Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17801/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (locatario)

La controversia

La controversia nasce da un incendio sviluppatosi in un edificio storico di Bologna durante lavori di ristrutturazione della copertura affidati dal proprietario a un'impresa individuale. L'immobile era locato alla ricorrente, che vi svolgeva la propria attività professionale: l'incendio distrusse lo studio legale, gli arredi, la biblioteca, l'archivio e i fascicoli, con ulteriori dedotte conseguenze economiche e personali, inclusa la chiusura di una sede secondaria e la perdita di guadagni e clientela. In primo grado la domanda risarcitoria fu accolta solo contro l'appaltatore; in appello la decisione fu sostanzialmente confermata, con lieve aumento del danno a carico dell'impresa. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha proposto nove motivi: 1) responsabilità dei proprietari/committenti ex art. 2051 c.c. e, in ogni caso, mancata esclusione del nesso causale; 2) responsabilità dei committenti per culpa in eligendo/in vigilando o ex artt. 2043 e 2049 c.c., sostenendo che l'appaltatore non fosse impresa specializzata; 3) rilevanza probatoria della sentenza penale di patteggiamento; 4) erronea quantificazione del danno patrimoniale per perdita di fascicoli, libri e materiali di studio; 5) mancato riconoscimento del danno per la chiusura della sede di Imola, asseritamente conseguenza dell'incendio; 6) insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale, per avere la Corte considerato solo la sofferenza morale e non anche le ricadute esistenziali e relazionali; 7) mancato riconoscimento del danno da perdita di avviamento/clientela; 8) statuizione sulle spese in relazione all'architetto direttore lavori, con contestazione della ritenuta mancata estromissione e della mancata pronuncia sulla sua responsabilità; 9) errata liquidazione delle spese su uno scaglione di valore anziché come causa di valore indeterminato. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi sulla responsabilità dei proprietari, sulla sentenza di patteggiamento, sulla stima del danno documentale, sulla perdita di avviamento e sulla questione delle spese e dell'estromissione, ma ha accolto il motivo relativo alla chiusura della sede di Imola, ritenendo che il giudice di merito dovesse verificare il nesso causale secondo regolarità causale e non sulla base di una mera valutazione soggettiva, nonché il motivo sul danno non patrimoniale, poiché la Corte d'appello aveva considerato soltanto la sofferenza psichica trascurando il pregiudizio dinamico-relazionale specificamente allegato. L'ultimo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito per effetto dell'accoglimento parziale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio in relazione ai motivi accolti e al riesame delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi, ma ha accolto il quinto motivo sul danno da chiusura della sede di Imola e il sesto motivo sul danno non patrimoniale, ritenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente applicato i criteri di causalità e non avesse considerato in modo autonomo il pregiudizio dinamico-relazionale allegato. Il nono motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia presuppone che il danno derivi dal dinamismo della cosa; nel caso esaminato è stata esclusa perché il pregiudizio derivava invece da una condotta umana nell'esecuzione dei lavori.

  • art. 2043 c.c.

    È la norma di riferimento quando il danno deriva da una condotta colposa nell'uso o nell'intervento sulla cosa, non dal mero fatto della cosa in custodia.

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del committente per fatto dell'appaltatore può configurarsi solo nei limiti della culpa in eligendo o di direttive rigide e inderogabili imposte all'appaltatore.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento comprende le conseguenze immediate e dirette del fatto dannoso, da selezionare secondo regolarità causale e id quod plerumque accidit.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa, ma deve essere sorretta da un criterio motivazionale verificabile.

  • art. 2697 c.c.

    L'allegazione e la prova del danno e del nesso causale restano a carico della parte che chiede il risarcimento.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale può comprendere anche le ricadute dinamico-relazionali, se specificamente allegato e provato, e non solo la sofferenza morale soggettiva.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rivalutare il materiale probatorio riservato al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove, compresa la sentenza di patteggiamento come elemento indiziario, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta non ha efficacia vincolante nel processo civile e vale solo come eventuale elemento di prova da valutare caso per caso.

  • art. 91 c.p.c.

    Le statuizioni sulle spese seguono la soccombenza e, nel caso concreto, la relativa censura è stata assorbita dall'accoglimento parziale.

  • artt. 108, 109, 111 c.p.c.

    Richiamati per chiarire che l'estromissione non è istituto di applicazione generale e che, nel caso concreto, la vicenda era piuttosto riconducibile a una rinuncia agli atti o a una volontà processuale da interpretare.

  • art. 1586 c.c.

    Richiamato incidentalmente nel ragionamento sull'estromissione, quale ipotesi tipica in cui può operare un'uscita dal processo.

  • art. 1777 c.c.

    Richiamato incidentalmente nel ragionamento sull'estromissione, quale ulteriore ipotesi tipica di disciplina speciale.

Massime di principio

  • Quando il danno deriva dall'esecuzione imprudente o imperita di lavori su una cosa, la disciplina corretta non è quella della responsabilità da cose in custodia, ma quella della responsabilità per fatto colposo dell'agente che utilizza la cosa.
  • Il committente di lavori affidati ad un appaltatore autonomo risponde verso i terzi solo se l'impresa è manifestamente inidonea o se egli ha imposto specifiche e vincolanti modalità esecutive causalmente rilevanti; al di fuori di tali ipotesi la responsabilità non si estende automaticamente al committente.
  • La sentenza di patteggiamento non vincola il giudice civile e può essere solo un elemento di prova liberamente apprezzabile, la cui rilevanza dipende dalla concretezza e dalla capacità dimostrativa della motivazione penale.
  • Nella liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale il giudice deve indicare un criterio di stima coerente e controllabile; non basta una quantificazione equitativa se manca la spiegazione del percorso logico-giuridico seguito.
  • Il risarcimento ex art. 1223 c.c. comprende anche le conseguenze ulteriori dell'evento dannoso quando siano in rapporto di regolarità causale con esso, anche se mediate o indirette, purché non atipiche.
  • Il danno non patrimoniale alla persona può articolarsi in componente morale soggettiva e componente dinamico-relazionale: il giudice deve esaminarle entrambe quando risultino specificamente allegate.
  • Le questioni processuali sulla volontà di rinuncia o sull'estromissione di una parte vanno interpretate dal giudice di merito secondo il complessivo comportamento processuale, e tale valutazione è insindacabile in cassazione se motivata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeResponsabilità della PASpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.