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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43827/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per lesioni aggravate con uso di oggetto atto ad offendere. Il ricorrente contestava l'insufficienza e la non gravità, precisione e concordanza degli indizi; lamentava il mancato accoglimento della versione difensiva (era in piazza alla ricerca del figlio), il peso della testimonianza di Fortunato (che avrebbe confermato la versione difensiva), dubbi sulle modalità e validità del riconoscimento fotografico effettuato dai Carabinieri (numero e qualità delle foto, luogo del riconoscimento), la contestazione della ricostruzione circa l'uso della bottiglia e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi versati in fatto, aspecifici e ripropositivi di questioni già valutate in appello, oltre a non aver fornito gli atti investigativi necessari per contestare le modalità del riconoscimento fotografico. Ha valutato che la testimonianza di Fortunato non scagionava l'imputato e che la motivazione della Corte territoriale era immune da vizi logici. Sulle attenuanti generiche ha condiviso la motivazione della Corte di appello che ha ritenuto decisivi elementi ostativi (gravità del fatto, precedenti penali) e quindi ha negato il beneficio. Per l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103

    Prevede la condanna per spese e una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata per sanzionare il ricorrente ritenuto in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni unite e sezioni penali)

    Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017 (Prina e altri), Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015 (Di Stefano), Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 (Lule), Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 (Giovane e altri), Corte Cost. 13/6/2000 n.186

    Richiama principi consolidati: l'individuazione fotografica eseguita nelle indagini preliminari, se confermata in dibattimento, è valutabile liberamente dal giudice in base all'attendibilità del teste; il giudice del merito può motivare la negazione delle attenuanti generiche richiamando gli elementi ritenuti decisivi; la Cassazione non riesamina i fatti se i motivi sono aspecifici o ripetitivi.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che ripropone in termini generici contestazioni già affrontate in appello e prive di specificità fattuale è inammissibile.
  • Per contestare efficacemente un riconoscimento fotografico è necessario chiedere e produrre gli atti investigativi rilevanti; in assenza di tali elementi il giudice di legittimità non può sindacare pienamente le modalità dell'accertamento.
  • L'individuazione fotografica compiuta in fase di indagine e poi ribadita in dibattimento è prova valutabile liberamente dal giudice in base all'attendibilità del testimone, anche se non sono state osservate tutte le cautele formali.
  • La testimonianza che apparentemente favorisce la difesa può comunque essere ritenuta non scagionante se, nel suo complesso, conferma comunque una partecipazione a contatto fisico o elementi contrari alla versione assolutoria.
  • Nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a richiamare gli elementi ritenuti decisivi (es. gravità del fatto, precedenti penali) senza dover esaminare esaustivamente ogni elemento favorevole o sfavorevole.
  • Motivi vaghi, formulati in modo aspecifico o meramente assertivi sono destinati a fallire in Cassazione; le censure devono indicare con precisione il vizio giuridico o logico nella motivazione di merito.

Testo integrale

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