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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29916/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni provenienti da un terrazzo/lastrico solare avente funzione di copertura dell’edificio condominiale. La danneggiata aveva chiesto il risarcimento dei danni; il Tribunale aveva ritenuto cessata la materia del contendere e aveva posto le spese a suo carico. La Corte d’appello, invece, ha accertato sulla base della c.t.u. la provenienza delle infiltrazioni dal lastrico in uso esclusivo al ricorrente e ha ritenuto che i lavori deliberati dal condominio fossero stati approvati prima dell’introduzione della causa ma non ancora iniziati alla notifica dell’atto introduttivo, sicché la cessazione della materia del contendere era intervenuta a giudizio già pendente e le spese dovevano seguire la soccombenza virtuale. Il ricorrente principale ha denunciato: omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l’azione risarcitoria era impropriamente proposta nonostante una pretesa transazione già definita dal condominio; violazione degli artt. 115, 116, 696-bis c.p.c. e 1218 c.c. per insussistenza di prova della sua responsabilità; violazione di varie norme costituzionali e codicistiche per asserito abuso del processo; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697, 1117, 1135 c.c. per erronea applicazione della non contestazione e dell’onere della prova, essendo a suo dire legittimato passivo solo il condominio. Il quinto motivo ha contestato la condanna solidale alle spese. Il condominio, con ricorso incidentale, ha dedotto a sua volta omesso esame e violazione dell’art. 115 c.p.c., negando l’esistenza delle infiltrazioni o sostenendo che la transazione avesse fatto cessare la materia del contendere prima della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorrente principale perché le censure sulla transazione e sull’abuso del processo miravano in realtà a un nuovo esame di merito del contenuto dell’atto e non individuavano un omesso esame di fatto storico decisivo; ha confermato che, in tema di infiltrazioni da lastrico solare o terrazza a uso esclusivo, risponde il proprietario/usuario esclusivo quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., oltre al condominio per gli obblighi sulle parti comuni; ha ribadito che grava sul custode la prova del caso fortuito e che, in mancanza, il nesso causale tra cosa e danno basta a fondare la responsabilità; ha altresì confermato la legittimità della decisione sulle spese in solido. Il ricorso incidentale del condominio è stato dichiarato tardivo/inammissibile perché, in presenza di cause scindibili e indipendenti, l’impugnazione incidentale tardiva non è utilizzabile dal litisconsorte contro cui non è stata proposta l’impugnazione principale. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste solidalmente a carico del ricorrente principale e del condominio in favore della resistente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    il vizio riguarda solo l’omessa considerazione di un fatto storico, non di questioni, argomentazioni difensive, elementi istruttori o motivi di merito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per contestare la valutazione della prova e il principio di non contestazione, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure

  • art. 696-bis c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo all’accertamento tecnico, senza che la censura sia stata accolta

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente per negare la propria responsabilità, ma non decisivo rispetto alla fattispecie decisa

  • art. 2 Cost.

    richiamato solo a supporto della tesi di abuso del processo

  • art. 3 Cost.

    richiamato solo a supporto della tesi di abuso del processo

  • art. 41 Cost.

    richiamato solo a supporto della tesi di abuso del processo

  • art. 833 c.c.

    richiamato solo a supporto della tesi di abuso del processo

  • artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375 c.c.

    richiamati in funzione della censura di abuso del processo e violazione di buona fede/correttezza, ma senza accoglimento

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull’abuso del processo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere una diversa ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte ha confermato la non contestazione e la prova del nesso causale

  • art. 1117 c.c.

    richiamato per sostenere che il legittimato passivo fosse il condominio

  • art. 1135 c.c.

    richiamato per individuare gli obblighi del condominio nella conservazione delle parti comuni

  • art. 2051 c.c.

    base della responsabilità del proprietario/usuario esclusivo del lastrico solare quale custode del bene da cui provengono le infiltrazioni

  • artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4, c.c.

    fondano gli obblighi del condominio di adottare i controlli necessari alla conservazione delle parti comuni

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati nella censura sulle spese, ma la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione in solido in ragione della soccombenza

  • art. 97 c.p.c.

    la Corte richiama la regola della condanna solidale alle spese quale conseguenza della condanna solidale al risarcimento

  • art. 334 c.p.c.

    l’impugnazione incidentale tardiva non è esperibile dal litisconsorte nel caso di cause scindibili e indipendenti oltre il termine ordinario

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne solo un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o risultanze istruttorie.
  • In cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione di merito non trattata nella sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente di averla dedotta nei gradi precedenti e in quale atto.
  • In caso di danni da infiltrazioni provenienti da un lastrico solare o terrazza a uso esclusivo, risponde il proprietario o usuario esclusivo quale custode ex art. 2051 c.c., oltre al condominio per i doveri di conservazione e controllo sulle parti comuni.
  • Per la responsabilità da cosa in custodia è sufficiente provare il nesso causale tra la cosa e il danno; il custode si libera solo provando il caso fortuito, mentre l’incertezza sulla causa concreta non esclude la responsabilità se il danno proviene certamente dalla cosa.
  • La mancata contestazione di un fatto rilevante consente al giudice di ritenerlo acquisito senza ulteriore prova, sottraendolo al thema probandum.
  • Nelle controversie con più condebitori solidali, la condanna solidale alle spese può seguire la soccombenza complessiva senza necessità di riparto per quote, quando la responsabilità sia stata accertata in solido.
  • L’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. non è utilizzabile dal litisconsorte nei casi di cause scindibili e indipendenti quando sia decorso il termine ordinario per impugnare.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiCondominioResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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