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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26443/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

La lite nasce da un'opposizione agli atti esecutivi proposta contro un avviso di rilascio relativo a un immobile sito in Boscoreale, via Parrelle n. 289, adibito ad autocarrozzeria con spiazzo antistante. Il debitore esecutato chiedeva la declaratoria di nullità dell'avviso, sostenendo che la descrizione del bene da rilasciare fosse insufficiente perché allo stesso civico vi sarebbero più immobili e ciascuno potrebbe essere identificato come autocarrozzeria. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In cassazione veniva dedotta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 605, comma 1, e 480 c.p.c., 2826 c.c. e 555 c.p.c., assumendo che il preavviso/precetto di rilascio non consentisse l'esatta individuazione dell'immobile e che, a tal fine, fosse necessaria una descrizione più specifica e catastalmente determinata. La Corte rileva però che il ricorrente stesso aveva ben individuato il bene oggetto dell'esecuzione, richiamando il titolo esecutivo che descriveva l'immobile destinato ad autocarrozzeria con spiazzo antistante, e che la censura, nei termini prospettati, non era fondata perché l'art. 605 c.p.c. non richiede l'identificazione catastale né rinvia all'art. 555 c.p.c. o all'art. 2826 c.c.; inoltre, l'identificazione del bene risultava già compiuta in concreto anche dal consulente tecnico dell'ufficiale giudiziario.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso procedibile ma infondato nel merito. Ha affermato che, nel rilascio di immobili, è sufficiente una descrizione sommaria che consenta l'identificazione del bene, anche tramite richiamo al titolo esecutivo, senza necessità di dati catastali. Ha escluso che la disciplina del precetto per rilascio imponga il grado di specificità previsto per l'espropriazione immobiliare e ha considerato non pertinente il richiamo all'analogia con l'art. 555 c.p.c. e all'art. 2826 c.c. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 605 c.p.c.

    Nel precetto per rilascio è sufficiente la descrizione sommaria del bene con indicazione della sua ubicazione; non è richiesta l'identificazione catastale né il rinvio alla disciplina dell'espropriazione immobiliare.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata in tema di precetto, ma la Corte esclude la fondatezza della censura alla luce della disciplina specifica del rilascio.

  • art. 2826 c.c.

    Ritenuto non pertinente, perché concerne l'identificazione del bene nei rapporti con la pubblicità immobiliare e non è richiamato dall'art. 605 c.p.c.

  • art. 555 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il maggior grado di specificità richiesto per il pignoramento immobiliare non si estende al precetto per rilascio.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del motivo di legittimità per violazione di legge.

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la verifica della tempestività del ricorso per cassazione nel termine breve.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria da parte dei controricorrenti.

  • art. 615 c.p.c.

    La Corte osserva che una doglianza diretta alla corrispondenza tra bene aggredito e bene descritto nel titolo, se proposta in tali termini, avrebbe integrato opposizione all'esecuzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come base per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel precetto per rilascio di immobile è sufficiente una descrizione sommaria che, anche mediante il richiamo al titolo esecutivo, consenta al destinatario di identificare il bene da rilasciare.
  • La disciplina del rilascio ex art. 605 c.p.c. non richiede il livello di dettaglio previsto per il pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c., né l'indicazione catastale del bene.
  • Il richiamo a norme della pubblicità immobiliare o dell'espropriazione immobiliare non è utilizzabile per imporre al precetto di rilascio requisiti di forma o contenuto non previsti dalla sua disciplina specifica.
  • Quando la contestazione riguarda non già la sufficienza descrittiva del precetto, ma la corrispondenza tra il bene concretamente aggredito e quello indicato nel titolo, la doglianza attiene all'opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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