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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43383/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato per porto ingiustificato di un coltello da cucina (24/01/2018), articolando due motivi: (1) violazione del diritto di difesa per mancata assistenza del difensore di fiducia, impedito da Covid-19; il difensore aveva comunicato la richiesta di differimento solo mezz'ora prima dell'udienza, per cui il Tribunale avrebbe comunque deciso l'udienza nonostante l'impedimento assoluto; (2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, c.p.p., che esclude l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria anche dopo l'introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), sostenendo una disparità di trattamento e lamentando inoltre insufficiente motivazione del Tribunale sul rigetto della domanda di applicazione della particolare tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto tempestiva la valutazione del Tribunale: il difensore era in possesso della certificazione sanitaria dal 3/02/2022 ma ha inviato la richiesta di differimento via fax alle 9:01 del giorno dell'udienza fissata alle 9:30, perciò la comunicazione è stata considerata intempestiva e il rigetto del differimento legittimo. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: la giurisprudenza consolidata ritiene non appellabili anche le sentenze che prosciolgono per particolare tenuità nei casi in cui sarebbe stata applicabile solo la sanzione pecuniaria, dunque non sussiste la disparità dedotta. Il Tribunale aveva inoltre motivato il rigetto della particolare tenuità richiamando l'abitualità dei comportamenti delittuosi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione, artt. 24 e 110

    Art. 24 tutela il diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto che tale diritto non sia stato violato perché la richiesta di differimento è stata ritenuta intempestiva. Art. 110 riguarda l'ordine giudiziario e non è stata ravvisata violazione costituzionale collegata.

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3 (circostanza di lieve entità)

    La sentenza di primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la circostanza della lieve entità prevista dalla norma, riducendo la pena pecuniaria inflitta.

  • Codice di procedura penale, art. 593, comma 3

    La norma esclude l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria. La Corte ha confermato che tale disciplina resta applicabile e che la sua compatibilità costituzionale non è stata messa in crisi dall'introduzione dell'art. 131-bis c.p.

  • Codice penale, art. 131-bis (introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28)

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha però ritenuto che l'introduzione di questa causa non comporti automaticamente l'appellabilità delle sole sentenze pecuniarie e che la giurisprudenza consolidata mantenga l'interpretazione di non appellabilità in tali ipotesi.

Massime di principio

  • Per ottenere il differimento dell'udienza a causa dell'impedimento del difensore per motivi di salute è essenziale comunicare tempestivamente la causa e documentarla: comunicazioni inviate il giorno stesso dell'udienza sono generalmente considerate intempestive salvo comprovata sopravvenienza imprevedibile dell'impedimento.
  • Se il difensore è a conoscenza dell'impedimento con anticipo, deve procedere tempestivamente alla richiesta di differimento o nominare un sostituto; l'omessa tempestiva azione rende difficilmente sindacabile la decisione del giudice di non differire.
  • Le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria restano, di regola, non appellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; l'introduzione dell'art. 131-bis c.p. non muta automaticamente questo regime e le contestazioni di incostituzionalità sono, secondo la giurisprudenza consolidata, difficili da accogliere.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità deve essere confrontata con elementi concreti (ad esempio assenza di abitualità, minima offensività, esiguità del danno): se il giudice rileva elementi contrari (es. abitualità), può motivatamente escludere la tenuità.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a carico (es. Cassa delle ammende): valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre impugnazioni manifestamente infondate.

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