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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26243/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione diretta alla correzione della quantificazione della pena: il ricorrente denunciava violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata riforma della determinazione della pena, in quanto il giudice di primo grado aveva applicato erroneamente la diminuente per il rito abbreviato (ha decurtato due anni anziché uno anno e quattro mesi) e la Corte d'appello, pur avendo rilevato in motivazione l'errore, non ha traslato tale correzione nel dispositivo della sentenza; inoltre ricorrevano questioni connesse alla prescrizione delle contravvenzioni contestate ai capi b) e c).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato un contrasto materiale tra motivazione e dispositivo: la motivazione dichiarava la necessità di riformare il calcolo della pena ma il dispositivo confermava la sentenza appellata; tale discrasia è idonea ad essere sanata ai sensi dell'art. 619 c.p.p. Tuttavia, la Corte ha anche accertato che, successivamente alla pronuncia impugnata, è maturata la prescrizione per le contravvenzioni contestate ai capi b) e c. (al più tardi il 24/08/2022 tenuto conto di 313 giorni di sospensione), pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quei reati perché estinti per prescrizione. Per il residuo reato (capo a) ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la rideterminazione della pena; ha inoltre disposto che il giudice del rinvio verifichi preliminarmente l'eventuale presentazione della querela nei termini stabiliti dal d.l. n.162/2022, convertito dalla legge n.199/2022.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.p.

    Consente la rettifica di errori materiali del dispositivo quando dalla motivazione risulti chiaramente il procedimento seguito dal giudice; qui la Corte ha ritenuto applicabile tale procedura per sanare la discrepanza tra motivazione e dispositivo.

  • legge 4 aprile 1975 n.110, art. 4

    Norma riferita alla contravvenzione contestata (capo b o c); la condanna relativa a questa norma è stata dichiarata estinta per prescrizione.

  • codice penale, art. 707

    Contravvenzione contestata (capo b o c); la relativa pena è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.

  • d.l. n.162/2022, convertito con legge n.199/2022

    Modifica i termini e/o condizioni relativi alla querela per talune fattispecie; la Corte ha disposto che il giudice del rinvio verifichi la tempestività della querela secondo le nuove disposizioni.

  • Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 35424 del 13/07/2022, Rv. 283516

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui, se la discrasia tra motivazione e dispositivo è un mero errore materiale e il procedimento logico del giudice è ricostruibile, la motivazione prevale sul dispositivo e l'errore può essere corretto.

Massime di principio

  • Quando sussiste contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza e dall'esame della motivazione è chiaramente ricostruibile il procedimento logico-giuridico seguito dal giudice, la motivazione prevale e l'errore materiale può essere sanato (procedura ex art. 619 c.p.p.).
  • Se la Corte d'appello riconosce un errore nel calcolo della pena in motivazione ma non lo riporta nel dispositivo, è possibile ottenere la rettifica in sede di legittimità; è perciò essenziale segnalare e documentare puntualmente l'errore nel gravame.
  • La prescrizione può maturare dopo la pronuncia impugnata: se il reato si estingue nel frattempo la Cassazione può annullare senza rinvio la parte di sentenza relativa a quei reati.
  • In caso di rinvio per rideterminazione della pena il giudice adito deve verificare eventuali condizioni pregiudiziali sopravvenute (es. tempestiva presentazione della querela secondo modifiche legislative), prima di procedere alla nuova determinazione.
  • Nelle impugnazioni è importante considerare i tempi di sospensione del processo e il loro impatto sul calcolo della prescrizione (ad esempio i giorni di sospensione conteggiati possono anticipare la maturazione della prescrizione).
  • Per il difensore: sollecitare sempre che la correzione riconosciuta in motivazione venga trasposta formalmente nel dispositivo per evitare ricorsi ulteriori e rischi di prescrizione sopravvenuta.

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