Sentenza del 21/05/2019 n. 3105 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Motivazione atti impositivi- superamento della teoria della provocatio ad opponendum
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sostiene che l'avviso di accertamento non possa essere considerato una semplice provocatio ad opponendum, cioè un atto diretto soltanto a sollecitare l'impugnazione davanti al giudice. L'atto deve invece esporre in modo specifico i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, in quanto costituisce l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo. La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di predisporre una difesa puntuale, anche in relazione all'obbligo di indicare specificamente i motivi del ricorso previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La sentenza supera la teoria della provocatio ad opponendum e afferma che la motivazione dell'avviso di accertamento ha una funzione sostanziale e garantista. L'amministrazione deve indicare nell'atto gli elementi di fatto raccolti e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa. Una motivazione generica o meramente apparente può compromettere il diritto di difesa e determinare l'illegittimità dell'atto. Il principio è ricondotto alla disciplina dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, all'art. 3 della legge n. 241/1990 e alla necessità che il contribuente possa formulare motivi di ricorso specifici.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma attribuisce alla motivazione degli atti tributari una funzione effettiva di garanzia, imponendo che l'atto renda conoscibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Art. 3 della legge n. 241/1990
L'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi si applica anche agli atti tributari, che devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
Art. 18 del d.lgs. n. 546/1992
Poiché il processo tributario è impugnatorio, il contribuente deve enunciare specificamente i motivi di ricorso; ciò rende necessaria una motivazione dell'atto impositivo sufficientemente specifica e comprensibile.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non può limitarsi a invitare il contribuente a difendersi: deve spiegare concretamente perché l'amministrazione ritiene dovuta una determinata imposta.
- La motivazione deve contenere sia gli elementi di fatto sia le norme e le ragioni giuridiche applicate, permettendo al contribuente di individuare esattamente ciò che deve contestare.
- La genericità, l'oscurità o la motivazione meramente apparente dell'atto possono comportarne l'illegittimità, soprattutto quando impediscono una difesa specifica.
- La motivazione può essere valutata anche in rapporto al contenuto del ricorso: quanto più l'atto è generico, tanto più è difficile per il contribuente rispettare l'onere di formulare motivi specifici.
- L'amministrazione non può rinviare integralmente la spiegazione della pretesa a una successiva fase processuale; gli elementi essenziali devono risultare dall'atto notificato, salvo rinvii validi e conoscibili a documenti richiamati.
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