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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7383/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti penalmente responsabili per omissione di soccorso (art. 1158 c.2 c. nav.) nel naufragio del 3 ottobre 2013. I principali motivi di ricorso erano: 1) vizio di motivazione e mancata assunzione di prove decisive (richiesta di perizia meteorologica e ascolto di testi tecnici) per dimostrare che le condizioni meteo-marine avrebbero escluso la possibilità di avvistamento del barcone; 2) mancata prova del nesso causale tra l'omissione e il successivo ribaltamento del barcone (sostegno che il naufragio fu provocato da fatto imprevedibile dello scafista), con richiesta di motivazione specifica ai sensi di art. 1158 c.2; 3) errore nella qualificazione del titolo di responsabilità (si sarebbe dovuto procedere per colpa, art. 1158 c.3, e non per dolo); 4) per quanto riguarda alcuni membri dell'equipaggio, censura dell'estensione della responsabilità ex art. 1081 cod. nav. in assenza di prova del contributo causale individuale; Asfoun inoltre deduceva vizi nel trattamento sanzionatorio (prescrizione, riconoscimento delle attenuanti generiche, non menzione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: il rigetto della richiesta di rinnovazione peritale era adeguatamente motivato dai giudici di merito e non sindacabile in cassazione (prima censura); alcune censure non erano state dedotte in appello e quindi non potevano essere sollevate in cassazione (seconda censura); altre erano generiche e aspecifiche (terza e quarta censura). Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito riguardo all'avvistamento, alla valutazione indiziaria (intercettazioni, dichiarazioni di superstiti, tracciati AIS, comportamenti dell'Aristeus) e all'estensione della responsabilità agli altri membri dell'equipaggio ai sensi dell'art. 1081 c. nav. Sui profili sanzionatori (prescrizione, circostanze attenuanti, non menzione) la Corte ha condiviso le valutazioni di merito: la prescrizione non era maturata prima della decisione, le attenuanti generiche sono state legittimamente escluse per la gravità del fatto e la personalità negativa emersa, e il diniego della non menzione è adeguatamente motivato. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (liquidate in euro 3.686,00 per ciascuna parte civile oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 1158 codice della navigazione

    Norma centrale del caso (omissione di soccorso a nave o persone in pericolo). La Corte conferma che per il reato di cui al comma 2 è necessario il nesso tra omissione e evento, ma ritiene che i giudici di merito abbiano fornito motivazione non manifestamente illogica in ordine alla percezione del pericolo e alla volontà omissiva dell'equipaggio

  • art. 1081 codice della navigazione

    Permette di estendere la responsabilità prevista per il comandante agli altri membri dell'equipaggio quando questi siano a conoscenza della qualità personale del comandante; la Corte ritiene applicabile l'estensione per la condivisione della decisione omissiva e per il contributo agevolatore

  • art. 603 codice di procedura penale

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello (perizie). La Corte ricorda che la rinnovazione è discrezionale e può essere rifiutata se il giudice ritiene di poter decidere sulla base degli atti; il rifiuto ben motivato non è sindacabile in cassazione

  • art. 606 codice di procedura penale

    Limiti di censura in cassazione: la Corte verifica la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e non può svolgere indagini extratestuali sui risultati probatori

  • art. 609 c.p.p.

    Poteri officiosi della Corte di cassazione: richiamata la limitazione per le questioni non dedotte in appello, poteri esercitabili solo per questioni di diritto emergenti successivamente (ius superveniens)

  • art. 133 codice penale

    Criteri per il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti nella determinazione della pena; la Corte ritiene legittima la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche per la gravità del fatto

  • art. 62-bis codice penale

    Circostanza attenuante della continuazione/recidiva/condotta (richiamata in relazione al diniego delle attenuanti generiche): la Corte conferma che l'apprezzamento spetta al giudice di merito e non è sindacabile se congruamente motivato

  • art. 110 e art. 117 codice penale

    Richiamate le regole sul concorso di persone nel reato e sull'estensione del titolo di reato: la Corte spiega che non è richiesta una prova causale che ogni partecipante sia stata condizione necessaria dell'evento, ma un contributo apprezzabile alla realizzazione del fatto

Massime di principio

  • In cassazione è molto difficile ottenere la rinnovazione di prove tecniche: la richiesta va proposta e motivata già in appello e il rifiuto ben motivato è in genere insindacabile in sede di legittimità
  • Questioni di fatto (valutazione di perizie, valutazione delle prove testimoniali e intercettazioni, ricostruzione degli spostamenti in mare) sono soggette a sindacato limitato in Cassazione; per ottenere accoglimento è necessario dimostrare la manifesta illogicità o la carenza assoluta della motivazione
  • La responsabilità degli altri membri dell'equipaggio può essere estesa ex art. 1081 cod. nav. se è provata la conoscenza della qualità del comandante e un contributo materiale o morale apprezzabile alla decisione omissiva; non è necessario che il contributo sia causalmente determinante dell'evento
  • Per censurare l'applicazione di una norma penale o l'insufficienza del nesso causale tra omissione e evento mortale (art. 1158), la questione va adeguatamente sollevata e sviluppata in appello; questioni sollevate per la prima volta in cassazione sono spesso inammissibili
  • La concessione di attenuanti generiche e benefici come la non menzione è rimessa al giudice di merito: la loro esclusione per la gravità del fatto e per elementi negativi di personalità è difficilmente ribaltabile in Cassazione se motivata
  • Nel calcolo della prescrizione e dei termini sospensivi va prestata attenzione alle cause di sospensione emerse nel processo: contestazioni sulla prescrizione richiedono calcoli e deduzioni precise già nei gradi precedenti

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