Cassazione Penale, Sentenza n. 7383/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti penalmente responsabili per omissione di soccorso (art. 1158 c.2 c. nav.) nel naufragio del 3 ottobre 2013. I principali motivi di ricorso erano: 1) vizio di motivazione e mancata assunzione di prove decisive (richiesta di perizia meteorologica e ascolto di testi tecnici) per dimostrare che le condizioni meteo-marine avrebbero escluso la possibilità di avvistamento del barcone; 2) mancata prova del nesso causale tra l'omissione e il successivo ribaltamento del barcone (sostegno che il naufragio fu provocato da fatto imprevedibile dello scafista), con richiesta di motivazione specifica ai sensi di art. 1158 c.2; 3) errore nella qualificazione del titolo di responsabilità (si sarebbe dovuto procedere per colpa, art. 1158 c.3, e non per dolo); 4) per quanto riguarda alcuni membri dell'equipaggio, censura dell'estensione della responsabilità ex art. 1081 cod. nav. in assenza di prova del contributo causale individuale; Asfoun inoltre deduceva vizi nel trattamento sanzionatorio (prescrizione, riconoscimento delle attenuanti generiche, non menzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: il rigetto della richiesta di rinnovazione peritale era adeguatamente motivato dai giudici di merito e non sindacabile in cassazione (prima censura); alcune censure non erano state dedotte in appello e quindi non potevano essere sollevate in cassazione (seconda censura); altre erano generiche e aspecifiche (terza e quarta censura). Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito riguardo all'avvistamento, alla valutazione indiziaria (intercettazioni, dichiarazioni di superstiti, tracciati AIS, comportamenti dell'Aristeus) e all'estensione della responsabilità agli altri membri dell'equipaggio ai sensi dell'art. 1081 c. nav. Sui profili sanzionatori (prescrizione, circostanze attenuanti, non menzione) la Corte ha condiviso le valutazioni di merito: la prescrizione non era maturata prima della decisione, le attenuanti generiche sono state legittimamente escluse per la gravità del fatto e la personalità negativa emersa, e il diniego della non menzione è adeguatamente motivato. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (liquidate in euro 3.686,00 per ciascuna parte civile oltre oneri).
Norme richiamate
art. 1158 codice della navigazione
Norma centrale del caso (omissione di soccorso a nave o persone in pericolo). La Corte conferma che per il reato di cui al comma 2 è necessario il nesso tra omissione e evento, ma ritiene che i giudici di merito abbiano fornito motivazione non manifestamente illogica in ordine alla percezione del pericolo e alla volontà omissiva dell'equipaggio
art. 1081 codice della navigazione
Permette di estendere la responsabilità prevista per il comandante agli altri membri dell'equipaggio quando questi siano a conoscenza della qualità personale del comandante; la Corte ritiene applicabile l'estensione per la condivisione della decisione omissiva e per il contributo agevolatore
art. 603 codice di procedura penale
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello (perizie). La Corte ricorda che la rinnovazione è discrezionale e può essere rifiutata se il giudice ritiene di poter decidere sulla base degli atti; il rifiuto ben motivato non è sindacabile in cassazione
art. 606 codice di procedura penale
Limiti di censura in cassazione: la Corte verifica la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e non può svolgere indagini extratestuali sui risultati probatori
Poteri officiosi della Corte di cassazione: richiamata la limitazione per le questioni non dedotte in appello, poteri esercitabili solo per questioni di diritto emergenti successivamente (ius superveniens)
Criteri per il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti nella determinazione della pena; la Corte ritiene legittima la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche per la gravità del fatto
Circostanza attenuante della continuazione/recidiva/condotta (richiamata in relazione al diniego delle attenuanti generiche): la Corte conferma che l'apprezzamento spetta al giudice di merito e non è sindacabile se congruamente motivato
art. 110 e art. 117 codice penale
Richiamate le regole sul concorso di persone nel reato e sull'estensione del titolo di reato: la Corte spiega che non è richiesta una prova causale che ogni partecipante sia stata condizione necessaria dell'evento, ma un contributo apprezzabile alla realizzazione del fatto
Massime di principio
- In cassazione è molto difficile ottenere la rinnovazione di prove tecniche: la richiesta va proposta e motivata già in appello e il rifiuto ben motivato è in genere insindacabile in sede di legittimità
- Questioni di fatto (valutazione di perizie, valutazione delle prove testimoniali e intercettazioni, ricostruzione degli spostamenti in mare) sono soggette a sindacato limitato in Cassazione; per ottenere accoglimento è necessario dimostrare la manifesta illogicità o la carenza assoluta della motivazione
- La responsabilità degli altri membri dell'equipaggio può essere estesa ex art. 1081 cod. nav. se è provata la conoscenza della qualità del comandante e un contributo materiale o morale apprezzabile alla decisione omissiva; non è necessario che il contributo sia causalmente determinante dell'evento
- Per censurare l'applicazione di una norma penale o l'insufficienza del nesso causale tra omissione e evento mortale (art. 1158), la questione va adeguatamente sollevata e sviluppata in appello; questioni sollevate per la prima volta in cassazione sono spesso inammissibili
- La concessione di attenuanti generiche e benefici come la non menzione è rimessa al giudice di merito: la loro esclusione per la gravità del fatto e per elementi negativi di personalità è difficilmente ribaltabile in Cassazione se motivata
- Nel calcolo della prescrizione e dei termini sospensivi va prestata attenzione alle cause di sospensione emerse nel processo: contestazioni sulla prescrizione richiedono calcoli e deduzioni precise già nei gradi precedenti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7374/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7375/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7376/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7379/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7380/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7381/2025 del 24/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →