Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19495/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava il decreto con cui il Giudice di pace aveva prorogato di trenta giorni il trattenimento dello straniero in un centro per il rimpatrio, su richiesta del Questore. Il ricorrente deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Sosteneva, in primo luogo, che la proroga fosse stata disposta senza i presupposti di legge, perché il giudice si era limitato a recepire le ragioni della questura relative all'inoltro di istanze di identificazione e di rilascio del lasciapassare alle rappresentanze diplomatiche di Marocco e Tunisia, senza considerare che tali autorità non avevano risposto e che la norma richiede elementi concreti sopravvenuti idonei a rendere probabile l'identificazione. Con il secondo motivo lamentava che la motivazione del decreto fosse solo apparente, perché meramente adesiva alla richiesta dell'amministrazione e priva di effettiva analisi del caso concreto e delle difese svolte dalla parte privata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la legittimità della proroga del trattenimento. Ha osservato che il giudice di pace aveva correttamente richiamato per relationem la richiesta del Questore, atto conoscibile dalla difesa, e che tale richiesta dava conto dell'attivazione dell'amministrazione per ottenere l'identificazione e il rilascio del lasciapassare e dell'attesa di riscontro dalle autorità diplomatiche. La Corte ha richiamato i principi interni e sovranazionali secondo cui la proroga del trattenimento è legittima solo se l'amministrazione ha compiuto ogni ragionevole sforzo e l'allontanamento rischia di durare più a lungo per mancata cooperazione dello straniero o per ritardi dei paesi terzi; ha quindi affermato che incombe all'amministrazione allegare gli sforzi compiuti e la mancata collaborazione dell'interessato, mentre spetta allo straniero provare che il ritardo sia imputabile esclusivamente alla pubblica amministrazione o che egli abbia collaborato. Nel caso concreto, la produzione documentale in udienza e le dichiarazioni rese hanno confermato l'attività svolta dall'amministrazione e non hanno smentito tale impostazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati e senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La proroga del trattenimento è ammessa solo in presenza dei presupposti previsti dalla legge e deve essere giustificata da attività amministrativa effettivamente svolta per l'identificazione e il rimpatrio, nonché dalla persistente necessità di ulteriore tempo per completare tali attività.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come parametro di dedotta nullità per asserita omissione o adesione acritica alla richiesta, ma la Corte esclude la violazione perché il giudice ha effettivamente valutato i presupposti della proroga.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte ritiene la motivazione sufficiente perché resa per relationem e ancorata agli atti del procedimento.

  • art. 13 Cost.

    È richiamato per ribadire che la libertà personale, incisa dal trattenimento, è protetta da riserva assoluta di legge e che l'autorità amministrativa non dispone di discrezionalità oltre i casi e i limiti stabiliti.

  • art. 15, par. 6, direttiva 2008/115/CE

    La proroga del trattenimento è consentita solo quando, nonostante ogni ragionevole sforzo dello Stato membro, l'allontanamento si prolunga per mancata cooperazione dell'interessato o per ritardi nell'ottenimento della documentazione dai paesi terzi.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude la sua applicazione perché il procedimento è esente dal contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero il giudice può motivare per relationem richiamando la richiesta dell'amministrazione, purché tale atto sia conosciuto o conoscibile dalla difesa e contenga l'indicazione delle ragioni concrete della proroga.
  • La proroga del trattenimento è legittima solo se l'amministrazione dimostra di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per l'esecuzione del rimpatrio e che l'allontanamento continua a richiedere tempo per circostanze non dipendenti da mera inerzia amministrativa.
  • L'onere di allegare e provare i presupposti della proroga grava sull'amministrazione istante, mentre lo straniero che contesti il trattenimento deve indicare elementi contrari, come la propria collaborazione o l'esclusiva imputabilità del ritardo all'amministrazione.
  • La valutazione giudiziale deve considerare sia gli elementi forniti dall'amministrazione sia le osservazioni dell'interessato, nonché la documentazione acquisita e la durata delle precedenti proroghe.
  • Poiché il trattenimento incide sulla libertà personale, la motivazione del provvedimento deve rendere percepibili le specifiche ragioni che giustificano la protrazione della misura e la loro congruenza rispetto alla finalità di esecuzione del rimpatrio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.