Cassazione Penale, Sentenza n. 43826/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha assorbito il reato di cui al capo 2) (art. 707 c.p.) ma ha confermato la condanna per tentativo aggravato di furto. Propone due motivi: (1) vizio di motivazione perché la Corte d'appello, pur avendo osservato che i precedenti penali non precludono automaticamente il riconoscimento del beneficio, ha fondato la prognosi negativa esclusivamente sui precedenti; (2) difetto di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante per violenza alle cose (art. 625 n.2 c.p.), sostenendo che la violenza sarebbe stata esercitata sullo strumento di protezione e non sulla cosa, e sull'omesso riconoscimento dell'attenuante per danno di lieve entità (art. 62 n.4 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: i precedenti penali, pur non essendo di per sé preclusivi, possono essere valutati nel giudizio prognostico e la corte territoriale ha motivato in modo logico la valutazione negativa richiamando la cospicuità e periodicità dei precedenti, per lo più attinenti a delitti contro il patrimonio. Sul secondo motivo la censura è in parte inammissibile (quanto alla mancata concessione dell'attenuante già riconosciuta in primo grado e valutata unitamente alle attenuanti generiche come equivalente all'aggravante) e in parte infondata (la giurisprudenza ammette l'aggravante della violenza alle cose anche quando la violenza è esercitata sullo strumento di protezione e non direttamente sulla cosa). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 20 settembre 2022.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
Riferimento al reato indicato nel capo 2) della rubrica; la Corte d'appello lo ha dichiarato assorbito
art. 625 n. 2 c.p.
Aggravante per violenza alle cose: la Corte di Cassazione conferma che sussiste anche quando la violenza è diretta sullo strumento di protezione e non direttamente sulla cosa
art. 62 n. 4 c.p.
Attenuante per danno di lieve entità: nel caso concreto era stata già riconosciuta in primo grado e valutata insieme alle attenuanti generiche come equivalente all'aggravante, motivo ritenuto inammissibile nella parte di ricorso che chiedeva il riconoscimento
Massime di principio
- I precedenti penali non escludono di per sé la concessione di benefici, ma possono legittimamente concorrere a una prognosi negativa se sono numerosi, periodici e attinenti al tipo di reati contestati
- La valutazione prognostica per il riconoscimento di benefici è discrezionale e insindacabile in Cassazione se supportata da motivazione logica e coerente con i dati processuali
- L'aggravante per violenza alle cose comprende anche i casi in cui l'energia violenta sia diretta sullo strumento di protezione della cosa presidiata e non sulla cosa stessa
- Le questioni già decise e valutate nel giudizio di primo grado (es. riconoscimento di attenuanti) possono rendere inammissibile il ricorso su tali punti se non emerge nuovo profilo di illegittimità
- La Cassazione respinge i motivi manifestamente infondati ma segnala l'importanza della motivazione chiara quando si fondano valutazioni prognostiche o si bilanciano aggravanti e attenuanti
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