Cassazione Penale, Sentenza n. 43994/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e associazione a delinquere finalizzata all'importazione e commercio di cocaina. I motivi di ricorso denunciavano: (i) omissione/irregolarità nella traduzione e notifica dell'ordinanza e conseguente invalidità dell'interrogatorio di garanzia; (ii) carenza di giurisdizione italiana perché i fatti sarebbero stati posti in essere principalmente in Olanda; (iii) errata applicazione dell'aggravante di transnazionalità (legge n.146/2016) e sua incompatibilità con il delitto di cui all'art.74; (iv) insufficiente e generica qualificazione delle dichiarazioni di collaboratori/testimoni (in particolare Ghaddari) come unico elemento identificativo; (v) violazione dell'art.192 cod. proc. pen. per mancata verifica dell'attendibilità del dichiarante e assenza di riscontri telefonici; (vi) carenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga o di reiterazione) considerata la stabile residenza in Olanda e lo stato di incensuratezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. Ha confermato la correttezza delle decisioni del Tribunale del riesame sul piano processuale e di merito: la notifica dell'ordinanza era stata effettuata e l'interrogatorio è avvenuto con interprete in lingua araba che ha trasmesso i contenuti all'indagato; la giurisdizione italiana è ricostruita sulla base della esistenza di una base operativa e di condotte realizzate in Italia (importazione, commercializzazione, organizzazione logistica) collegate a soggetti stabilmente operanti in Italia; l'aggravante di transnazionalità è applicabile se sussistono più strutture/gruppi operanti internazionalmente; le dichiarazioni di collaboratori sono state ritenute corroborate da riscontri esterni (riconoscimenti ambientali, intercettazioni, indagini internazionali) e dalle risultanze investigative che individuano il ricorrente come anello di collegamento; la valutazione delle esigenze cautelari è risultata adeguata in relazione alla reiterazione, quantità e professionalità dell'attività delittuosa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti: il reato contestato è quello di detenzione e commercio di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la qualificazione e il legame con l'attività associativa dedotta.
Obbligo di traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare per il cittadino straniero: la Corte ribadisce che l'obbligo può essere soddisfatto anche tramite l'interprete nominato in sede di interrogatorio, purché l'indagato sia reso edotto del contenuto e dei diritti; la perdita di efficacia per mancata traduzione opera solo se l'interrogatorio non è possibile per assoluto impedimento linguistico.
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (modifica all'art. 143)
Richiamato nel ragionamento sulla disciplina della traduzione dell'ordinanza e sulle modalità di assolvimento dell'obbligo tramite interprete.
Termine di cinque giorni per l'interrogatorio di garanzia: la Corte ricorda che il termine decorre dalla data di deposito della traduzione solo se l'interrogatorio non è stato possibile per mancanza di interprete nella lingua nota all'indagato.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore/concorrente: la Corte afferma che la Corte di merito deve valutare attendibilità intrinseca ed estrinseci riscontri; tuttavia la sola contestazione dell'applicazione dell'art.192 non configura di per sé motivo di nullità in Cassazione se la motivazione di merito è congrua e trova riscontri.
art. 4 legge 16 marzo 2016, n. 146 (aggravante transnazionalità)
L'aggravante di transnazionalità può applicarsi anche ai reati associativi in materia di stupefacenti se l'aggravante è ricostruita sulla base dell'operatività di diverse strutture o gruppi dediti al traffico internazionale e non sulla semplice reiterazione di condotte locali.
Principio di territorialità esteso: lo Stato può considerare rilevante una frazione di attività commessa nel suo territorio ai fini dell'esercizio della giurisdizione, estendendo l'applicazione della norma penale anche ai compartecipi che hanno contribuito all'attività criminale.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Criterio per la valutazione della pericolosità sociale e delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto adeguata la previsione delle esigenze cautelari basata su continuità, quantità e professionalità dell'attività delittuosa, come elemento prognostico di reiterazione.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata quanto alla modalità di differimento del termine per impugnare il provvedimento fino a quando il destinatario abbia compreso il contenuto dopo traduzione o interpretazione.
Richiamato per spiegare i limiti di sindacabilità in Cassazione (es. dedurre violazione dell'art.192 non può essere usata come doglianza di nullità ai sensi di specifiche lettere dell'art.606 se manca una violazione di legge palese).
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare è soddisfatto quando, al momento dell'interrogatorio di garanzia, è presente un interprete che renda noto all'indagato (nella lingua da lui compresa) il contenuto e i diritti: la mancata traduzione preventiva non determina automaticamente la nullità se l'interrogatorio si svolge efficacemente con interprete.
- La giurisdizione italiana per reati associativi transnazionali si valuta in base alla base operativa concreta: rilevano le condotte principali e la commercializzazione svolte in Italia anche se parte dell'organizzazione o del rifornimento opera all'estero.
- L'aggravante di transnazionalità può essere applicata ai reati associativi quando è dimostrata l'operatività di più strutture o gruppi internazionali collegati; non è automaticamente esclusa per il delitto associativo.
- Le dichiarazioni di collaboratori o coindagati devono essere valutate nella loro attendibilità comparando riscontri intrinseci ed estrinseci; quando la motivazione del giudice mostra riscontri (intercettazioni, riconoscimenti di luoghi, riscontri investigativi internazionali) ne scatta la efficace prova idonea a fondare misure cautelari.
- La violazione formale delle regole sull'audizione del dichiarante (art.192) non è di per sé motivo di nullità in Cassazione se la valutazione di merito è motivata e supportata da elementi esterni di riscontro.
- Le esigenze cautelari possono fondarsi anche sulla pericolosità di reiterazione del reato, valutata sulla base della quantità, continuità e professionalità dell'attività criminosa, indipendentemente dallo stato di incensuratezza o dall'assenza di concreta pericolosità di fuga.
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