Cassazione Penale, Sentenza n. 33141/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Passarelli, titolare di fatto della ditta individuale Aringoli Giuseppe, aveva inoltrato telematicamente al Ministero dell'interno otto istanze di emersione per cittadini extracomunitari in realtà mai assunti. Pur ammettendo la falsità delle dichiarazioni, ha dedotto che non sussisterebbe il reato previsto dagli artt. 483 c.p. e 76 d.P.R. 445/2000 perché le dichiarazioni non sarebbero conformi alle modalità e ai requisiti formali stabiliti dagli artt. 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, la cui sussistenza sarebbe necessaria per la rilevanza penale ai sensi dell'art. 76.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riqualificato il fatto come delitto previsto dall'art. 5, comma 15, del d.lgs. n. 109/2012, ritenendo che per la fattispecie sia sufficiente la falsità delle dichiarazioni presentate nell'ambito della procedura di emersione e che non rilevi la mancata osservanza delle forme previste dagli artt. 38, 46 e 47 d.P.R. 445/2000. Il rinvio all'art. 76 d.P.R. 445/2000 opera solo quoad poenam. Il ricorso è stato pertanto respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 5, comma 15, d.lgs. n. 109 del 2012
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
Introduce una fattispecie autonoma di reato per le false dichiarazioni nella procedura di emersione; il richiamo all'art. 76 d.P.R. 445/2000 ha effetto solo ai fini della pena (quoad poenam) e non come requisito di integrazione della norma incriminatrice.
art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato dalla norma d.lgs. 109/2012 esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio; non costituisce elemento costitutivo del reato di cui all'art. 5, comma 15, d.lgs. 109/2012.
artt. 38, 46, 47 d.P.R. n. 445 del 2000
Prevedono modalità e forme delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni; la loro inosservanza non esclude automaticamente la rilevanza penale quando la fattispecie è quella prevista dall'art. 5, comma 15, d.lgs. 109/2012, poiché per tale norma è sufficiente la falsità della dichiarazione.
Originaria qualificazione del fatto riportata nelle sentenze di merito (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), ma la Corte di cassazione ha ritenuto più corretta la riqualificazione ex art. 5, comma 15, d.lgs. 109/2012.
Prevede la condanna alle spese processuali nel giudizio di legittimità in caso di rigetto del ricorso; applicata al ricorrente per il rigetto.
art. 111 Cost.
Rilevato in dottrina e giurisprudenza come garanzia del contraddittorio anche rispetto alla diversa qualificazione giuridica del fatto: la riqualificazione in sede di cassazione è ammessa purché la parte abbia avuto possibilità di difendersi (assenza di 'sorpresa').
Massime di principio
- Se false dichiarazioni sono presentate nell'ambito della procedura di emersione, si applica l'art. 5, comma 15, d.lgs. n. 109/2012: la rilevanza penale prescinde dalla rigorosa osservanza formale degli artt. 38, 46 e 47 d.P.R. 445/2000.
- Il rinvio all'art. 76 d.P.R. 445/2000 nella norma sull'emersione opera solo per la determinazione della pena e non come elemento costitutivo del reato.
- La Corte può riqualificare il fatto in sede di legittimità, purché la riqualificazione non sorprenda la difesa e la parte abbia avuto conosceza della possibilità di diversa qualificazione (garanzia del contraddittorio).
- La confessione o l'ammissione della falsità da parte dell'imputato rende probabile l'accoglimento della qualificazione come reato previsto dall'art. 5, comma 15, d.lgs. 109/2012.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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