Cassazione Civile, Ordinanza n. 07224/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza di primo grado che aveva condannato una società ferroviaria a pagare alla lavoratrice una somma di denaro; la decisione fu poi riformata in appello. A seguito di tale riforma, la società ha agito per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza poi caducata, deducendo di aver pagato alla lavoratrice l'importo complessivo indicato negli atti e producendo documentazione contabile, l'atto di precetto notificato dalla stessa lavoratrice e una richiesta stragiudiziale di restituzione rimasta senza riscontro. I giudici di merito hanno ritenuto provato il pagamento sia per non contestazione sia per presunzioni. La lavoratrice ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 421, 167 e 115 c.p.c., sostenendo di avere sempre contestato di aver ricevuto il pagamento e che il giudice di merito aveva erroneamente valorizzato una pretesa mancata contestazione specifica; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2729 e 2727 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse attribuito valore presuntivo a elementi privi di gravità, precisione e concordanza, come una schermata informatica e la sola esistenza della sentenza favorevole originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse erroneamente applicato il principio di non contestazione, poiché la lavoratrice aveva sempre negato di aver ricevuto il pagamento e i fatti valorizzati dalla Corte territoriale non richiedevano una contestazione diversa da quella già svolta. Ha inoltre censurato il ragionamento presuntivo della Corte d'appello, reputando che gli elementi utilizzati non fossero gravi, precisi e concordanti e che il percorso inferenziale fosse privo di aderenza all'id quod plerumque accidit, oltre a risolversi in una indebita doppia presunzione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione opera solo quando la controparte non contesti specificamente fatti allegati in modo puntuale; non consente di ritenere provato un fatto quando la parte abbia già negato il fatto principale o quando la contestazione richiesta sarebbe meramente apparente o inconferente.
La contestazione dei fatti allegati va coordinata con l'onere di allegazione dell'attore: la mancata contestazione specifica rileva solo se i fatti costitutivi, modificativi o estintivi siano stati allegati in modo puntuale.
Il richiamo al potere istruttorio officioso non esonera il giudice dal correttto governo delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle risultanze documentali.
Chi afferma il pagamento deve provarlo; il giudice non può invertire l'onere probatorio attribuendo rilievo decisivo a contestazioni mancate solo apparenti o non pertinenti.
La presunzione richiede che dal fatto noto si risalga al fatto ignoto secondo un nesso inferenziale logicamente corretto.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; il sindacato di legittimità può censurare l'erronea sussunzione di fatti privi di tali requisiti sotto la norma sulla prova presuntiva.
L'erronea applicazione delle norme sulla non contestazione e sulla prova presuntiva integra violazione di legge censurabile in cassazione.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione non opera in modo automatico: occorre che il fatto sia allegato con precisione e che la controparte ometta una contestazione effettivamente specifica e pertinente.
- Quando la parte interessata ha già negato il fatto costitutivo della pretesa avversaria, non può pretendersi una contestazione "più specifica" su elementi che non aggiungono contenuto decisivo alla tesi avversaria.
- La prova per presunzioni semplici è ammissibile solo se gli indizi sono realmente gravi, precisi e concordanti; non basta valorizzare circostanze equivoche o compatibili con una pluralità di spiegazioni alternative.
- È censurabile in cassazione, per violazione di legge, la sentenza che applichi in concreto l'art. 2729 c.c. a fatti che non presentano i requisiti legali della presunzione.
- Non è consentito costruire il fatto ignoto mediante una catena inferenziale fondata su ulteriori presunzioni non adeguatamente ancorate a fatti noti certi.
- Il pagamento deve essere provato da chi lo deduce, e la sua dimostrazione non può essere affidata a meri indizi di comportamento processuale privi di univocità probatoria.
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