Sentenza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento dell’intimazione di pagamento n.-OMISSIS- per l’importo di € 323.347,00# notificata in data 08/04/2022, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per € 323.347,00 relativa al recupero di capitale e interessi per prelievo supplementare sul latte
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata l’8 aprile 2022, deducendo: difetto di motivazione per mancata allegazione della cartella di pagamento e mancata indicazione delle campagne lattiero-casearie; genericità e indeterminatezza del calcolo degli interessi moratori, per omessa indicazione dei tassi e del dies a quo; prescrizione del credito, contestando anche la ricezione della cartella e la debenza del prelievo; violazione della normativa unionale, carenza di istruttoria ed eccesso di potere in relazione ai criteri nazionali di calcolo del prelievo e all’attendibilità dei dati AGEA; nullità o annullabilità dell’iscrizione a ruolo per omessa considerazione dei pagamenti e delle compensazioni operate sui contributi PAC. Le amministrazioni hanno prodotto la prova della notificazione della cartella presupposta il 4 febbraio 2014.
La decisione
Il ricorso è stato accolto soltanto con riferimento agli interessi. Il TAR ha ritenuto provata la notificazione della cartella mediante la ricevuta di consegna della raccomandata e ha rilevato che la cartella non risultava impugnata, sicché il debito era divenuto definitivo. Ne consegue che l’intimazione successiva poteva essere contestata esclusivamente per vizi propri, non per questioni relative all’an o al quantum del prelievo, alla formazione del ruolo, alla cartella presupposta, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto unionale o ai meccanismi di compensazione: le relative censure sono state dichiarate inammissibili. È stata respinta la doglianza sulla mancata allegazione della cartella, poiché l’intimazione la identificava mediante codice e data di notificazione. È stata respinta anche la censura sulla motivazione degli interessi, essendo la loro quantificazione vincolata e predeterminata dalla legge; il debitore avrebbe dovuto contestare il calcolo con una propria quantificazione alternativa. È stata invece accolta l’eccezione di prescrizione degli interessi: gli interessi hanno prescrizione quinquennale e non risultavano atti interruttivi notificati nel quinquennio successivo alla cartella del 4 febbraio 2014. È stata quindi annullata la richiesta di pagamento limitatamente agli interessi, mentre il ricorso è stato respinto nel resto. Le spese sono state compensate; la sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto per eventuali profili di responsabilità erariale.
Norme richiamate
la prova del perfezionamento della notificazione della cartella è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata
La ricevuta di avvenuta consegna della raccomandata può provare la notificazione della cartella; non è necessario che sull’avviso sia indicato il numero della cartella, purché la riferibilità sia accertabile e resti possibile la prova contraria del destinatario.
Ricevuto il ruolo, il concessionario deve notificare la cartella di pagamento, invitando il debitore a versare quanto dovuto entro sessanta giorni; la cartella deve essere redatta secondo il modello ministeriale.
Gli interessi di mora sono dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento della cartella e il relativo tasso è stabilito annualmente con decreto ministeriale; la quantificazione è attività vincolata.
Gli interessi maturati sul capitale del prelievo latte sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento presupposta è stata validamente notificata e non è stata tempestivamente impugnata, il debito diviene definitivo; la successiva intimazione di pagamento può essere contestata soltanto per vizi propri e non per questioni relative all’an o al quantum della pretesa, alla formazione del ruolo o alla validità della cartella.
- La definitività della cartella di pagamento impedisce di dedurre, contro la successiva intimazione, l’illegittimità derivante dal contrasto tra la normativa nazionale applicata e il diritto dell’Unione europea quando la censura investe i criteri di esercizio del potere e non una norma attributiva del potere; non è consentito eludere il consolidamento dell’atto mediante una domanda formalmente qualificata come accertamento negativo della debenza.
- L’intimazione di pagamento non deve necessariamente allegare la cartella presupposta quando quest’ultima sia puntualmente identificata mediante i suoi elementi essenziali, quali codice identificativo e data di notificazione, e risulti validamente notificata al destinatario.
- La quantificazione degli interessi di mora prevista dalla disciplina della riscossione, essendo vincolata e predeterminata da parametri normativi, non richiede l’esposizione analitica di ulteriori criteri discrezionali; chi contesta l’importo deve indicare e dimostrare, anche mediante un calcolo alternativo, l’errore dell’amministrazione.
- Gli interessi maturati su un credito da prelievo supplementare sul latte sono soggetti alla prescrizione quinquennale; in assenza di prova di atti interruttivi notificati al debitore entro cinque anni dalla cartella di pagamento, la successiva intimazione non può pretenderne il pagamento.
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