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Sentenza

Sentenza del 19/05/2023 n. 13855 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La I. European Holdings Limited aveva chiesto il rimborso delle ritenute relative a interessi maturati nel 2005 e pagati 'al lordo' dalla controllata italiana I. Sales Italia Srl. L'Agenzia aveva negato il rimborso perché la società estera non era stata effettivamente assoggettata alla ritenuta (la controllata italiana non aveva operato la trattenuta) e non risultava che la società inglese avesse versato alcuna somma all'Erario o rimborsato la controllata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto il rimborso e, pronunciando sul merito (art. 384 c.p.c., comma 2), ha rigettato il ricorso delle società. La Corte ha rilevato che la società inglese non ha provato di aver subito il prelievo fiscale né di averlo versato all'Erario o di aver rimborsato la società italiana; la società italiana ha invece prestato acquiescenza all'accertamento pagando quanto richiesto e non ha titolo a richiedere il rimborso. Sono state condannate le controricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 quater

    D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 quater, commi 4 e 5

    Stabilisce l'obbligo del sostituto d'imposta di operare la ritenuta sugli interessi corrisposti a soggetti esteri non qualificati; la Corte sottolinea che, se la trattenuta non è stata effettuata, il soggetto estero non risulta assoggettato e quindi non può ottenere rimborso a meno che non dimostri di aver effettivamente versato l'imposta o subito il prelievo.

  • D.P.R. n. 600 del 1974, art. 26, comma 5

    D.P.R. n. 600 del 1974, art. 26, comma 5

    Citato nei fatti per spiegare la misura della ritenuta applicabile agli interessi verso paesi in white list; la corte richiama la disciplina che impone la ritenuta quando mancano i requisiti di partecipazione qualificata.

  • art. 2033 c.c.

    Riguarda l'arricchimento senza causa; la Corte osserva che non può ritenersi arricchita ingiustificatamente la società inglese se essa non ha subito il pagamento dell'imposta né ha provato di aver corrisposto somme all'Erario o alla controllata.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla prova: chi allega fatti costitutivi dei propri diritti deve provarli. La Corte ricorda che chi chiede rimborso deve dimostrare di aver effettivamente versato l'imposta o di aver subito il prelievo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Norma richiamata dall'Amministrazione in rapporto agli obblighi e alle modalità di riscossione; usata per sostenere la legittimità dell'azione di accertamento e del versamento effettuato dalla societa' italiana.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento dei motivi di cassazione utilizzati dall'Agenzia (violazione di legge).

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    Consentito alla Corte di Cassazione di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicato per rigettare direttamente il ricorso delle contribuenti.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso di imposte o ritenute presuppone che il richiedente abbia effettivamente subito il prelievo o abbia dimostrato di aver versato le somme all'Erario; la sola ricezione di pagamenti 'al lordo' non dà titolo automatico al rimborso.
  • Se il sostituto d'imposta (società italiana) non ha operato la ritenuta e poi ha pagato l'accertamento per acquiescenza, quel soggetto non può in genere chiedere il rimborso in assenza di specifico titolo; il diritto di rimborso spetta a chi ha realmente sostenuto l'onere fiscale.
  • La società estera beneficiaria degli interessi deve provare l'effettivo versamento dell'imposta all'Erario o di aver subito il prelievo, oppure dimostrare di avere rimborsato la controllata che ha poi corrisposto le imposte, per poter ottenere restituzioni.
  • Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova grava su chi pretende il rimborso: occorre documentazione chiara del pagamento o della perdita patrimoniale fiscale.
  • La mancata operazione della ritenuta non comporta automaticamente un danno indennizzabile per il soggetto estero; senza prova di un depauperamento o di un versamento le pretese di rimborso possono essere respinte.
  • In sede di cassazione, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e rigettare le richieste qualora la documentazione probatoria sia insufficiente.
  • In situazioni analoghe è prudente acquisire documentazione che dimostri: (a) l'effettivo versamento all'Erario; (b) eventuali atti di rivalsa o rimborsi tra controllata e controllante; (c) che il beneficiario del pagamento ha subito l'onere fiscale.

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