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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05029/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un impianto di verniciatura a polveri. L'acquirente ha lamentato ritardi nella consegna, vizi e difetti originari del macchinario, asseritamente dovuti a negligenza nel montaggio e alla cattiva qualità dei materiali, con conseguenti danni alla pavimentazione del capannone e perdita di fatturato per il mancato o ridotto funzionamento dell'impianto. Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni. La venditrice, costituitasi, ha chiamato in garanzia la propria assicurazione e ha proposto domanda riconvenzionale per il residuo prezzo dell'impianto e dell'ampliamento, chiedendo la condanna dell'acquirente e di alcuni soci illimitatamente responsabili. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2735 c.c., sostenendo che la dichiarazione resa dalla venditrice alla società di leasing, pur indirizzata a un terzo, dovesse valere come confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile e non come mero indizio; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ex art. 132 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe, da un lato, condiviso l'idea che la contestazione dei vizi implicasse anche la contestazione dell'obbligazione di pagamento e, dall'altro, ritenuto insufficiente la prova del pagamento offerta dalla dichiarazione alla società di leasing; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere escluso il valore probatorio della c.t.u. e della documentazione prodotta sui danni; i ricorrenti hanno inoltre invocato un preteso giudicato derivante da un precedente decreto di rigetto di istanza di fallimento e hanno contestato il superamento della proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la confessione stragiudiziale resa a un terzo non ha efficacia di prova legale e il suo apprezzamento è riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se motivato in modo adeguato. Ha respinto il secondo motivo perché non sussisteva alcuna reale contraddizione: la contestazione dell'an debeatur è distinta dalla prova del quantum e del pagamento, che resta a carico del debitore quale fatto estintivo. Ha dichiarato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: la critica sulla valutazione della c.t.u. investiva il prudente apprezzamento delle prove e, inoltre, era preclusa dalla doppia conforme; il preteso giudicato del decreto fallimentare è stato escluso perché quel provvedimento non è decisorio su diritti soggettivi; infine, la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. non vincola il giudice nella decisione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della società resistente; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti degli intimati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 2735 c.c.

    La confessione stragiudiziale resa a un terzo non ha valore di prova legale, ma è liberamente apprezzabile dal giudice di merito, il cui giudizio sul punto non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è contraddittoria se distingue tra contestazione del rapporto obbligatorio e prova del pagamento; la diversa valutazione dei fatti e delle prove non integra di per sé nullità della sentenza.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia violato la regola del prudente apprezzamento; non è consentito in cassazione sindacare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 1218 c.c.

    Il debitore che eccepisce l'adempimento o il mancato pagamento deve provare il fatto estintivo; il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo del proprio diritto.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore deve provare il rapporto o il titolo del credito, mentre il pagamento o l'estinzione dell'obbligazione sono fatti estintivi a carico del debitore che li allega.

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è precluso il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 185-bis c.p.c.

    La proposta conciliativa del giudice ha funzione transattiva e non vincola il giudice al momento della decisione, che può rivalutare integralmente il materiale istruttorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono state esaminate nei limiti del vizio denunciato: violazione di legge, nullità della sentenza e violazione dei criteri di valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza comporta l'obbligo, ove dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La confessione stragiudiziale resa a un terzo non ha efficacia vincolante di prova legale: il giudice può attribuirle il peso probatorio ritenuto congruo, con valutazione di merito insindacabile in cassazione se motivata.
  • Nel giudizio di pagamento, il creditore deve provare il titolo del credito; il debitore che invochi l'adempimento o il pagamento deve provare il fatto estintivo, senza che la contestazione del rapporto obbligatorio trasferisca automaticamente tale onere sul creditore.
  • La contestazione dell'esistenza o validità della fornitura non coincide con la prova del quantum dovuto o dell'avvenuto pagamento: si tratta di profili distinti, con diversi oneri probatori.
  • La valutazione della c.t.u. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può aderirvi o discostarsene se fornisce motivazione logica e coerente; la critica che miri solo a rimettere in discussione tale apprezzamento non è ammissibile in cassazione.
  • I provvedimenti reiettivi dell'istanza di fallimento non producono giudicato su diritti soggettivi e non precludono successive controversie civili sui medesimi fatti.
  • La proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c. ha natura strumentale e non vincola la decisione finale, poiché il giudice conserva il potere-dovere di rivalutare integralmente la causa fino alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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