Cassazione Civile, Ordinanza n. 04740/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile ad uso diverso sito in Carini. Il locatore agiva per la risoluzione del contratto e il rilascio del bene, deducendo il mancato pagamento di alcuni canoni. La società conduttrice si costituiva sostenendo che il locatore fosse inadempiente all'obbligo di garantire il pacifico godimento e di mantenere l'immobile idoneo all'uso convenuto, perché privo di certificato di agibilità; allegava di avere sostenuto spese per regolarizzare i locali e chiedeva in via riconvenzionale restituzione di somme e risarcimento del danno. Interveniva inoltre la subconduttrice, domandando il risarcimento dei danni per l'anticipato rilascio del bene. In primo grado il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice, condannandola al pagamento di una somma residua e dichiarando inammissibile la domanda dell'interveniente. La società conduttrice e la subconduttrice proponevano appello congiunto; la Corte d'appello dichiarava l'appello inammissibile. In cassazione le ricorrenti deducevano, in modo cumulativo e disordinato, principalmente: violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il testo novellato della norma a un giudizio iniziato prima della riforma; nullità assoluta della sentenza per asserita inesistenza ex artt. 161 e 162 c.p.c. e per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; contestavano inoltre in generale l'operato dei giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile sotto il profilo della specificità ex art. 366 c.p.c., poiché i motivi erano prolissi, confusi, non distinti e non consentivano di individuare chiaramente le censure; nel merito ha comunque ritenuto infondata la doglianza sull'art. 342 c.p.c., affermando che il testo novellato si applicava all'appello introdotto nel 2016 e che la Corte territoriale si era attenuta al principio secondo cui l'atto di appello deve individuare con chiarezza capi e questioni contestati e svolgere argomentazioni idonee a confutare la sentenza di primo grado. Ha infine escluso la sussistenza delle dedotte nullità della sentenza. Il ricorso è stato rigettato con condanna delle ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo non specifico e disorganico, quindi non superassero il vaglio di ammissibilità. Ha inoltre precisato che la disciplina dell'art. 342 c.p.c. nel testo novellato era applicabile all'appello proposto nel 2016 e che la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità del gravame per difetto dei requisiti di specificità. Sono state considerate infondate anche le doglianze di nullità assoluta della sentenza. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
testo novellato; onere dell'appellante di motivare l'appello
L'impugnazione in appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico, chiaro e sintetico; la trascrizione degli atti e documenti rilevanti deve essere essenziale e circoscritta alla parte di interesse, altrimenti il motivo è inammissibile.
nullità assoluta della sentenza
Le ricorrenti lo invocavano per sostenere l'inesistenza/nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta insussistente.
nullità assoluta della sentenza
Richiamato unitamente all'art. 161 c.p.c. come base della doglianza di nullità, senza accoglimento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
motivazione della sentenza
La doglianza di nullità per violazione del requisito motivazionale è stata ritenuta infondata.
È stata disposta la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
applicazione ai giudizi di appello introdotti dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge
La Corte ha ritenuto che la disciplina novellata degli artt. 342 e 434 c.p.c. si applicasse all'appello introdotto con citazione notificata nel 2016.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del presupposto per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, come riformato dall'art. 342 c.p.c., l'atto di gravame è inammissibile se non consente di individuare chiaramente capi, questioni e doglianze rivolte contro la sentenza impugnata.
- L'appello deve mantenere la natura di revisio prioris instantiae, ma deve comunque contenere una specifica parte argomentativa che si confronti con la motivazione del primo giudice e ne incrini il fondamento logico-giuridico.
- La disciplina dell'art. 342 c.p.c. nel testo novellato si applica agli appelli introdotti dopo la data prevista dalla norma transitoria, anche se il giudizio di primo grado è iniziato prima della riforma.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo confuso, prolisso e disarticolato, senza rispettare il principio di specificità e senza consentire alla Corte di comprendere l'ubi consistam delle doglianze.
- Le deduzioni di nullità o inesistenza della sentenza devono essere sorrette da allegazioni precise e coerenti; formule assertive e generiche non sono sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità.
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