Cassazione Civile, Ordinanza n. 10705/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto, per le annualità 2013-2015, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di un soggetto operante come bookmaker con sede all'estero e, in via solidale, del centro di trasmissione dati che raccoglieva le scommesse in Italia. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha chiesto in via pregiudiziale la sospensione e il rinvio alla Corte di giustizia per l'interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE; ha dedotto la mancata traduzione in inglese dell'avviso di accertamento; ha contestato il presupposto soggettivo e quello territoriale dell'imposta unica; ha lamentato omessa pronuncia su censure relative al diritto UE e al legittimo affidamento; ha sostenuto che l'imposta sarebbe incompatibile con l'art. 401 della direttiva IVA; ha invocato l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa; ha infine contestato la regolazione delle spese di lite. In sostanza, la ricorrente mirava a escludere la debenza dell'imposta unica per il bookmaker estero e a far valere l'illegittimità, anche unionale, della disciplina applicata per il periodo 2013-2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'istanza di trattazione in pubblica udienza e quella di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, reputando la questione già chiarita dalla giurisprudenza unionale, costituzionale e di legittimità. Ha respinto il motivo sulla mancata traduzione dell'atto, osservando che non esiste un obbligo di redazione nella lingua del destinatario e che il contribuente deve provare di non aver potuto comprendere l'atto, prova non fornita. Ha ritenuto infondati i motivi attinenti ai presupposti dell'imposta unica, affermando che per gli anni 2013-2015 il bookmaker estero è soggetto passivo solidale dell'imposta, che il fatto imponibile è l'organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, e che la disciplina non contrasta con il diritto UE né con il principio di legittimo affidamento. Ha poi escluso il contrasto con l'art. 401 della direttiva IVA, poiché il tributo non ha carattere di imposta sul volume d'affari. Ha respinto anche la censura sull'obiettiva incertezza normativa, rilevando che la norma interpretativa del 2010 aveva chiarito la disciplina per il periodo in esame, e ha ritenuto infondato/inammissibile il motivo sulle spese, confermando la legittimità della liquidazione in favore dell'amministrazione assistita da funzionari e la discrezionalità del giudice sulla compensazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario perché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
art. 56 TFUE
La libera prestazione di servizi non osta, nel settore dei giochi d'azzardo non armonizzato, a una disciplina nazionale che assoggetti a imposta i CTD e, in solido, gli operatori esteri, se la misura non è discriminatoria e rispetta la proporzionalità.
art. 57 TFUE
Richiamato solo ai fini della richiesta di rinvio pregiudiziale; la Corte non ravvisa questioni nuove o non risolte.
art. 52 TFUE
Richiamato solo ai fini della richiesta di rinvio pregiudiziale; la Corte considera già definite le questioni di compatibilità unionale.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Non impone che l'avviso di accertamento sia tradotto nella lingua del destinatario; spetta al contribuente dimostrare di non aver potuto conoscere il contenuto dell'atto.
art. 3 D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Il soggetto passivo dell'imposta unica è chi gestisce, anche con mezzi telematici e anche per conto di terzi ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse.
art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
È norma interpretativa: chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche in assenza di concessione e individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse per conto proprio o di terzi, con solidarietà del mandante estero.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
È richiamato quale espressione degli obiettivi legislativi di tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto a evasione ed elusione nel settore del gioco.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288
Richiamato dalla ricorrente per contestare il presupposto territoriale; la Corte lo interpreta in continuità con la disciplina che tassa le scommesse organizzate e raccolte in Italia.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
Non osta al cumulo tra IVA e un tributo speciale sui giochi, purché quest'ultimo non abbia carattere di imposta sul volume d'affari.
art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza; la Corte la esclude per gli anni 2013-2015 perché la disciplina era già stata chiarita.
art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1997, n. 472
Richiamato insieme all'art. 6, comma 2, per l'esimente sanzionatoria; la Corte ne esclude l'applicazione per mancanza di obiettiva incertezza.
art. 6, comma 2, L. 24 novembre 1997, n. 472
Richiamato insieme all'art. 5, comma 1, per l'esimente sanzionatoria; non applicabile in presenza di norma interpretativa già vigente.
art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per l'esimente dell'incertezza normativa; la Corte ne nega l'operatività per il periodo oggetto di causa.
art. 12 e 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regolano la liquidazione delle spese a favore dell'amministrazione assistita da funzionari e la relativa ripetibilità in caso di soccombenza.
Conferma il principio di soccombenza nella condanna alle spese.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione solo per difetto di motivazione.
Massime di principio
- Nelle controversie sull'imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo va individuato in chi gestisce l'attività di raccolta e organizzazione delle scommesse, anche con mezzi telematici e anche se opera per conto di un operatore stabilito all'estero e privo di concessione.
- Per i periodi successivi alla norma interpretativa del 2010, l'imposta unica è dovuta anche in assenza di concessione e la solidarietà del bookmaker estero con il centro di trasmissione dati è compatibile con il sistema, perché entrambi concorrono alla realizzazione del presupposto impositivo.
- Il fatto imponibile non coincide con la mera conclusione del contratto di scommessa, ma con l'organizzazione del servizio di gioco e con la raccolta delle giocate svolta nel territorio dello Stato.
- In materia tributaria, la mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non determina di per sé invalidità dell'atto; il contribuente deve provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa e l'effettiva impossibilità di comprenderne il contenuto.
- L'obiettiva incertezza normativa non è configurabile quando, per il periodo d'imposta controverso, esiste già una disposizione interpretativa e una giurisprudenza consolidata che hanno chiarito l'ambito soggettivo e territoriale del tributo.
- Un'imposta speciale sui giochi non viola l'art. 401 della direttiva IVA se non ha carattere di imposta sul volume d'affari; pertanto può coesistere con l'IVA senza contrasto con il diritto unionale.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti nel caso deciso.
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