Cassazione Civile, Ordinanza n. 08444/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria proposta dal fallimento di una società finanziaria contro due società cessionarie per ottenere l'inefficacia di atti di cessione di quote della Compagnie Commerciale de Cavallo. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inefficaci le cessioni e ordinato la restituzione delle quote; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la società cessionaria ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 2903 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto tempestiva l'azione revocatoria, collocando la cessione alla data della fattura del 21.7.2001 e ponendo a carico della società l'onere di provare una data anteriore per eccepire la prescrizione; 2) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2721 c.c. per avere la Corte ritenuto provata, mediante presunzioni, l'esistenza dell'atto di cessione pur non essendo stato prodotto il documento; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e vizio motivazionale per avere valorizzato elementi indiziari ritenuti non idonei dalla ricorrente a fondare la prova presuntiva della cessione; 4) vizio motivazionale ed errore di fatto per avere la Corte ritenuto che un soggetto fosse amministratore della società e da ciò desunto la possibile conoscenza della cessione; 5) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per mancata dimostrazione dei presupposti dell'azione revocatoria, in particolare eventus damni e scientia damni, nonché dell'esistenza di ragioni creditorie all'epoca dell'atto; 6) omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alle spese di soccombenza liquidate in primo grado. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri, osservando, in sintesi, che: la prescrizione non era maturata perché la domanda era stata notificata entro cinque anni dall'atto revocando, come presuntivamente collocato; la censura sul ricorso alle presunzioni introduceva questioni nuove e non specificamente attaccava la statuizione di ammissibilità della prova; le censure sugli indizi e sulla ricostruzione fattuale tendevano a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; l'asserito errore di fatto avrebbe dovuto essere eventualmente fatto valere con revocazione e comunque implicava accertamenti di merito; le doglianze su scientia damni ed eventus damni erano generiche e in parte riferite a circostanze non emergenti dalla sentenza impugnata; la dedotta omessa pronuncia sulle spese non era scrutinabile perché il motivo d'appello non era stato trascritto né riassunto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società cessionaria. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva mantenuto ferma la dichiarazione di inefficacia, nei confronti del fallimento, delle cessioni di quote societarie oggetto di revocatoria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la domanda revocatoria era stata proposta entro il termine quinquennale decorrente dall'atto, presuntivamente collocato al 21.7.2001, e la ricorrente non aveva provato un perfezionamento anteriore. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché volte a rimettere in discussione accertamenti di fatto, a introdurre questioni nuove, o perché non rispettavano gli oneri di specificità del ricorso per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 66 L.F.
richiamato come base dell'azione revocatoria esercitata dal fallimento insieme all'art. 2901 c.c.
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria; la Corte ne conferma l'applicazione in presenza dei presupposti di eventus damni e scientia damni accertati nei gradi di merito
disciplina il termine di prescrizione dell'azione revocatoria; la Corte ritiene tempestiva l'azione perché proposta entro cinque anni dall'atto
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che spettava alla società eccepiente dimostrare il fatto estintivo della prescrizione e non al fallimento provare una data anteriore dell'atto
richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte non ravvisa errori di diritto nell'uso delle presunzioni ai fini dell'accertamento dell'atto di cessione
richiamato per la prova per presunzioni; la Corte ritiene le doglianze inammissibili perché mirano a rivalutare il materiale indiziario
evocato in relazione al limite di valore della prova testimoniale e al suo superamento; la censura sul punto è dichiarata nuova e inammissibile
richiamato per i vizi motivazionali; la Corte ne ribadisce la non utilizzabilità per ottenere una nuova valutazione del merito e l'inammissibilità delle censure generiche o non specifiche
richiamato quanto all'onere di specificità e trascrizione degli atti/documenti rilevanti nel ricorso per cassazione
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
richiamato in relazione all'errore di fatto, che non è deducibile come vizio di cassazione ma, se del caso, come motivo di revocazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria, ai fini della prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. rileva la data dell'atto revocando; se il giudice di merito ne colloca l'efficacia in una certa data mediante accertamento anche presuntivo, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta senza prova contraria da parte di chi la deduce.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare in modo generico l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito: la censura deve indicare specifici errori di diritto o singoli fatti decisivi omessi, altrimenti è inammissibile.
- La prova per presunzioni è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali dell'art. 2729 c.c. o per omesso esame di fatti decisivi; non è consentita una rivalutazione dell'intero quadro indiziario per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, neppure quando attengano a profili di ammissibilità della prova o a limiti legali della prova testimoniale.
- L'errore di fatto non può essere normalmente fatto valere come vizio di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; quando ne ricorrano i presupposti, il rimedio è quello della revocazione, non della cassazione.
- La denuncia di omessa pronuncia su un motivo di appello richiede la trascrizione o almeno una adeguata sintesi del motivo asseritamente ignorato, in modo da consentire alla Corte di verificare ex actis la fondatezza della censura.
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