Cassazione Penale, Sentenza n. 7966/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I sei ricorrenti impugnano la sentenza del 04/04/2023 della Corte d'appello di Catania, emessa in sede di rinvio dopo l'annullamento parziale della Corte di cassazione. Le censure principali sono: insufficiente o contraddittoria motivazione sulla quantificazione del quantum; violazione del divieto di reformatio in peius per avere il giudice del rinvio aumentato, o rimodulato in senso peggiorativo, l'aumento di pena riconosciuto per alcune circostanze aggravanti (in particolare art. 74 DPR 309/1990, comma 3 e art. 74/3) dopo l'esclusione dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 c.p. da parte della Cassazione; inosservanza dei limiti imposti dall'art. 627 c.p.p. al giudice del rinvio; richiesta di maggiori ragguagli motivazionali sui singoli aumenti per continuazione e sull'applicazione di circostanze aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi: ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della Corte d'appello di Catania sulla rideterminazione della pena in sede di rinvio, ha affermato che l'esclusione dell'aggravante "privilegiata" di cui all'art. 416-bis.1 c.p. comporta la "riespansione" delle altre circostanze aggravanti (anche in misura maggiore rispetto a quanto precedente eventualmente mitigato dal meccanismo dell'art. 63, 4° comma), senza violare il divieto di reformatio in peius né i vincoli dell'art. 627 c.p.p.; ha inoltre rilevato che, con riferimento al ricorso di Treccarichi Scauzzo, l'aggravante era già stata esclusa in primo grado e dunque non poteva incidere sulla determinazione della pena. In definitiva i ricorsi sono stati dichiarati infondati e la determinazione della pena operata dalla Corte d'appello di Catania è stata confermata.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen. (c.d. aggravante '416-bis.1')
con esclusione per tutti i reati della aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152/91
La Corte ha esaminato gli effetti dell'esclusione di tale aggravante: se la più grave delle circostanze aggravanti a effetto speciale viene esclusa, le altre circostanze acquistano piena efficacia e possono essere applicate nella loro misura speciale senza il vincolo limitativo previsto dal quarto comma dell'art. 63 c.p.
art. 63 cod. pen., quarto comma
Prevede il meccanismo di contenimento del cumulo fra circostanze aggravanti a effetto speciale (applicazione della pena prevista per la più grave con possibile aumento fino a 1/3). La Corte ha chiarito che tale meccanismo non opera quando la più grave delle aggravanti a effetto speciale viene esclusa: in tal caso le altre aggravanti possono 'riespandersi' e operare pienamente.
Richiamato per il contesto del calcolo degli aumenti: combinato con l'art. 63 disciplina la misura massima degli aumenti per circostanze speciali quando concorrono.
Norma che fissa il trattamento sanzionatorio per i reati di sostanze stupefacenti; la Corte ha valutato la congruità degli aumenti alla luce dei massimi e minimi edittali previsti da tale articolo (comma 6 per le aggravanti e comma 2 per la maggiorazione per ingenti quantità).
Riguarda i reati connessi al traffico illecito di stupefacenti; la Corte ha considerato le aggravanti di cui al comma 3 nell'ambito della determinazione della pena e del meccanismo di 'riespansione' in assenza della più grave aggravante.
Criteri di determinazione della pena (congruità, proporzionalità); la Corte ha richiamato tali parametri per giudicare manifestamente congrui e contenuti gli aumenti disposti dalla Corte d'appello.
Norma che riguarda la reformatio in peius: la Corte ha confermato che il giudice del rinvio non viola tale divieto quando, a seguito di modificazione della struttura delle aggravanti (esclusione della più grave), ridetermina la pena anche applicando in misura piena altre aggravanti già riconosciute.
Carta dei motivi di impugnazione: le doglianze di vizio di motivazione e violazione di legge sono state esaminate e rigettate dalla Corte, che ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata.
Impegna il giudice del rinvio ad uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione; la Corte ha precisato che tale vincolo non impedisce al giudice del rinvio, ove muti la struttura delle aggravanti, di rideterminare la pena conformemente alla nuova configurazione giuridica risultante dal giudizio di legittimità.
Norma collegata che disciplina particolari aumenti per talune ipotesi (richiamata nel contesto della valutazione della rilevanza dell'entità della sostanza): la Corte ha tenuto conto anche di tale aggravante nella congruità dei maggiorativi.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione esclude la più grave aggravante a effetto speciale, il giudice del rinvio può applicare pienamente le altre aggravanti concorrenti ("riespansione") e, se del caso, aumentarne l'incidenza anche oltre i limiti che prima erano stati contenuti dal meccanismo dell'art. 63, 4° comma, senza violare il divieto di reformatio in peius.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce sempre al giudice di appello o al giudice del rinvio di irrogare per singole fattispecie un aumento maggiore rispetto a quanto disposto in primo grado, purché la modifica derivi da una diversa configurazione giuridica delle circostanze aggravanti e la pena complessiva non risulti arbitrariamente peggiorata.
- Il giudice del rinvio è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte di cassazione (art. 627 c.p.p.), ma conserva il potere di rideterminare la pena in conformità a quelle decisioni e alla nuova composizione delle circostanze aggravanti e attenuanti.
- Nella rideterminazione del quantum il giudice deve comunque dare motivazione e segnalare la congruità della misura in relazione ai parametri dell'art. 133 c.p.; motivazione adeguata su calcoli e criteri evita la censura per difetto logico-giuridico.
- Se una circostanza aggravante è già stata esclusa in primo grado (e ciò è documentato), non ha senso riesaminarne l'incidenza nella fase di rinvio: la determinazione della pena deve tenerne conto come già assente.
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