Cassazione Penale, Sentenza n. 43829/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva assolto la ricorrente perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato" ma aveva confermato le statuizioni civili derivanti dalla condanna di primo grado (Tribunale di Latina). Il ricorso denunciava l'erronea conferma delle statuizioni civili alla luce della depenalizzazione/riqualificazione in illecito civile operata dai decreti legislativi del 15 gennaio 2016 (n.7 e n.8) e invocava l'applicazione della giurisprudenza di legittimità che richiede la revoca delle statuizioni civili quando la condotta è dichiarata non più reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e relativamente al reato depenalizzato (art. 116 c.d.s.), sulla base del principio consolidato dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 46688/2016) secondo cui, ove in appello sia dichiarato che il fatto non è più previsto come reato per effetto di depenalizzazione e riqualificazione come illecito civile, il giudice dell'impugnazione deve revocare anche le statuizioni civili; la parte civile conserva il diritto di agire ex novo davanti alla sede civile per il risarcimento del danno e per l'eventuale sanzione pecuniaria civile.
Norme richiamate
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7
Ha disposto la depenalizzazione/riqualificazione di talune fattispecie penali in illeciti civili; la Corte ha ritenuto che, a seguito di tale depenalizzazione, le statuizioni civili collegate alla condanna penale vadano revocate se il giudice d'appello dichiara che il fatto non è più previsto come reato.
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
Contiene disposizioni di depenalizzazione applicabili, fra le altre, all'art. 116 c.d.s.; la Corte ha annullato senza rinvio anche per il reato depenalizzato in forza di questo provvedimento.
art. 485 cod. pen.
Norma penale relativa al capo d'imputazione originario: la dichiarazione di non punibilità per depenalizzazione ha effetti anche sulle conseguenti statuizioni civili derivanti dalla condanna fondata su tale norma.
Sezioni Unite, n. 46688 del 29/09/2016 (Schirru, Rv. 267884)
Principio di diritto richiamato: quando la condotta è dichiarata in appello non più reato per effetto di depenalizzazione e qualificazione come illecito civile, il giudice d'appello deve revocare le statuizioni civili; la parte civile deve agire ex novo in sede civile per ottenere risarcimento o sanzione pecuniaria civile.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (e successive conversioni/discipline processuali)
Norme procedurali relative alla requisitoria scritta e procedure durante il periodo emergenziale; richiamate nel procedimento ma non decisive sul merito sostanziale della vicenda.
Massime di principio
- Se in appello si dichiara che il fatto non è più previsto dalla legge come reato per effetto di una norma di depenalizzazione, il giudice dell'impugnazione deve revocare anche le statuizioni civili conseguenti alla condanna penale; la revoca è necessaria anche se la sentenza di primo grado aveva disposto risarcimenti o altre misure civili.
- L'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili non impedisce alla parte civile di agire nuovamente in sede civile per ottenere il risarcimento del danno o l'irrogazione della sanzione pecuniaria civile prevista per l'illecito depenalizzato.
- La depenalizzazione operata da decreti legislativi successivi alla sentenza di primo grado può sì alterare gli effetti della condanna penale ma non automaticamente estingue i diritti della parte civile: il corretto rimedio è l'azione ex novo in sede civile.
- Il principio vale anche quando più reati collegati (es. art. 485 cod. pen. e art. 116 c.d.s.) sono stati depenalizzati: il giudice di legittimità può annullare senza rinvio le statuizioni civili relative a ciascun reato non più previsto come tale.
- In fase di impugnazione è opportuno per il difensore eccepire espressamente gli effetti della normativa di depenalizzazione sulle statuizioni civili per ottenere la revoca delle pretese civili conseguenti alla condanna penale.
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