Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05646/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari immobili)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da due proprietari di immobili contro l'ente gestore della strada statale, assumendo che i lavori per una variante in galleria avessero causato lesioni e altri danni ai loro fabbricati siti in Caramanico Terme. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale dell'ente e accolto l'appello incidentale dei danneggiati, aumentando l'importo riconosciuto. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2043 c.c. e errore nella quantificazione del danno, sostenendo che la Corte d'appello avesse adottato un importo non coerente con i conteggi risultanti dalla consulenza tecnica e omesso di considerare correttamente la differenza tra le soluzioni tecniche ipotizzate; 2) omessa motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione a due voci di danno, in particolare ai costi indiretti per il mancato utilizzo degli immobili e ad un'ulteriore somma liquidata senza specificare il titolo; 3) violazione dell'art. 324 c.p.c. per asserito giudicato interno, assumendo che la voce relativa ai costi indiretti per mancato utilizzo degli immobili non fosse stata devoluta in appello incidentale e non potesse quindi essere riconosciuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che dalla consulenza tecnica integrativa richiamata dalle difese dei controricorrenti risultava effettivamente l'importo riconosciuto dalla Corte d'appello per la soluzione tecnica dei micropali, comprensivo di lavori, spese tecniche e costi indiretti, sicché la diversa ricostruzione contabile dell'ente non trovava riscontro negli atti. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, perché formulato secondo il vecchio paradigma dell'omessa motivazione e non come omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre la sentenza di merito risultava motivata per relationem alla consulenza tecnica d'ufficio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché il ricorrente non aveva trascritto il passaggio dell'appello incidentale necessario a dimostrare che il capo relativo al mancato riconoscimento dei costi indiretti fosse coperto da giudicato interno; in ogni caso le censure si risolvevano in una critica al merito della consulenza tecnica, non proponibile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana e sul risarcimento del danno da fatto illecito; la Corte non ne ravvisa una violazione nella liquidazione effettuata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene evocato per censurare la violazione di legge, ma la doglianza sulla quantificazione del danno è respinta perché non supportata dagli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, nel testo vigente, il vizio deducibile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera omessa o insufficiente motivazione.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno su una voce di danno; la censura è dichiarata inammissibile per mancata trascrizione del passaggio rilevante dell'appello incidentale.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    consente la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia reso rituale dichiarazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto dell'impugnazione, impone l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la critica alla liquidazione del danno fondata su un diverso calcolo economico è inammissibile se non confronta in modo puntuale i dati risultanti dagli atti e dalla consulenza tecnica richiamata in sentenza.
  • La motivazione resa per relationem alla consulenza tecnica d'ufficio è sufficiente quando il giudice di merito ne condivida il contenuto e la parte non abbia mosso in sede di merito critiche specifiche e tempestive all'elaborato peritale.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve oggi tradursi nell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Per denunciare la violazione del giudicato interno occorre trascrivere o comunque indicare in modo autosufficiente il contenuto dell'atto di appello dal quale risulti la mancata devoluzione del capo di sentenza contestato.
  • La rivalutazione in cassazione delle valutazioni tecnico-discrezionali del consulente e della loro recezione da parte del giudice di merito è preclusa, salvo che sia dedotto un vizio specifico e autosufficiente del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.