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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02886/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che assumeva di avere subito danni in un sinistro stradale del 21 giugno 2008, che egli attribuiva alla responsabilità esclusiva di un veicolo rimasto non identificato. In primo grado il Giudice di pace di Roma rigettava la domanda; in appello il Tribunale di Roma confermava il rigetto, ritenendo non attendibile l’unica testimone escussa e rilevando, quindi, il difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria. Con il ricorso per cassazione il danneggiato articolava due motivi: con il primo denunciava violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che il Tribunale avrebbe indebitamente svalutato la deposizione dell’unica teste, limitandosi a una passiva presenza nell’istruttoria; con il secondo deduceva violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che i giudici di merito non avessero attribuito valore alle dichiarazioni della medesima testimone. La resistente ha depositato controricorso, resistendo all’impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo estraneo alla ratio decidendi, osservando che il giudice di merito aveva semplicemente esercitato il proprio potere di valutazione della prova testimoniale, reputandola inattendibile, senza negare alla parte la possibilità di provare i fatti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché mirava sostanzialmente a rivalutare il merito delle risultanze istruttorie e i criteri di attendibilità del testimone, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 286 D.lgs. n. 209/2005

    impresa designata dal F.G.V.S.

    individua il soggetto legittimato a stare in giudizio quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nei casi previsti dalla disciplina assicurativa della circolazione.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è esclusa quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la trattazione del ricorso nelle forme camerali semplificate, come nel caso esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile, se non nei limiti del vizio motivazionale ammissibile, la valutazione di attendibilità del testimone compiuta dal giudice di merito, trattandosi di apprezzamento riservato al merito.
  • Una doglianza formulata come violazione di legge o dell’art. 115 c.p.c. è inammissibile quando, in realtà, tende a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito.
  • È estranea alla ratio decidendi la censura che non si confronti con la reale ragione della decisione impugnata, e cioè con il rilievo decisivo dell’inattendibilità della prova testimoniale e del conseguente difetto di prova del fatto costitutivo della pretesa.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e può essere tenuto al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRC autoProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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