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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18249/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un’impresa agricola individuale ha proposto opposizione a un precetto notificatole da una società, fondato su tre cambiali per complessivi euro 60.402,18, deducendo che i titoli riguardassero il residuo corrispettivo di un impianto fotovoltaico e che il prezzo dovesse essere ridotto per la minore potenza dell’impianto rispetto a quanto pattuito; ha inoltre sostenuto di aver già versato euro 160.000,00. La società ha replicato che le cambiali coprivano non solo il residuo prezzo dell’impianto, ma anche somme anticipate o prestate al debitore (euro 42.000,00 e euro 8.173,12). Il Tribunale aveva riconosciuto solo parte del credito; in appello il debitore ha sostenuto che la pretesa del creditore fosse stata illegittimamente trasformata da cambiaria in causale senza domanda riconvenzionale tempestiva, mentre la società, con appello incidentale, ha contestato il mancato riconoscimento di ulteriori somme e degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. In Cassazione il debitore ha riproposto censure su qualificazione della domanda, onere della prova, valutazione delle prove e omesso esame di fatti decisivi; la società ha insistito sulla natura cambiaria della pretesa e sul riconoscimento integrale del proprio credito e degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha però precisato che la Corte d’appello aveva erroneamente parlato di inversione dell’onere della prova e di azione "causale" introdotta dalla creditrice, poiché l’azione cambiaria, tra traenti diretti e prenditori diretti, implica virtualmente anche il rapporto causale sottostante; tuttavia tale errore motivazionale non imponeva la cassazione, perché il dispositivo della sentenza di merito era comunque corretto. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi che contestavano, in realtà, la valutazione delle prove o che non si confrontavano con la ratio decidendi. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per sostenere il limite della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per contestare una pronuncia su un titolo diverso da quello domandato; la Corte rileva che non vi era stata introduzione di una nuova domanda ma solo difesa sul rapporto causale.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel motivo principale sulla tempestività delle difese della parte opposta.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    Invocato per sostenere l’inammissibilità di una pretesa fondata su titolo diverso non proposta nei termini per le riconvenzionali; la Corte esclude che vi fosse una nuova domanda.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel primo motivo principale in relazione alla tutela giurisdizionale della pretesa dedotta.

  • art. 1988 c.c.

    La Corte lo richiama per ribadire la presunzione di esistenza della causa debendi e l’onere del debitore di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale.

  • art. 63 r.d. 1669/1933

    Richiamato in relazione alla disciplina cambiaria e alle eccezioni opponibili tra parti dirette del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione dell’articolo è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per censurare la valutazione probatoria, ma la Corte rileva che si tratta di critica al merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge; la Corte dichiara inammissibili i motivi che in realtà attaccano il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo reputa inammissibile perché il fatto dedotto non era decisivo o si trattava in realtà di critica alla motivazione.

  • art. 348, comma 5, c.p.c.

    Applicato ratione temporis per escludere il vizio di omesso esame quando la decisione di appello era conforme a quella di primo grado.

  • art. 366, comma 1, nn. 4, 5 e 6 c.p.c.

    Richiamato per la necessità di specificità e autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte, pur ravvisando un’imprecisione motivazionale della sentenza impugnata, ne corregge la motivazione senza cassarne il dispositivo.

  • d.lgs. 231/2002, artt. 1, 2, 3, 5

    Richiamato per gli interessi moratori nelle transazioni commerciali; la Corte esclude che l’obbligazione restitutoria derivante da mutuo integri una transazione commerciale.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato, ma il testo fornito si interrompe prima della parte conclusiva completa.

Massime di principio

  • Tra parti dirette del rapporto cartolare, l’azione cambiaria introduce virtualmente anche il rapporto causale sottostante: il creditore che agisce in base alla cambiale non introduce per ciò solo una nuova azione causale, ma può limitarsi a contrastare le eccezioni del debitore sul rapporto fondamentale.
  • Nei rapporti diretti tra sottoscrittore e portatore del titolo, la presunzione di esistenza della causa debendi opera a favore del creditore cartolare, ma il debitore può provare l’inesistenza, il diverso contenuto o l’estinzione del rapporto causale.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice ha ripartito l’onere della prova in modo errato; non è invece denunciabile come violazione di legge la mera critica alla valutazione delle prove.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto non è effettivamente decisivo, quando la censura investe solo la motivazione o quando non sono indicati con precisione gli atti e le allegazioni rilevanti.
  • Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 si applicano alle transazioni commerciali come definite dalla legge; un’obbligazione restitutoria derivante da mutuo non è, di per sé, una transazione commerciale.
  • Quando la motivazione di merito è imprecisa ma il dispositivo è corretto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione senza cassare la sentenza, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoTitoli di creditoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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