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Sentenza

Sentenza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento dell’intimazione di pagamento n.-OMISSIS- per l’importo di € 323.347,00# notificata in data 08/04/2022, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)

Giustizia amministrativa202200694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento per € 323.347,00 relativa al recupero di capitale e interessi per prelievo supplementare sul latte

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata l’8 aprile 2022, deducendo: difetto di motivazione per mancata allegazione della cartella di pagamento e mancata indicazione delle campagne lattiero-casearie; genericità e indeterminatezza del calcolo degli interessi moratori, per omessa indicazione dei tassi e del dies a quo; prescrizione del credito, contestando anche la ricezione della cartella e la debenza del prelievo; violazione della normativa unionale, carenza di istruttoria ed eccesso di potere in relazione ai criteri nazionali di calcolo del prelievo e all’attendibilità dei dati AGEA; nullità o annullabilità dell’iscrizione a ruolo per omessa considerazione dei pagamenti e delle compensazioni operate sui contributi PAC. Le amministrazioni hanno prodotto la prova della notificazione della cartella presupposta il 4 febbraio 2014.

La decisione

Il ricorso è stato accolto soltanto con riferimento agli interessi. Il TAR ha ritenuto provata la notificazione della cartella mediante la ricevuta di consegna della raccomandata e ha rilevato che la cartella non risultava impugnata, sicché il debito era divenuto definitivo. Ne consegue che l’intimazione successiva poteva essere contestata esclusivamente per vizi propri, non per questioni relative all’an o al quantum del prelievo, alla formazione del ruolo, alla cartella presupposta, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto unionale o ai meccanismi di compensazione: le relative censure sono state dichiarate inammissibili. È stata respinta la doglianza sulla mancata allegazione della cartella, poiché l’intimazione la identificava mediante codice e data di notificazione. È stata respinta anche la censura sulla motivazione degli interessi, essendo la loro quantificazione vincolata e predeterminata dalla legge; il debitore avrebbe dovuto contestare il calcolo con una propria quantificazione alternativa. È stata invece accolta l’eccezione di prescrizione degli interessi: gli interessi hanno prescrizione quinquennale e non risultavano atti interruttivi notificati nel quinquennio successivo alla cartella del 4 febbraio 2014. È stata quindi annullata la richiesta di pagamento limitatamente agli interessi, mentre il ricorso è stato respinto nel resto. Le spese sono state compensate; la sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto per eventuali profili di responsabilità erariale.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    la prova del perfezionamento della notificazione della cartella è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata

    La ricevuta di avvenuta consegna della raccomandata può provare la notificazione della cartella; non è necessario che sull’avviso sia indicato il numero della cartella, purché la riferibilità sia accertabile e resti possibile la prova contraria del destinatario.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Ricevuto il ruolo, il concessionario deve notificare la cartella di pagamento, invitando il debitore a versare quanto dovuto entro sessanta giorni; la cartella deve essere redatta secondo il modello ministeriale.

  • art. 30 d.P.R. 602/1973

    Gli interessi di mora sono dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento della cartella e il relativo tasso è stabilito annualmente con decreto ministeriale; la quantificazione è attività vincolata.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Gli interessi maturati sul capitale del prelievo latte sono soggetti a prescrizione quinquennale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento presupposta è stata validamente notificata e non è stata tempestivamente impugnata, il debito diviene definitivo; la successiva intimazione di pagamento può essere contestata soltanto per vizi propri e non per questioni relative all’an o al quantum della pretesa, alla formazione del ruolo o alla validità della cartella.
  • La definitività della cartella di pagamento impedisce di dedurre, contro la successiva intimazione, l’illegittimità derivante dal contrasto tra la normativa nazionale applicata e il diritto dell’Unione europea quando la censura investe i criteri di esercizio del potere e non una norma attributiva del potere; non è consentito eludere il consolidamento dell’atto mediante una domanda formalmente qualificata come accertamento negativo della debenza.
  • L’intimazione di pagamento non deve necessariamente allegare la cartella presupposta quando quest’ultima sia puntualmente identificata mediante i suoi elementi essenziali, quali codice identificativo e data di notificazione, e risulti validamente notificata al destinatario.
  • La quantificazione degli interessi di mora prevista dalla disciplina della riscossione, essendo vincolata e predeterminata da parametri normativi, non richiede l’esposizione analitica di ulteriori criteri discrezionali; chi contesta l’importo deve indicare e dimostrare, anche mediante un calcolo alternativo, l’errore dell’amministrazione.
  • Gli interessi maturati su un credito da prelievo supplementare sul latte sono soggetti alla prescrizione quinquennale; in assenza di prova di atti interruttivi notificati al debitore entro cinque anni dalla cartella di pagamento, la successiva intimazione non può pretenderne il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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