Sentenza del 19/05/2023 n. 13880 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2007-2011 contestando l'esistenza del presupposto impositivo (attività organizzata) in quanto svolge la professione prevalentemente con lavoro personale. In sede di giudizio è emerso che nei soli anni 2009 e 2011 A.A. aveva sostenuto rilevanti compensi a terzi senza documentare la natura e l'occasionalità di tali prestazioni, circostanza che l'Amministrazione riteneva indice di "organizzazione" e dunque di imponibilità IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo fondati i primi due motivi: (i) il giudice del rinvio non aveva correttamente interpretato i limiti del precedente giudicato, perché la rivalutazione doveva essere circoscritta ai soli anni 2009 e 2011 indicati dall'ordinanza di rinvio; (ii) è richiamato il principio di autonomia dell'anno d'imposta, per cui gli elementi probatori rilevanti vanno valutati anno per anno. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR per il Molise in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi indicati. Il quarto motivo, relativo a presunta carenza motivazionale, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione è stato fondato ai sensi degli artt. 360/3 e 360/4 per violazione di norme e del giudicato; il sindacato sulla motivazione (n.5) è stato dichiarato più restrittivo alla luce della riforma del 2012 e non ha consentito l'accoglimento del motivo sulla presunta carenza motivazionale, salvo che si tratti di vizi estremi.
articolazione del presupposto impositivo IRAP
La norma definisce l'IRAP fondata sull'esistenza di 'autonoma organizzazione'; la Corte precisa che il pagamento di compensi a terzi può essere indice di organizzazione solo se valutato nel contesto e provato nella natura e continuità delle prestazioni.
D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, conv. L. 7 agosto 2012 n. 134
La riforma ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione (art. 360 c.p.c. n.5) limitando la cassazione per motivazione insufficiente ai soli vizi estremi indicati dalle Sezioni Unite.
Giurisprudenza citata
Cass. V, n. 27008/2007; Cass. V, n. 30378/2019; Cass. SS.UU. 7 aprile 2014 n. 8053
Richiamati i precedenti che ribadiscono l'autonomia annuale in materia tributaria, i criteri per valutare l'organizzazione dei professionisti e i limiti del sindacato motivazionale in Cassazione.
Massime di principio
- Per i professionisti l'IRAP richiede la prova dell'esistenza di un'attività 'organizzata': il mero svolgimento dell'attività professionale non basta.
- Il pagamento di ingenti compensi a terzi può essere indizio di autonoma organizzazione, ma non automaticamente: occorre provare la natura, la continuità e la riconducibilità di tali prestazioni all'attività professionale.
- Il principio di autonomia dell'anno d'imposta impone che gli elementi probatori siano valutati separatamente per ciascun anno: indici rilevanti in un anno non implicano automaticamente la stessa conclusione per altri anni.
- In caso di rinvio da parte della Cassazione il giudice di merito deve rispettare i limiti del rinvio indicati dalla Corte (es. esaminare solo gli anni o i profili indicati).
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è molto limitato dopo la riforma 2012: sono sindacabili solo vizi estremi (assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile).
- Il contribuente che contesta l'IRAP ha l'onere di documentare l'occasionalità delle prestazioni rese da terzi e la natura di tali compensi se intende escludere l'esistenza di organizzazione.
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