Cassazione Civile, Ordinanza n. 17221/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento IMU 2013. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per erronea applicazione dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, come interpretato alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sosteneva che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della previsione che collegava l'esenzione IMU all'abitazione del nucleo familiare, il beneficio dovesse riconoscersi al possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, anche se il coniuge abbia diversa residenza in altro comune. La CTR, invece, aveva negato l'esenzione sulla base del previgente diritto vivente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha preso atto della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. n. 201 del 2011 nella parte in cui richiedeva che l'immobile fosse abitazione principale del possessore e del suo nucleo familiare. Ha quindi affermato che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 e alla successiva giurisprudenza di legittimità, l'esenzione IMU spetta al possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, senza che rilevi la diversa residenza del coniuge in altro comune. Poiché la sentenza impugnata accertava già in fatto che l'immobile era dimora della contribuente e che il coniuge abitava altrove, non occorrevano ulteriori accertamenti di merito. La Corte ha quindi cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento; le spese sono state compensate integralmente per il successivo intervento della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
Norma sull'esenzione IMU per abitazione principale, dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui richiedeva il riferimento al nucleo familiare del possessore.
art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. n. 201 del 2011
La Corte ne recepisce la caducazione parziale: per l'esenzione conta la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore, non del nucleo familiare.
art. 1, comma 707, lett. b), l. n. 147 del 2013
Richiamato come intervento modificativo della disciplina dell'IMU poi colpita dalla pronuncia della Corte costituzionale.
artt. 3, 31 e 53 Cost.
Parametri costituzionali posti a fondamento della declaratoria di illegittimità della norma che subordinava l'esenzione al nucleo familiare.
Massime di principio
- In materia di esenzione IMU per abitazione principale, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della previsione che faceva riferimento al nucleo familiare del possessore, il beneficio spetta al soggetto che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, a prescindere dalla diversa residenza del coniuge o dell'unito civilmente.
- La nozione di abitazione principale non può essere interpretata in modo da introdurre una discriminazione irragionevole tra contribuenti con diverso stato familiare, né da trasformare un'imposta reale in un prelievo dipendente da elementi personali non coerenti con la sua struttura.
- Quando la sentenza di merito abbia già accertato in fatto la dimora abituale e la residenza anagrafica del contribuente nell'immobile, e sia pacifico che l'altro coniuge risieda altrove, la cassazione può decidere nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori.
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