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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43828/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 19/11/2020 che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta (Macrillò: documentale e distrattiva; D'Angelo: distrattiva) commesse quali amministratori della societa' "Mac trasporti s.r.l." fallita. Macrillò deduce: (1) vizio di notifica del decreto di citazione per la prima udienza d'appello (omessa notifica all'imputato presso il domicilio eletto); (2) vizio di motivazione rispetto alla sua responsabilità penale per mancata comunicazione del curatore circa l'obbligo di consegna delle scritture (assenza di cartolina di ritorno nella relazione ex art. 33 legge fall.); (3) mancata assunzione di prova decisiva sul trattamento sanzionatorio richiamando l'assoluzione per un reato tributario. D'Angelo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta distrazione di somme (circa €55.000): sostiene di aver documentato che le somme erano pagamenti in contanti agli operai per trasferte (ricevute firmate, buste paga, dichiarazioni dipendenti, relazione ex art.33 curatore) e chiede che la Corte di legittimità riesamini le prove prodotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: per Macrillò il primo motivo è manifestamente infondato perché la notifica del decreto per la prima udienza risultava perfezionata (consegna al coabitante/ suocera) e, in ogni caso, la prima udienza effettiva fu quella del 19/11/2020 per la quale la notifica al difensore (domiciliatario ex art. 83, comma 14, d.l. 18/2020) era idonea; la giurisprudenza ammette la validità di una notifica eseguita mediante consegna al difensore di fiducia di una copia unica se risulta che è stata fatta anche in veste di domiciliatario. Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e la mancata risposta in appello non avrebbe avuto esito favorevole in un rinvio. Il terzo motivo è inammissibile per argomentazione inconferente e perché l'imputato aveva già beneficiato delle attenuanti e della pena minima. Quanto a D'Angelo, il ricorso è inammissibile in quanto imperniato su una rivalutazione di fatto delle prove (richiesta di riconsiderare dichiarazioni e documenti), materia che eccede la potestà della Corte di legittimità. Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 ultima comma legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie applicate per reati fallimentari; la Corte ha valutato la rideterminazione operata in sede d'appello senza annullare per motivi di legittimità.

  • art. 33 legge fallimentare

    La relazione del curatore ex art.33 è stata valutata come fonte documentale; la Corte osserva la presenza/assenza di cartolina di ritorno ma ritiene che, comunque, atti del curatore e contatti possano dimostrare conoscenza dell'obbligo di consegna delle scritture.

  • art. 83, comma 14, d.l. 18 del 2020

    Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio

    Consente la notificazione tramite il difensore di fiducia (domiciliatario/PEC) in deroga alle modalità ordinarie nelle formule emergenziali; la Corte ha ritenuto valida la notificazione al difensore quando risulti che l'atto era destinato anche all'imputato.

  • art. 54 disp. att. c.p.p. e art. 177 c.p.p.

    Richiamate nella discussione sulla rilevanza delle irregolarità notificatorie e sulla tassatività delle nullità: alcune irregolarità non comportano nullità automatica se la legge non la prevede espressamente.

  • art. 606 c.p.p. (lett. d) e lett. e))

    Richiamato in ordine ai motivi esperibili in cassazione; la Corte segnala un uso improprio della lett. d) e ricorda i limiti del sindacato di legittimità, specie rispetto al travisamento del fatto (lett. e)).

  • art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/6/2017, n.103)

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e alle somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte la applica condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e a €3.000,00 ciascuno.

Massime di principio

  • La notificazione all'imputato può considerarsi valida anche quando si esegue la consegna al difensore di fiducia di una copia unica, se dall'atto risulta o è desumibile che la notificazione è stata effettuata "anche" per l'imputato (domicilio/domiciliazione); nelle situazioni emergenziali la normativa speciale (es. d.l. 18/2020) consente e giustifica notifiche al difensore.
  • La consegna dell'atto a un coabitante (es. coniuge o suocera convivente) può perfezionare la notifica, rendendola opponibile, se risulta convalidata dagli atti.
  • La Corte di cassazione non è chiamata a rivalutare i fatti né a sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: i motivi che chiedono una riconsiderazione probatoria sono inammissibili per difetto di pertinenza al giudizio di legittimità.
  • La mancata motivazione su un punto può essere irrilevante quando il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato o privo di efficacia utile in caso di annullamento (assenza di interesse a dolersi della lacuna se non produce vantaggi sul rinvio).
  • Motivi manifestamente infondati o generici espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a conseguenti sanzioni pecuniarie e spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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