Cassazione Civile, Ordinanza n. 26459/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
Alcuni utenti del servizio idrico integrato di Rapallo avevano chiesto la restituzione/rimborso della quota della tariffa relativa alla depurazione versata negli ultimi dieci anni, sostenendo che in quel periodo il servizio di depurazione non fosse stato effettivamente espletato nel comprensorio comunale. In primo grado la domanda era stata accolta; il tribunale, in appello, aveva confermato la condanna del gestore alla restituzione. Con il ricorso per cassazione il gestore ha articolato sette motivi: 1) violazione del d.lgs. 152/2006 e del DM 102/2009, per erronea lettura della disciplina sul trattamento delle acque reflue; 2) violazione delle norme civilistiche e ambientali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la debenza del corrispettivo e posto a carico del gestore oneri probatori non dovuti; 3) violazione dell’art. 113 c.p.c. e delle norme sull’onere della prova, per avere considerato tardiva e non provata la tesi sulla tariffa d’ambito e sui costi complessivi; 4) omesso esame di documenti e violazione di norme sulla componente tariffaria vincolata ex art. 8-sexies l. 13/2009; 5) violazione delle norme che avrebbero ancorato il pagamento a parametri qualitativi, negando che il gestore fosse inadempiente; 6) violazione delle norme sulla cessione d’azienda e sulla ripetizione dell’indebito, contestando la propria legittimazione passiva per il periodo anteriore al 23 aprile 2015; 7) violazione dell’art. 2948 c.c., sostenendo la prescrizione quinquennale e non decennale. La Corte ha esaminato il quadro eurounitario e nazionale sulla depurazione e sulla tariffa del servizio idrico, ribadendo che la quota di depurazione è corrispettivo dovuto solo in presenza della relativa controprestazione e che il gestore deve provare i presupposti della pretesa tariffaria, ma ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di ricorso, confermando la decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la tariffa di depurazione è un corrispettivo e che, in assenza di un servizio di depurazione conforme al livello secondario richiesto dalla normativa, non è dovuta la relativa quota; ha però rilevato che i giudici di merito avevano correttamente accertato in fatto l’inadeguatezza dell’impianto e l’inadempimento del gestore, nonché la mancata prova degli oneri rilevanti ai fini del conguaglio. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché miravano a contestare apprezzamenti di fatto e la valutazione delle prove. Ha ritenuto infondato il sesto motivo, affermando la legittimazione passiva del gestore anche per il periodo anteriore alla cessione aziendale e richiamando i principi sulla successione nei contratti e sulla fusione societaria; ha anche ritenuto corretta la qualificazione dell’azione come ripetizione di indebito. Ha infine rigettato il settimo motivo, applicando il termine prescrizionale decennale della ripetizione dell’indebito e non quello quinquennale delle prestazioni periodiche. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
trattamento appropriato; trattamento primario; trattamento secondario
La Corte lo utilizza per distinguere i diversi livelli di trattamento delle acque reflue e per evidenziare che il livello richiesto per la depurazione urbana è quello secondario o equivalente.
Richiamato nel primo motivo come disposizione del Testo Unico Ambientale asseritamente violata.
le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
La Corte lo interpreta in senso conforme al diritto UE e ritiene che ponga una prescrizione alternativa tra trattamento secondario ed equivalente, ma comunque ancorata a un risultato qualitativo di depurazione.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte lo colloca nel quadro dei principi che non consentono di pretendere un corrispettivo senza prestazione.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte considera corretta l’affermazione dell’inadempimento del gestore rispetto agli obblighi di servizio.
Richiamato dalla ricorrente; nel ragionamento della Corte rileva il sinallagma del contratto di utenza.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce la necessità di una prestazione effettiva e conforme al contratto.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, ma non è la base decisiva della decisione.
La Corte qualifica il rapporto di utenza come contratto di somministrazione.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato
La Corte applica la norma alla restituzione della quota depurazione non dovuta e ne ricava la disciplina della ripetizione dell’indebito, compresa la decorrenza della prescrizione decennale.
La Corte afferma che grava sul gestore l’onere di provare i presupposti della pretesa tariffaria e l’imprevedibilità dei maggiori costi invocati.
La tariffa... è il corrispettivo del servizio idrico integrato
La Corte lo assume come base per affermare la natura corrispettiva della tariffa e di tutte le sue componenti, con necessaria correlazione a una prestazione effettiva.
Richiamato nel secondo e terzo motivo; la Corte lo inserisce nel sistema della disciplina della tariffa del servizio idrico integrato.
Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione... costituiscono una componente vincolata della tariffa
La Corte afferma che questa componente tariffaria è dovuta nei casi e alle condizioni previste dalla norma, ma il gestore deve allegarne e provarne i presupposti e l’ammontare.
art. 2 d.l. 208/2008 conv. l. 13/2009
È richiamato insieme all’art. 8-sexies quale base della disciplina sulla componente tariffaria vincolata.
art. 4 l.r. 29/2007
Richiamato nel quarto motivo con riguardo alla disciplina locale e agli oneri probatori.
La Corte esclude l’applicazione della prescrizione quinquennale alle somme chieste in restituzione e applica la prescrizione decennale propria della ripetizione dell’indebito.
Richiamato per affermare il subentro dell’acquirente nei contratti d’impresa a prestazioni corrispettive ancora in corso di esecuzione.
La Corte osserva che la regola sulla limitazione degli obblighi trasferiti ha carattere eccezionale e non esclude il subentro nei contratti ai sensi dell’art. 2558 c.c.
Richiamato per affermare che la fusione per incorporazione è vicenda evolutivo-modificativa e comporta la traslazione dei rapporti contrattuali alla società incorporante.
Richiamato nel terzo motivo, ma le relative censure sono state ritenute sostanzialmente dirette a contestare il merito della valutazione probatoria.
Richiamato in via analogica per sostenere che, come nell’appalto, anche nel rapporto di utenza il maggior costo va provato da chi lo invoca.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
La Corte esclude che si tratti di prestazioni periodiche soggette a prescrizione breve.
art. 74, 101, 105, 154, 155 d.lgs. 152/2006
L’intero blocco normativo è letto in conformità con la disciplina europea e con la natura corrispettiva della tariffa idrica.
Massime di principio
- La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo e tutte le sue componenti presuppongono una prestazione effettivamente resa; non è lecito pretendere somme scollegate da una controprestazione o da un servizio conforme ai parametri qualitativi richiesti.
- Nel rapporto di utenza idrica, il gestore che pretenda il pagamento di quote relative alla depurazione o di partite pregresse deve provare i presupposti della propria pretesa, inclusa la sussistenza del servizio, la sua conformità qualitativa e, quando invoca costi aggiuntivi, la loro imprevedibilità e il loro ammontare.
- L’obbligo eurounitario e nazionale in materia di depurazione delle acque reflue è orientato al raggiungimento di un risultato qualitativo: il trattamento secondario o equivalente è il livello richiesto, mentre un impianto che assicuri solo un trattamento primario non consente di pretendere la quota di depurazione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che imponeva il pagamento della quota di depurazione anche in assenza o inattività dell’impianto rende indebiti, con efficacia ex tunc, i pagamenti effettuati per tale servizio quando la controprestazione manchi.
- La domanda di restituzione delle somme corrisposte indebitamente per una quota tariffaria non dovuta si qualifica come ripetizione di indebito e soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche.
- Nel trasferimento d’azienda, l’acquirente subentra nei contratti d’impresa a prestazioni corrispettive ancora in corso; la limitazione degli obblighi trasferiti prevista dall’art. 2560 c.c. non impedisce tale subentro contrattuale.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame, mirano in realtà a rivalutare il materiale probatorio e gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
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