Cassazione Civile, Ordinanza n. 29916/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni provenienti da un terrazzo/lastrico solare avente funzione di copertura dell’edificio condominiale. La danneggiata aveva chiesto il risarcimento dei danni; il Tribunale aveva ritenuto cessata la materia del contendere e aveva posto le spese a suo carico. La Corte d’appello, invece, ha accertato sulla base della c.t.u. la provenienza delle infiltrazioni dal lastrico in uso esclusivo al ricorrente e ha ritenuto che i lavori deliberati dal condominio fossero stati approvati prima dell’introduzione della causa ma non ancora iniziati alla notifica dell’atto introduttivo, sicché la cessazione della materia del contendere era intervenuta a giudizio già pendente e le spese dovevano seguire la soccombenza virtuale. Il ricorrente principale ha denunciato: omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l’azione risarcitoria era impropriamente proposta nonostante una pretesa transazione già definita dal condominio; violazione degli artt. 115, 116, 696-bis c.p.c. e 1218 c.c. per insussistenza di prova della sua responsabilità; violazione di varie norme costituzionali e codicistiche per asserito abuso del processo; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697, 1117, 1135 c.c. per erronea applicazione della non contestazione e dell’onere della prova, essendo a suo dire legittimato passivo solo il condominio. Il quinto motivo ha contestato la condanna solidale alle spese. Il condominio, con ricorso incidentale, ha dedotto a sua volta omesso esame e violazione dell’art. 115 c.p.c., negando l’esistenza delle infiltrazioni o sostenendo che la transazione avesse fatto cessare la materia del contendere prima della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorrente principale perché le censure sulla transazione e sull’abuso del processo miravano in realtà a un nuovo esame di merito del contenuto dell’atto e non individuavano un omesso esame di fatto storico decisivo; ha confermato che, in tema di infiltrazioni da lastrico solare o terrazza a uso esclusivo, risponde il proprietario/usuario esclusivo quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., oltre al condominio per gli obblighi sulle parti comuni; ha ribadito che grava sul custode la prova del caso fortuito e che, in mancanza, il nesso causale tra cosa e danno basta a fondare la responsabilità; ha altresì confermato la legittimità della decisione sulle spese in solido. Il ricorso incidentale del condominio è stato dichiarato tardivo/inammissibile perché, in presenza di cause scindibili e indipendenti, l’impugnazione incidentale tardiva non è utilizzabile dal litisconsorte contro cui non è stata proposta l’impugnazione principale. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste solidalmente a carico del ricorrente principale e del condominio in favore della resistente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
il vizio riguarda solo l’omessa considerazione di un fatto storico, non di questioni, argomentazioni difensive, elementi istruttori o motivi di merito
invocati per contestare la valutazione della prova e il principio di non contestazione, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure
richiamato nel motivo relativo all’accertamento tecnico, senza che la censura sia stata accolta
richiamato dal ricorrente per negare la propria responsabilità, ma non decisivo rispetto alla fattispecie decisa
art. 2 Cost.
richiamato solo a supporto della tesi di abuso del processo
art. 3 Cost.
richiamato solo a supporto della tesi di abuso del processo
art. 41 Cost.
richiamato solo a supporto della tesi di abuso del processo
richiamato solo a supporto della tesi di abuso del processo
artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375 c.c.
richiamati in funzione della censura di abuso del processo e violazione di buona fede/correttezza, ma senza accoglimento
richiamato nel motivo sull’abuso del processo
richiamato per sostenere una diversa ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte ha confermato la non contestazione e la prova del nesso causale
richiamato per sostenere che il legittimato passivo fosse il condominio
richiamato per individuare gli obblighi del condominio nella conservazione delle parti comuni
base della responsabilità del proprietario/usuario esclusivo del lastrico solare quale custode del bene da cui provengono le infiltrazioni
artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4, c.c.
fondano gli obblighi del condominio di adottare i controlli necessari alla conservazione delle parti comuni
richiamati nella censura sulle spese, ma la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione in solido in ragione della soccombenza
la Corte richiama la regola della condanna solidale alle spese quale conseguenza della condanna solidale al risarcimento
l’impugnazione incidentale tardiva non è esperibile dal litisconsorte nel caso di cause scindibili e indipendenti oltre il termine ordinario
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne solo un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o risultanze istruttorie.
- In cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione di merito non trattata nella sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente di averla dedotta nei gradi precedenti e in quale atto.
- In caso di danni da infiltrazioni provenienti da un lastrico solare o terrazza a uso esclusivo, risponde il proprietario o usuario esclusivo quale custode ex art. 2051 c.c., oltre al condominio per i doveri di conservazione e controllo sulle parti comuni.
- Per la responsabilità da cosa in custodia è sufficiente provare il nesso causale tra la cosa e il danno; il custode si libera solo provando il caso fortuito, mentre l’incertezza sulla causa concreta non esclude la responsabilità se il danno proviene certamente dalla cosa.
- La mancata contestazione di un fatto rilevante consente al giudice di ritenerlo acquisito senza ulteriore prova, sottraendolo al thema probandum.
- Nelle controversie con più condebitori solidali, la condanna solidale alle spese può seguire la soccombenza complessiva senza necessità di riparto per quote, quando la responsabilità sia stata accertata in solido.
- L’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. non è utilizzabile dal litisconsorte nei casi di cause scindibili e indipendenti quando sia decorso il termine ordinario per impugnare.
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