Cassazione Civile, Ordinanza n. 07801/2026 del 31/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento emesso per il tributo consortile relativo all'anno 2014. La contribuente sosteneva l'illegittimità del prelievo perché, a suo dire, il piano di classifica sarebbe stato invalido per la mancata adozione del Piano Generale di Bonifica e, comunque, i suoi terreni non avrebbero tratto alcun beneficio dalle opere di bonifica. In appello la contribuente aveva depositato quattro consulenze tecniche di parte per dimostrare l'assenza di benefici idraulici e idrogeologici. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame e la mancata concreta valutazione di tali relazioni tecniche, ritenute decisive per provare la mancanza del beneficio di bonifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso: ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, riguardava in realtà l'omessa considerazione di elementi istruttori e il giudizio di merito sulla loro attendibilità; inoltre ha rilevato la presenza di una "doppia conforme", poiché sia il primo giudice sia il giudice d'appello avevano fondato il rigetto sulla medesima ragione di fatto, ossia la presunzione di beneficio derivante dall'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e dal piano di classifica, non superata da prova contraria. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o il cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito
in presenza di doppia conforme il motivo ex n. 5 non è proponibile, salvo l'onere della parte di indicare che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito sono diverse
richiamato quale disciplina della preclusione da doppia conforme nel giudizio di appello
la parte onerata deve fornire prova contraria rispetto alla presunzione di beneficio fondiario derivante dal piano di classifica e dall'inclusione nel perimetro di contribuenza
art. 12 preleggi
richiamato quale parametro ermeneutico in tema di motivazione apparente e anomalie motivazionali rilevanti in cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L.R. Puglia n. 4/2012
richiamata come disciplina transitoria posta a base della ritenuta legittimità del piano di classifica
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, mentre non consente di denunciare la mancata valorizzazione di singoli mezzi istruttori o il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
- Se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito, la censura che mira solo a contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate è inammissibile, perché la selezione delle fonti del convincimento e la loro attendibilità appartengono al giudice di merito.
- In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere proposto per omesso esame di un fatto decisivo, salvo che il ricorrente indichi specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono differenti.
- Nei contenziosi sul contributo consortile, l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica fondano una presunzione di beneficio, che il contribuente deve superare con prova contraria specifica dell'insussistenza del vantaggio fondiario.
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