Cassazione Civile, Ordinanza n. 36495/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito di natura pubblicistica, derivante dall’escussione della garanzia diretta del Fondo di garanzia per le PMI su finanziamenti bancari concessi a favore della società poi fallita. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al passivo proposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto di Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale, ritenendo che il credito non potesse essere fatto valere in regresso finché non fosse stato integralmente estinto il credito della banca finanziatrice insinuata al passivo, in applicazione dell’art. 61 l. fall., ritenuto operante quale disciplina dei coobbligati solidali. L’Agenzia ha impugnato il decreto sostenendo, con due motivi strettamente connessi, che: 1) il credito del Fondo non deriva da coobbligazione solidale con la società finanziata, ma da una garanzia pubblica autonoma e diretta verso la banca finanziatrice; 2) l’insinuazione del credito per conto del Fondo non comporta duplicazione del credito, perché il pagamento del Fondo estingue il credito della banca nella misura corrispondente e fa sorgere il diritto di surroga e di insinuazione in privilegio del Fondo stesso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che il Fondo di garanzia ex L. 662/1996 garantisce la banca finanziatrice e non la PMI finanziata, sicché non si configura una solidarietà passiva tra Fondo e debitore fallito. Di conseguenza non trova applicazione l’art. 61, comma 2, l. fall., norma che riguarda i soli coobbligati solidali. Il credito del Fondo, sorto al momento del pagamento alla banca a seguito dell’escussione della garanzia, è autonomo e assistito da privilegio ex lege; esso può essere ammesso al passivo anche se il credito della banca non sia stato integralmente soddisfatto, fermo restando che lo stato passivo deve essere modificato per la parte di credito della banca estinta dal pagamento del Fondo. Il decreto del Tribunale è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento del giudice delegato.
non si applica al Fondo di garanzia ex L. 662/1996, perché disciplina solo i rapporti tra coobbligati solidali.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla surroga e sui rapporti con il fallimento.
il pagamento del Fondo determina surroga legale nei diritti del creditore nei confronti dell’impresa inadempiente.
la Corte esclude che il Fondo sia coobbligato solidale del debitore finanziato.
art. 24, comma 33, L. 449/1997
richiamato per il privilegio del credito azionato in sede di insinuazione al passivo.
art. 2, comma 100, L. 662/1996
ha istituito il Fondo di garanzia per la parziale assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito alle PMI.
richiamato dalla ricorrente tra le norme che regolano gli interventi pubblici di sostegno alle imprese.
i crediti nascenti dai finanziamenti agevolati sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione, con recupero mediante iscrizione a ruolo.
richiamato come limite al privilegio speciale previsto per i crediti da restituzione.
richiamato dalla domanda di insinuazione come fonte del privilegio invocato.
Massime di principio
- La garanzia pubblica diretta del Fondo per le PMI opera nei confronti della banca finanziatrice, non del debitore finanziato; pertanto il Fondo non assume la qualità di coobbligato solidale della PMI.
- L’art. 61, comma 2, l. fall. si applica solo ai coobbligati solidali e non può essere esteso a soggetti che, pur pagando il creditore per effetto di una garanzia o di una surroga legale, non siano obbligati in solido con il fallito.
- Il credito del Fondo di garanzia sorge con il pagamento effettuato alla banca a seguito dell’escussione della garanzia e non richiede un formale provvedimento di revoca del beneficio nei confronti dell’impresa beneficiaria.
- Il pagamento del Fondo estingue il credito della banca nella misura corrispondente e consente l’insinuazione al passivo del Fondo stesso per la somma pagata, con il relativo privilegio previsto dalla legge speciale.
- La mancata integrale soddisfazione del credito originario della banca non impedisce l’ammissione al passivo del credito del Fondo, purché si tenga conto della riduzione dello stato passivo per la parte di credito già rimborsata dal Fondo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36334/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36337/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →