Sentenza del 19/05/2023 n. 123 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Esenzione IMU/ICI - Successione norma agevolativa - Proprietà beni pubblici privatizzati - Scissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2012 su immobili conferiti a un fondo comune di investimento immobiliare (FIP) e formalmente detenuti da una società veicolo (I. S. spa), poi concessi in uso all'Agenzia del Demanio e effettivamente utilizzati dall'Agenzia delle Dogane. L'Amministrazione finanziaria contestava l'omesso/parziale pagamento dell'IMU ritenendo soggetto passivo la società veicolo e non riconoscendo l'applicabilità dell'esenzione/criterio di individuazione del soggetto passivo previsto dall'art. 2, comma 6, D.L. n. 351/2001 (normativa sulle privatizzazioni immobiliari) al nuovo tributo IMU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della CTR di Basilicata e ha rinviato il giudizio. In sede di rinvio la Commissione ha applicato i principi di legittimità: ha ritenuto che l'art. 2, comma 6, D.L. 351/2001 non istituisce una esenzione tout court ma un criterio speciale di individuazione del soggetto passivo (i gestori/assegnatari che continuano a utilizzare gli immobili per finalità pubbliche), applicabile anche ai trasferimenti a fondi immobiliari in virtù dell'art. 4 del medesimo decreto; inoltre la giurisprudenza di legittimità trova continuità fra ICI e IMU (art. 8 d.lgs. n. 23/2011) e quindi il regime si estende all'IMU. Conseguentemente il ricorso della contribuente è stato accolto e l'avviso di accertamento annullato; spese compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 6, D.L. n. 351/2001
"Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3"
La norma introduce un criterio speciale per individuare il soggetto passivo in operazioni di privatizzazione immobiliare: non il titolare formale della proprietà (società vettore o fondo), ma il gestore/assegnatario che continua a utilizzare il bene per finalità pubbliche.
art. 3, comma 1, lettera d), D.L. n. 351/2001
Individua i soggetti cui vengono affidate la gestione degli immobili nell'ambito delle operazioni di privatizzazione; da questa individuazione dipende la qualificazione del soggetto passivo ai sensi dell'art. 2, comma 6.
art. 4, comma 2 e comma 2-ter, D.L. n. 351/2001
Estendono le disposizioni relative alle privatizzazioni anche ai trasferimenti ai fondi comuni di investimento, rendendo applicabile il criterio di cui all'art. 2, comma 6 anche ai FIP quando compatibile.
d.lgs. n. 23/2011, art. 8, comma 1
"L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce... l'imposta comunale sugli immobili"
Stabilisce la continuità e sostituzione dell'IMU rispetto all'ICI, giustificando l'applicazione alle fattispecie regolate per l'ICI anche alle corrispondenti fattispecie IMU.
d.lgs. n. 23/2011, art. 9, comma 8
Contiene disposizioni sulle esenzioni IMU; la Corte ha distinto tra il criterio di individuazione del soggetto passivo (art. 2, comma 6 D.L. 351/2001) e la disciplina delle esenzioni IMU, ritenendo però che l'effetto pratico del primo debba valere anche nell'ambito IMU.
D.Lgs. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a)
Norma richiamata in sede di doglianza processuale circa l'errata applicazione delle norme sulla tassazione immobiliare; nella vicenda è stata richiamata nella censura della contribuente alla CTR.
Massime di principio
- Quando immobili pubblici sono conferiti a fondi immobiliari e formalmente detenuti da una società veicolo, il soggetto passivo dell'imposta (ICI/IMU) può essere il gestore/assegnatario che continua a utilizzare gli immobili per finalità pubbliche, non la società vettore formale.
- L'art. 2, comma 6, D.L. 351/2001 va inteso come criterio speciale di individuazione del soggetto passivo nelle privatizzazioni immobiliari e non come una mera previsione di esenzione; perciò i suoi effetti possono essere riferiti anche all'IMU alla luce della continuità normativa tra ICI e IMU (d.lgs. n. 23/2011).
- Le operazioni con fondi comuni (FIP) rientrano nel perimetro applicativo delle norme sulle privatizzazioni (art. 4 D.L. 351/2001) purché si verifichi la sostanziale separazione del patrimonio del fondo e l'effettiva disponibilità/uso pubblico dei beni da parte dell'amministrazione.
- Per godere dell'esenzione/non imputazione a carico della società vettore è necessario documentare che l'immobile è stato assegnato/concesso in uso ad un ente pubblico per finalità istituzionali e che quest'ultimo è il reale utilizzatore/gestore secondo i decreti ministeriali o atti dell'Agenzia del Demanio.
- In contenziosi simili citare la giurisprudenza di legittimità che riconosce la continuità tra ICI e IMU e il principio secondo cui il veicolo formale non è necessariamente soggetto passivo quando il gestore/assegnatario pubblico continua a usare il bene.
- Verificare sempre la natura del trasferimento (se il bene resta separato nel patrimonio del fondo e non entra nel patrimonio della società vettore) e la concreta titolarità/gestione per stabilire correttamente il soggetto passivo e l'eventuale esenzione.
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