Cassazione Penale, Sentenza n. 43825/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per i reati di minaccia aggravata e molestie. Il ricorrente articola tre motivi: (1) insufficienza della prova, sostenendo che le sole dichiarazioni della parte civile non siano idonee a dimostrare la responsabilità e richiamando dichiarazioni difformi di testimoni (la moglie); (2) contestazione della ritenuta permanenza del reato di molestie e della relativa condizione di procedibilità per i fatti successivi alla querela; (3) invocata prescrizione in conseguenza del venir meno della permanenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si tratti di una riproposizione di censure già svolte in appello e di una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, materia riservata al giudice di merito; ha inoltre affermato che la deposizione della persona offesa, se analiticamente valutata e ritenuta attendibile, può costituire prova anche da sola. I secondi motivi sono stati considerati genericamente formulati e, in ogni caso, infondati: la Corte ha ricordato che la querela può essere presentata dall'inizio della permanenza fino a tre mesi dalla cessazione e che la sua presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza; inoltre il reato di molestia è procedibile d'ufficio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (euro 3.500, oltre accessori).
Norme richiamate
art. 192, commi 3 e 4, codice di procedura penale
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
La Corte osserva che la deposizione della persona offesa, se valutata analiticamente e ritenuta attendibile, può essere assunta come prova anche se non corroborata da altri mezzi e senza applicare le regole contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 192
norme sulla querela e sulla condizione di procedibilità
La Corte interpreta che il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino a tre mesi dalla sua cessazione e che la presentazione della querela rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della medesima permanenza
Massime di principio
- La valutazione della credibilità dei testi e l'apprezzamento del materiale probatorio sono di competenza del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo vizi di diritto o manifesti vizi logici/contraddittori nella motivazione
- La deposizione della persona offesa, se ritenuta attendibile e adeguatamente motivata, può costituire prova sufficiente anche se non corroborata da altri elementi
- Nei reati caratterizzati da "permanenza" la querela può essere presentata durante tutta la durata della permanenza e fino a tre mesi dalla cessazione, rendendo procedibili tutti gli atti compiuti nel periodo
- Il reato di molestia è procedibile d'ufficio; per la minaccia può operare la condizione di procedibilità rappresentata dalla querela, da valutare distintamente per ciascun reato
- Per ottenere accoglimento in Cassazione di censure probatorie è necessario evidenziare profili di illegittimità della motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di norme di diritto), non una semplice diversa ricostruzione dei fatti
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