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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18796/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato nel 2016 a una lavoratrice del settore aereo. La corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il recesso, ravvisando un unico centro di imputazione tra due società del gruppo e affermando che la platea degli esuberi andasse determinata considerando anche i lavoratori dell'altra società del gruppo, oltre a disporre la reintegrazione e un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, senza detrarre l'aliunde percepito o percepibile oltre quel periodo. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione della normativa speciale sui licenziamenti nel trasporto aereo, sostenendo che la crisi e gli accordi sindacali risalivano al 2011-2012 e che la platea andava riferita alla sola azienda in crisi, senza coinvolgere società sane acquisite successivamente; (2) violazione delle norme sui licenziamenti collettivi e dei criteri sull'unico centro di imputazione, deducendo che la platea va individuata nel complesso aziendale e non nell'intero gruppo, che mancava la prova dell'uso contemporaneo della prestazione da parte delle diverse società e che comunque la scelta dei licenziandi doveva restare entro il solo personale navigante della società in crisi; (3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei in materia aeronautica, sostenendo l'impossibilità di configurare una struttura aziendale unitaria e l'inidoneità dei contratti di wet lease a dimostrare confusione organizzativa; (4) violazione dell'art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, contestando l'esclusione della detrazione dell'aliunde perceptum/percipiendum ai fini della quantificazione dell'indennità risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi perché la società ricorrente ha rinunciato al ricorso. Il processo è stato quindi dichiarato estinto. La Corte ha condannato le società ricorrenti al pagamento delle spese in favore della lavoratrice controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, proprio perché il giudizio si è estinto per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso produce effetti processuali se portata a conoscenza della controparte mediante notificazione o comunicazione ai difensori; non richiede accettazione

  • art. 391 c.p.c.

    la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al giudizio

  • art. 1-bis L. n. 291 del 2004

    invocato dal ricorrente come norma speciale per i licenziamenti collettivi nel trasporto aereo, ma non esaminato nel merito per l'estinzione

  • art. 2 d.l. n. 134 del 2008 conv. in L. n. 166 del 2008

    richiamato quale modifica della disciplina speciale sui licenziamenti nel settore aereo

  • art. 5 L. n. 223 del 1991

    richiamato in relazione ai criteri di individuazione dei lavoratori da licenziare nella procedura collettiva

  • art. 2359 c.c.

    richiamato ai fini della configurabilità di rapporti di controllo tra società del gruppo

  • art. 2497 c.c.

    richiamato in relazione alla direzione e coordinamento tra società del gruppo

  • art. 2094 c.c.

    richiamato come parametro della subordinazione e dell'assetto del rapporto di lavoro

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove e allegazioni

  • art. 776 cod. nav.

    richiamato nel terzo motivo in materia aeronautica

  • art. 779 cod. nav.

    richiamato nel terzo motivo in materia aeronautica

  • Regolamento (CE) n. 859/2008

    capo C; OPS 1.185 punto 5; Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)

    richiamato per sostenere la disciplina tecnica del settore aeronautico

  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

    art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)

    richiamato per contestare la possibilità di una struttura unitaria tra società operanti nel trasporto aereo

  • Regolamento (UE) n. 965/2012

    Allegato 3 Capo c.c. Sezione 1 ORO. CEuro 125

    richiamato per la disciplina tecnica dell'operatività aeronautica

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    richiamato sia in relazione alla tutela contro il licenziamento discriminatorio sia per la misura dell'indennità risarcitoria e la questione dell'aliunde

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, purché sia portata a conoscenza della parte avversaria o dei suoi difensori.
  • In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese resta affidata al prudente apprezzamento del collegio, che può porle a carico della parte che ha promosso e poi abbandonato l'impugnazione.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non vittoriose.
  • Quando la Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia, non affronta nel merito i motivi di censura dedotti contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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