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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15067/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo violato il giudicato esterno formato nella precedente controversia tra le parti. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Bari limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro di durata con un’università, inizialmente instaurato con contratti a termine come lettore di madrelingua straniera e poi proseguito come rapporto a tempo indeterminato quale collaboratore esperto linguistico. Dopo un primo contenzioso definito con conciliazione e un successivo giudizio concluso con sentenza d’appello passata in giudicato, il lavoratore ha promosso un nuovo giudizio per ottenere l’applicazione, anche per il periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2017, del criterio retributivo già riconosciuto in precedenza, ossia l’aggancio al trattamento del ricercatore confermato a tempo definito, in luogo dell’assegno ad personam corrisposto dall’università. La Corte d’appello di Bari ha ritenuto che il precedente giudicato non precludesse l’applicazione della sopravvenuta norma di interpretazione autentica di cui all’art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010 per il periodo successivo al 2008 e ha accolto solo in parte l’appello, riconoscendo gli interessi legali sulla sorte capitale relativa alle differenze retributive successive al 31 dicembre 2008. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c. e dell’art. 36 Cost.; nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c. per errata ricognizione del contenuto delle pronunce precedenti; violazione degli artt. 132, 156 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione contraddittoria sulla natura interpretativa della legge e sul limite temporale del credito; violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale valorizzato questioni non dedotte; violazione degli artt. 414 e 437 c.p.c. in relazione alla ritenuta preclusione della domanda subordinata sull’assegno ad personam per il 2009 e gli anni successivi. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il giudicato formatosi nella precedente lite copriva anche gli effetti successivi del rapporto, salvo sopravvenienze modificative del contenuto del rapporto, e che la sentenza d’appello aveva erroneamente ritenuto riaperta la questione sostanziale nonostante la precedente decisione avesse già escluso l’applicazione dell’art. 26, comma 3, l. n. 240 del 2010 al rapporto dedotto in giudizio. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980

    richiamato come base del rapporto originario di lettore di madrelingua straniera.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno è vincolante e, se correttamente interpretato, preclude il riesame delle questioni già definitivamente decise.

  • art. 36 Cost.

    richiamato come parametro a sostegno della pretesa retributiva, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come violato per asserita errata ricognizione del contenuto delle prove e delle precedenti sentenze.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato in relazione al vizio di motivazione/validità della sentenza impugnata.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato a proposito della domanda introduttiva e della sua articolazione.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per contestare la preclusione della domanda subordinata in appello.

  • art. 26, comma 3, l. n. 240 del 2010

    norma di interpretazione autentica la cui applicabilità è stata ritenuta esclusa dal precedente giudicato e non riapribile nel successivo giudizio.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 2 del 2004 conv. in l. n. 63 del 2004

    richiamato quale disciplina del trattamento economico dei lettori di madrelingua straniera.

  • d.l. n. 120 del 1995 conv. in l. n. 236 del 1995

    richiamato con riferimento al trattamento economico percepito nel nuovo rapporto quale collaboratore esperto linguistico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno va interpretato come una norma, secondo i criteri degli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., ed è censurabile in legittimità come violazione di legge se il giudice di merito ne dà una lettura errata.
  • In materia di rapporti di durata e di obbligazioni periodiche, il giudicato copre non solo il decisum relativo al periodo già esaminato, ma anche gli effetti futuri del rapporto, salvo che sopravvenga una modificazione di fatto o di diritto idonea a mutarne il contenuto materiale o il regolamento.
  • Se una precedente decisione definitiva ha già escluso l’applicabilità di una norma sopravvenuta al rapporto dedotto, la medesima questione non può essere riaperta in un successivo giudizio solo perché riferita a ulteriori periodi temporali del medesimo rapporto.
  • La portata preclusiva del giudicato non viene meno per il solo fatto che il nuovo giudizio riguardi annualità successive, quando la questione sostanziale è la stessa e la situazione giuridica non sia mutata in modo rilevante.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per violazione del giudicato, restano assorbiti gli ulteriori motivi diretti contro rationes decidendi subordinate o alternative della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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