbiti i motivi che presuppongono tale qualità, anche se formulati come censure autonome sulla legittimazione al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaConto correnteImpugnazioni
RamiSuccessioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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