Cassazione Civile, Ordinanza n. 18796/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato nel 2016 a una lavoratrice del settore aereo. La corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il recesso, ravvisando un unico centro di imputazione tra due società del gruppo e affermando che la platea degli esuberi andasse determinata considerando anche i lavoratori dell'altra società del gruppo, oltre a disporre la reintegrazione e un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, senza detrarre l'aliunde percepito o percepibile oltre quel periodo. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione della normativa speciale sui licenziamenti nel trasporto aereo, sostenendo che la crisi e gli accordi sindacali risalivano al 2011-2012 e che la platea andava riferita alla sola azienda in crisi, senza coinvolgere società sane acquisite successivamente; (2) violazione delle norme sui licenziamenti collettivi e dei criteri sull'unico centro di imputazione, deducendo che la platea va individuata nel complesso aziendale e non nell'intero gruppo, che mancava la prova dell'uso contemporaneo della prestazione da parte delle diverse società e che comunque la scelta dei licenziandi doveva restare entro il solo personale navigante della società in crisi; (3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei in materia aeronautica, sostenendo l'impossibilità di configurare una struttura aziendale unitaria e l'inidoneità dei contratti di wet lease a dimostrare confusione organizzativa; (4) violazione dell'art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, contestando l'esclusione della detrazione dell'aliunde perceptum/percipiendum ai fini della quantificazione dell'indennità risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi perché la società ricorrente ha rinunciato al ricorso. Il processo è stato quindi dichiarato estinto. La Corte ha condannato le società ricorrenti al pagamento delle spese in favore della lavoratrice controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, proprio perché il giudizio si è estinto per rinuncia.
Norme richiamate
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale
la rinuncia al ricorso produce effetti processuali se portata a conoscenza della controparte mediante notificazione o comunicazione ai difensori; non richiede accettazione
la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al giudizio
invocato dal ricorrente come norma speciale per i licenziamenti collettivi nel trasporto aereo, ma non esaminato nel merito per l'estinzione
art. 2 d.l. n. 134 del 2008 conv. in L. n. 166 del 2008
richiamato quale modifica della disciplina speciale sui licenziamenti nel settore aereo
richiamato in relazione ai criteri di individuazione dei lavoratori da licenziare nella procedura collettiva
richiamato ai fini della configurabilità di rapporti di controllo tra società del gruppo
richiamato in relazione alla direzione e coordinamento tra società del gruppo
richiamato come parametro della subordinazione e dell'assetto del rapporto di lavoro
richiamato in tema di valutazione delle prove e allegazioni
richiamato nel terzo motivo in materia aeronautica
richiamato nel terzo motivo in materia aeronautica
Regolamento (CE) n. 859/2008
capo C; OPS 1.185 punto 5; Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)
richiamato per sostenere la disciplina tecnica del settore aeronautico
Regolamento (CE) n. 1008/2008
art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)
richiamato per contestare la possibilità di una struttura unitaria tra società operanti nel trasporto aereo
Regolamento (UE) n. 965/2012
Allegato 3 Capo c.c. Sezione 1 ORO. CEuro 125
richiamato per la disciplina tecnica dell'operatività aeronautica
richiamato sia in relazione alla tutela contro il licenziamento discriminatorio sia per la misura dell'indennità risarcitoria e la questione dell'aliunde
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, purché sia portata a conoscenza della parte avversaria o dei suoi difensori.
- In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese resta affidata al prudente apprezzamento del collegio, che può porle a carico della parte che ha promosso e poi abbandonato l'impugnazione.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non vittoriose.
- Quando la Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia, non affronta nel merito i motivi di censura dedotti contro la sentenza impugnata.
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