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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32341/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Rosa ha impugnato l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti e alla partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico stesso. I motivi di ricorso sostengono: 1) vizio di motivazione e illogicità nella ricostruzione della sussistenza dell'associazione e del suo apporto causale e soggettivo, contestando l'attribuzione di ruolo apicale e la qualificazione di numerosi elementi indizianti (viaggi, linguaggio criptico, disponibilità di sedi operative, rapporti con altri sodali); 2) errata individuazione della condotta come organizzativa e non come mera partecipazione, contestando la mancanza di prova di subordinazione di altri sodali e l'insufficiente collegamento con soggetti diversi da Marsalone; 3) violazione dei criteri cautelari e della garanzia di non automaticità della custodia cautelare per i delitti di cui all'art. 74 DPR 309/1990, sostenendo l'assenza di esigenze cautelari concrete e attuali, la distanza temporale dagli episodi e il percorso di risocializzazione dell'indagato, nonché la possibilità di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame che aveva descritto un quadro indiziario circostanziato: organizzazione dell'attività di spaccio, ripartizione dei compiti, rendicontazione, esistenza di depositi e sedi operative (inclusi campi sportivi usati per conservare e confezionare la droga), uso di utenze riservate, assistenza ai detenuti e linguaggio criptico nelle intercettazioni. In particolare la Corte ha confermato che La Rosa svolgeva un ruolo di rilievo come corriere e gestore dei rapporti con i fornitori campani, comprovato dai viaggi ripetuti e dal coordinamento con Marsalone per il reperimento dei fondi. Le censure difensive sulle interpretazioni del linguaggio (termine cavalli) e sulle finalità dei viaggi sono state ritenute infondate alla luce degli elementi indiziari. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato il principio che non esiste automatismo per la custodia cautelare ma ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, tenendo conto della personalità e delle pregresse condanne dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In procedimenti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la sussistenza del reato può essere desunta da un complesso di indizi quali ripartizione dei compiti, uso di depositi e sedi operative, circuiti di comunicazione riservati, rendicontazione e frequenti viaggi per approvvigionamento
  • La qualificazione del ruolo (organizzatore versus semplice partecipe) può essere ricostruita anche attraverso elementi indiziari ricorrenti come coordinamento nelle forniture, frequenti viaggi di rifornimento, interventi diretti per risolvere problemi logistici e collegamento con chi gestisce i fondi
  • Il linguaggio criptico nelle intercettazioni non è automaticamente giustificato da attività lecite: la difesa deve proporre prove concrete e coerenti a sostegno di spiegazioni alternative convincenti (documentazione, testimoni, registri di lavoro)
  • Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.231/2011 non è più ammesso l'automatismo della custodia cautelare per i delitti di cui all'art.74 DPR 309/1990; il giudice deve motivare specificamente perché le esigenze cautelari richiedono la custodia in carcere e perché misure meno afflittive risultano inadeguate
  • In sede di cassazione il controllo sulla motivazione delle misure cautelari è limitato alla verifica della logicità e della congruenza delle argomentazioni del giudice di merito; non è funzione della Corte rivalutare il peso degli indizi o compiere una nuova valutazione dei fatti

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